CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di armi; Ritenuto che il primo e il secondo motivo — che contestano la valutazione delle prove in punto di sussistenza della condotta e di mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa — non sono consentite in sede di legittimità, in quanto devolvono alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio; Considerato che il terzo motivo di ricorso — che denuncia la violazione dell'art.52 cod. pen. — è inammissibile, perché la doglianza si fonda su una ricostruzione del fatto diversa da quella posta a base della decisione; Ritenuto che il quarto motivo è inammissibile, poiché enuncia un vizio di motivazione in ordine alla carenza di una condizionale di procedibilità, ma, nel suo sviluppo, poi insiste sulla scriminante ex art. 52 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]