CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 51259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] /11974, avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di truffa esclusa l'aggravante contestata. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo motivi inerenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa del reato corredata dall'accettazione del procuratore speciale dell'imputato. Ne consegue, con assorbimento di ogni altra questione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, in assenza di diversa indicazione nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.11.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DE:2013 CANCELLARìA SCGND,'JE,7=01'.ft.:. PENALE r 323, FUN