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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 19368/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28503-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] previdenziali agricoli R.G.N.28503/2019 Cron.

Rep.

Ud.08/04/2025 avverso la sentenza n. 750/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 375/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.3.2019, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dall’appellante avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti per lavoratori agricoli e, decidendo nel merito, ha comunque rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese del doppio grado; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto incontestato il presupposto del debito contributivo, ossia l’indebita fruizione degli sgravi sui lavoratori agricoli occupati per essere state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle dovute ai sensi del contratto collettivo provinciale di lavoro per la provincia di Foggia; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale considerato che, anche a voler ritenere applicabile in specie il contratto collettivo provinciale per la provincia di Foggia, l’importo dovuto per sgravi andava rimodulato in relazione agli operai effettivamente occupati con retribuzioni inferiori, giusta previsione dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989); che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che di tutte le circostanze di fatto indicate a pag. 7 del ricorso per cassazione (secondo cui, avendo “il CPL della Provincia di Foggia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” trovato applicazione “per i datori agricoli dei Comuni diTrinitapoli, Margherita di Savoia e [OSCURATO:PERSONA] di Puglia solo a decorrere dal 31.07.2013”, di talché “a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 31.07.2013, per le aziende agricole operanti nei territori dei tre comuni su ricordati, vi [sarebbe] stato un periodo di vacanza dal contratto integrativo provinciale”, durante il quale avrebbero dovuto applicarsi “i minimi tabellari desumibili dal CCNL degli operai agricoli e florovivaisti”) la sentenza impugnata nulla dice, né è dato sapere come e in che modo esse sarebbero state veicolate nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio e riproposte in sede di gravame; che analoga lacunosità è dato riscontrare con riguardo al secondo motivo di gravame, non emergendo né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione dove e in che modo sarebbe stata sollevata nei precorsi gradi di merito la questione concernente l’applicabilità dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, che in punto di fatto presuppone la specifica individuazione dei lavoratori ai quali sarebbe stata corrisposta una retribuzione inferiore ai minimi dovuti e di quelli ai quali la retribuzione è stata invece corrisposta secondo i minimi dovuti; che, allorché una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, incorrendo diversamente nell’inammissibilità della censura in quanto questione nuova (così da ult.

Cass. n. 3473 del 2025); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28503-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] previdenziali agricoli R.G.N.28503/2019 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 avverso la sentenza n. 750/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 375/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.3.2019, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dall’appellante avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti per lavoratori agricoli e, decidendo nel merito, ha comunque rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese del doppio grado; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto incontestato il presupposto del debito contributivo, ossia l’indebita fruizione degli sgravi sui lavoratori agricoli occupati per essere state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle dovute ai sensi del contratto collettivo provinciale di lavoro per la provincia di Foggia; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale considerato che, anche a voler ritenere applicabile in specie il contratto collettivo provinciale per la provincia di Foggia, l’importo dovuto per sgravi andava rimodulato in relazione agli operai effettivamente occupati con retribuzioni inferiori, giusta previsione dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989); che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che di tutte le circostanze di fatto indicate a pag. 7 del ricorso per cassazione (secondo cui, avendo “il CPL della Provincia di Foggia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” trovato applicazione “per i datori agricoli dei Comuni diTrinitapoli, Margherita di Savoia e [OSCURATO:PERSONA] di Puglia solo a decorrere dal 31.07.2013”, di talché “a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 31.07.2013, per le aziende agricole operanti nei territori dei tre comuni su ricordati, vi [sarebbe] stato un periodo di vacanza dal contratto integrativo provinciale”, durante il quale avrebbero dovuto applicarsi “i minimi tabellari desumibili dal CCNL degli operai agricoli e florovivaisti”) la sentenza impugnata nulla dice, né è dato sapere come e in che modo esse sarebbero state veicolate nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio e riproposte in sede di gravame; che analoga lacunosità è dato riscontrare con riguardo al secondo motivo di gravame, non emergendo né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione dove e in che modo sarebbe stata sollevata nei precorsi gradi di merito la questione concernente l’applicabilità dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, che in punto di fatto presuppone la specifica individuazione dei lavoratori ai quali sarebbe stata corrisposta una retribuzione inferiore ai minimi dovuti e di quelli ai quali la retribuzione è stata invece corrisposta secondo i minimi dovuti; che, allorché una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questionedinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, incorrendo diversamente nell’inammissibilità della censura in quanto questione nuova (così da ult. Cass. n. 3473 del 2025); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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