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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13414/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile per genericità il reclamo proposto il 30 marzo 2024 avverso il provvedimento dell'Il marzo 2024 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha accolto parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. relativamente a periodi di carcerazione subiti in condizioni umane e degradanti; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi con i quali sono stati promiscuamente dedotti vizi di violazione di legge e difetti motivazionali del provvedimento impugnato; ritenuto che: il primo motivo di ricorso è privo di specificità in quanto lamenta la mancata disamina delle ragioni addotte a sostegno del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, omettendo, tuttavia, di indicare quali circostanze decisive siano state pretermesse dalla disamina dei giudici di merito; anche la seconda censura non si sottrae alla identica valutazione, tenuto conto che, il ricorrente, del tutto genericamente, ha eccepito la mancata valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del periodo di detenzione durante la pandemia da Covid-19, senza specificare l'incidenza di tale circostanza ai fini della domanda avanzata ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. sostanziandosi, il motivo di ricorso, in una generica deduzione della violazione del diritto di difesa, oltre che del diritto di libertà di esercizio della professione nei confronti del difensore del condannato; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile per genericità il reclamo proposto il 30 marzo 2024 avverso il provvedimento dell'Il marzo 2024 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha accolto parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. relativamente a periodi di carcerazione subiti in condizioni umane e degradanti; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi con i quali sono stati promiscuamente dedotti vizi di violazione di legge e difetti motivazionali del provvedimento impugnato; ritenuto che: il primo motivo di ricorso è privo di specificità in quanto lamenta la mancata disamina delle ragioni addotte a sostegno del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, omettendo, tuttavia, di indicare quali circostanze decisive siano state pretermesse dalla disamina dei giudici di merito; anche la seconda censura non si sottrae alla identica valutazione, tenuto conto che, il ricorrente, del tutto genericamente, ha eccepito la mancata valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del periodo di detenzione durante la pandemia da Covid-19, senza specificare l'incidenza di tale circostanza ai fini della domanda avanzata ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. sostanziandosi, il motivo di ricorso, in una generica deduzione della violazione del diritto di difesa, oltre che del diritto di libertà di esercizio della professione nei confronti del difensore del condannato; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 13414/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris