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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 47624/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 08/03/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 22/07/2021 del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 300,00 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato ove si consideri che per la costante giurisprudenza della Corte di cassazione non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai canoni enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha congruamente motivato sull'adeguatezza della pena irrogata in relazione alla gravità del reato, alla luce delle plurime e gravi minacce indirizzate dall'imputato alla persona offesa, e alla capacità a delinquere del reo, desunta dai suoi numerosi precedenti penali e dal fatto di avere commesso il reato mentre era sottoposto a misura cautelare); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 08/03/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 22/07/2021 del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 300,00 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato ove si consideri che per la costante giurisprudenza della Corte di cassazione non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai canoni enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha congruamente motivato sull'adeguatezza della pena irrogata in relazione alla gravità del reato, alla luce delle plurime e gravi minacce indirizzate dall'imputato alla persona offesa, e alla capacità a delinquere del reo, desunta dai suoi numerosi precedenti penali e dal fatto di avere commesso il reato mentre era sottoposto a misura cautelare); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 47624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris