CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di furto aggravato in concorso, incendio e danneggiamento (in Casapulla il 17/6/2019), in accoglimento del concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi di gravame, con conseguente rideternninazione della pena stessa; rilevato che è pervenuto atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso per cassazione con relativa procura speciale; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta, valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3 stesso codice; che, in particolare, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo, tenuto conto della causa di inammissibilità, stabilire in euro 500,00, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (sez. 2 n. 28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373; sez. 6 n. 26255 del 17/6/2015, Degennaro, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente