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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13985/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Rilevato che i motivi dedotti, oltre che talora declinati in chiave di esclusivo merito, si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla protestata indisponibilità delle videoregistrazioni in rapporto alla univoca ricostruzione del fatto resa dai testimoni operanti (v. pag. 3 sent.) nonché all'omesso bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata recidiva (v. pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] OarrojVJoni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per c:assazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 337, 582, 585, 576 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Rilevato che i motivi dedotti, oltre che talora declinati in chiave di esclusivo merito, si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla protestata indisponibilità delle videoregistrazioni in rapporto alla univoca ricostruzione del fatto resa dai testimoni operanti (v. pag. 3 sent.) nonché all'omesso bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata recidiva (v. pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] OarrojVJoni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris