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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 46018/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 22 novembre 2019, ha rideterminato in giorni quindici di arresto ed euro 750,00 di ammenda, convertita in 36 ore di lavoro di pubblica utilità, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 cod. pen. e 460 cod, proc. pen., lamentando carenza di motivazione in ordine all'erroneo mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore ha depositato successiva memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso,

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ìn favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore • Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 22 novembre 2019, ha rideterminato in giorni quindici di arresto ed euro 750,00 di ammenda, convertita in 36 ore di lavoro di pubblica utilità, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 cod. pen. e 460 cod, proc. pen., lamentando carenza di motivazione in ordine all'erroneo mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha depositato successiva memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ìn favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore • Il P
Sentenza Cassazione n. 46018/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris