CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 19055/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21406/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- -controricorrenti incidentali- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELL’ABRUZZO n. 211/05/16depositata il 22/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del processo. Sentita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 211/05/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR), previa declaratoria di carenza di giurisdizione in ordine ai contributi previdenziali INPS, rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] (accomandataria), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 207/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Teramo (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai singoli soci per IRAP, IVA e IRPEF relative all’anno d’imposta 2008. 2.Avverso la sentenza di appello società e soci proponeva no ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a quattro motivi. 4.I ricorrenti principali depositavano controricorso avverso il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che con memoria ex art.378 cod. proc. civ. società e soci deducevano di avere definito la lite ai sensi dell’art. 1, commi 186, 188 e 189 della l. 29/12/2022, n. 197, producendo la relativa documentazione. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. 2.In assenza di contestazioni da parte di AE, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del giudizio. 3.Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M.