CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha integralmenteconfermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Romain data 18 novembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodiain carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110,629 e 416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori,deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza e illogicità dellamotivazione, con riferimento alla gravità indiziaria.Il Tribunale si sarebbe limitato a una pedissequa citazione delle considerazioniespresse nell’ordinanza genetica, senza offrire adeguata risposta alle deduzionidifensive in merito alle lacune investigative in tema di travisamento dell’effettivosignificato delle conversazioni intercettate (dovendosi avere riguardo allainattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito ai propri interlocutori una versionedi comodo), di assoluta mancanza di conferme oggettive (anche per la mancataaudizione della persona offesa e l’assenza di ulteriori indagini), di impossibilità perl’indagato di realizzare il delitto a Roma, mentre si trovava agli arresti domiciliaria Nola, di impalpabilità degli elementi relativi alla fantomatica «secondaestorsione».2.2. Violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. emancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla circostanzaaggravante del metodo mafioso.L’evocazione della famiglia Senese, a supporto della richiesta di denaro aCaterini, sarebbe fatta discendere, in assenza di riscontri, soltanto da frasipronunciate dal coindagato Baiocchi, senza tenere conto dell’ostilità che questiprovava per [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe, inoltre, mancata una verifica della effettivacoartazione psicologica di questa implicita minaccia nei confronti della personaoffesa. Peraltro, gli atti della polizia giudiziaria farebbero desumere anche lacompleta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], descritto come intraneo a noti ambientidelinquenziali legati al tifo calcistico.2.3. Violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e mancanza e illogicitàdella motivazione, con riferimento alle esigenze cautelari.La presunzione relativa sul punto sarebbe stata fatta incongruamenteconseguire, in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, alla trasmissionedel manoscritto asseritamente compiacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], e, in relazioneal pericolo di reiterazione, a generiche considerazioni sui precedenti penali (invero,risalenti) e alla gravità delle condotte.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come daepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che reitera doglianze schiettamente fattuali, già correttamentedisattese dai giudici di merito, è inammissibile.2. Il primo motivo non è consentito, nella parte in cui sollecita un nuovoapprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, e risulta,comunque, infondato in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati.2.1. Il Tribunale del riesame, confermando le conclusioni a cui era giàpervenuto il Giudice per le indagini preliminari (ed espressamente richiamando lagiurisprudenza di questa Corte per cui è legittima la motivazione del riesame cherichiami le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizioneche le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamentoprobatorio proposto nell’ordinanza genetica; cfr. Sez. 4, Sentenza n. 30901 del25/06/2025, Desiderato, non mass.; Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv.272628-01; Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015, dep.2016, Nappello, Rv.265765), ha proceduto dapprima alla ricostruzione del complessivo scenario in cuisi sono svolti i fatti (i complessi rapporti tra le varie fazioni criminali operantinell’area della Capitale, vicendevolmente intersecantisi, in cui talora un singolosoggetto può essere prima violento estorsore e poi vittima a sua volta ditaglieggiamenti e intimidazioni, con uno specifico approfondimento sulla centralefigura di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bove”, già appartenente al gruppo di EttoreAbramo, detto “Pluto”, e poi incappato in una lunga serie di ruggini e inimicizie,anche a causa dei fatti per cui qui si procede) e, quindi, dell’estorsione di cui alcapo 4.2, oggetto del presente incidente cautelare ([OSCURATO:PERSONA] si presentanuovamente dal commerciante [OSCURATO:PERSONA], detto “Lillo il gioielliere”, e –dopo averlo, in precedenza, costretto a consegnare un orologio di rilevante valore,spendendo il nome della famiglia Senese – insieme a [OSCURATO:PERSONA], si faconsegnare “uno scudo”, termine gergale capitolino per “euro cinquemila”, conminaccia consistita in un’ulteriore evocazione del clan Senese, accompagnata daun vero e proprio pestaggio), specificando poi gli elementi da cui desumere lapartecipazione al fatto dell’odierno ricorrente (in plurime conversazioni, a cui nonprende mai parte [OSCURATO:PERSONA], l’episodio viene più volte rievocato, con dovizia diparticolari, descrivendo in modo inequivocabile la sua fattiva presenza in occasionedella seconda estorsione).Tutte le deduzioni difensive, poi replicate anche in questa sede, sono statepuntualmente superate con ampio corredo motivazionale, ricostruendo le asprereazioni delle varie consorterie alla spudorata intraprendenza di [OSCURATO:PERSONA] e allasua grave violazione dell’etichetta criminale, consistita nel presentarsi a nome deiSenese, nell’assoluta mancanza di mandato in tal senso. A queste conclusioni si èpervenuti all’esito di un vaglio scrupoloso dell’attendibilità dei singoli colloquianti,debitamente contestualizzando la loro posizione nella geografia criminalecapitolina e sottolineando il tenore inequivoco di taluni passaggi («…lui è uscitodalla gioielleria, [OSCURATO:PERSONA] gli ha menato»), confortato da solidi riscontri (la repentinavisita di [OSCURATO:PERSONA] alla comunità terapeutica presso la quale era ristretto [OSCURATO:PERSONA],subito dopo essere stato avvisato dei consistenti malumori che la sua spregiudicataminaccia aveva causato; almeno in parte, anche le dichiarazioni rese negliinterrogatori di Senese e Finizio).Lo stato di detenzione agli arresti domiciliari nel medesimo periodo non è statoritenuto ostativo, alla luce non solo dei consistenti permessi, anche per un’interagiornata (e non solo in occasione delle festività, come affermato dalla difesa: cfr.,ad esempio, il permesso rilasciato per il 31 dicembre 2022), ma soprattutto dellaassoluta libertà di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere persone, senza particolari preavvisi econtrolli, e di allontanarsi dal luogo di custodia con pressoché analoga facilità.2.2. L’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hannodeterminato il provvedimento cautelare è stata, pertanto, del tutto adeguata aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazioni contradittorie.L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure del ricorrentein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, poiché il controllodi legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento delgiudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza deidati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).In tema di misure cautelari personali, invero, il ricorso per cassazione èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dellalogica e i principi di diritto (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,Berlingeri, Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a unanuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).D’altronde, come correttamente già ricordato dal Tribunale, ai finidell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reatiaddebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondonoagli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudiziofinale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299-02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbullà, Rv.281019-01).In ogni caso, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenzadel giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimitàse non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013,Corso, Rv. 258164-01).3. Il secondo motivo non è, del pari, consentito, in quanto meramenteconfutativo e risulta, comunque, manifestamente infondato.3.1. Configura l’aggravante del “metodo mafioso”, secondo il Tribunale, ilmodus operandi che ha unito alla violenza fisica l’evocazione dell’interesse del clanSenese alla consegna della somma richiesta. Nessun dubbio può sussistere, sichiarisce, in ordine alla «cifra criminale» che accompagna la famiglia Senese,«accreditatasi nella città di Roma come centro di potere malavitoso temibile edeffettivo in ragione della sua capacità di sopraffazione e di coercizione fisica dimolti dei suoi membri, […] a causa della notorietà dei reiterati ed anche efferaticrimini, contro la persona ed il patrimonio». Del tutto ininfluente risulta il dubbiodifensivo in merito alla spendita del nome dell’intera consorteria ovvero del soloAngelo Senese, elemento di spicco del clan e figura tale da richiamare in ogni casola forza collettiva di quest’ultimo.La contiguità della persona offesa ad ambienti malavitosi di analoga caraturaha reso ancora più immediata e nitida la comprensione del messaggio minatorio.3.2. Le argomentazioni dei giudici romani sono conformi ai principi di dirittocostantemente espressi da questa Corte regolatrice, secondo cui l’aggravante hala funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non allastruttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata,quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatricetipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190-01); essa, pertanto, ricorre quando l’azione incriminata, posta in essere evocandola contiguità a una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima unacondizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsia fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttostoche di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.277222-01).È stato condivisibilmente, poi, precisato da Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024,Piazzolla, Rv. 286723-01, come, per la configurabilità dell’aggravante, sianecessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della personaoffesa della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalitàorganizzata di tipo mafioso; in motivazione, la Corte ha individuato gli indici idoneia ingenerare nella persona offesa una più accentuata condizione di minorata difesaindotta dalla parvenza di un agire mafioso nella consapevolezza della presenza,nel territorio di riferimento, di sodalizi criminali, negli espliciti richiamiall’appartenenza o alla vicinanza a tali sodalizi e nelle concrete modalità dicoercizione poste in essere. La sussistenza della circostanza, peraltro, deve esserevalutata anche tenuto conto di condotte eziologicamente collegate all’azionecriminosa, in quanto logicamente funzionali alla più agevole commissione del reato(Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761; Sez. 1, n. 26399 del28/02/2018, Barba, Rv. 273365-01).4. Anche il terzo motivo è meramente fattuale e del tutto aspecifico.[OSCURATO:PERSONA] condivide e intende ribadire l’orientamento esegetico per cui, intema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in caso di reati aggravati ex art. 416-bis.1cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delleesigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misuracarceraria (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n.38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). In particolare, quando si abbia unacontestazione non di intraneità a un contesto associativo di tipo mafioso, mapericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutaregli elementi astrattamente idonei a escluderla, desunti dal tipo di reato per il qualesi procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla distanza temporale deiprecedenti (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808-01).Il Tribunale del riesame, nella pienezza della giurisdizione di merito,condividendo le riflessioni poste a fondamento del provvedimento genetico, hacompiutamente chiarito come la suddetta presunzione di pericolosità, pure nonassoluta, non sia nondimeno vinta da elementi di segno contrario e anzi la prognosiinfausta di recidivanza resti confermata appieno dal contesto criminale in cui èmaturato il fatto, dalla professionalità delle condotte, dai precedenti penali e dallacommissione del fatto durante l’applicazione della misura coercitiva;analogamente, il rischio di inquinamento probatorio è stato fondatamente desuntodalla maliziosa dichiarazione, solo apparentemente liberatoria, resa da Salvatoriin favore del coindagato.Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelariè ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o lamanifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando –come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessionein libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini