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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1982

Cassazione n. 03897/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto il ricorso è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] C anfroc [OSCURATO:PERSONA] aola [OSCURATO:PERSONA] Cì\tJCL I .r ,,A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto il ricorso è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] C anfroc [OSCURATO:PERSONA] aola [OSCURATO:PERSONA] Cì\tJCL I .r ,,A
Sentenza Cassazione n. 03897/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris