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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2018

Cassazione n. 29919/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.29204/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA](di Luigi), [OSCURATO:PERSONA] (di Luigi) , [OSCURATO:PERSONA]- melinda, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- tale; -ricorrenti e controricorrenti all’incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domi- ciliata aRoma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (di Salvatore) , [OSCURATO:PERSONA] (di Salvatore); -intimati- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Napoli n. 1042/2018 del 2/03/2018.

Ascoltata la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 06/10/2023. 2di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Nola i fideiussori, nonché venditori, coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e gli acquirenti, figli e nipoti (figli del fratello di Salvatore) per l'accer- tamento della simulazione assoluta e/o della nullità o inefficacia, o in alternativa della simulazione relativa, della compravendita del 2005 con la quale i coniugi avevano trasferito la proprietà di tutti i loro beni immobili.

Successivamente (nel 2007 ) i figli dei coniugi avevano tra- sferito ai loro cugini (poi appellanti e attuali ricorrenti) la loro quota (pari al 50%) dei beni venduti nel 2005, cosicché i nipoti dei coniugi erano divenuti i proprietari esclusivi dei beni. [OSCURATO:PERSONA] attriceallegava di aver appreso della vendita del 2005 compiendo un aggiorn amento della situazione patrimoniale dei coniugi , dopo aver ottenuto un de- creto ingiuntivodi circa € 115.600 nei loro confronti, nella loro qualità di fideiussori delladebitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del giudizio di primo grado, rilevato il difetto di prova del pagamento del prezzo, il Tribunale accertava che la vendita dissimu- lava una donazione, nulla per difetto di forma ed inopponibile all’at- trice.

Su appello dei nipoti dei coniugi, Giuseppe, Elena ed [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dei coniugi e dei loro figli, è stato accolto il motivo diappello che censurava l’opponibilità agli appellanti della nul- lità dell’atto del 2005 (in considerazione del menzionato loro acquisto nel 2007 della quota del 50% dei beni oggetto del l ’atto del 2005) .

All’accoglimento del secondo motivo di appello ha fatto seguito il venir meno dell’opponibilità ex art. 2652 n. 6 c.c. agli appellanti della nullità dell’atto del 2005.

Ricorrono in cassazionei nipoti dei coniugi Cascata/Reale con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste la parte attrice, oggi costituita da [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso e ricorso incidentale con due 3di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. motivi, cui resistono i nipoti dei coniugi Cascata/Reale con controri- corso.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo del ricorso principale i nipoti d ei coniugi Cascata/Realecensurano che la Corte di appello abbia ritenut o inam- missibile, in quanto argomentata per la prima volta in secondo grado, la qualificazione come vendita del rilascio nel 2003 ad [OSCURATO:PERSONA]- sano della procura speciale a vendere .

Si allega che la qualificazione era stata invece fatta valere nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e si deduce violazione degli artt. 345 e 183 c.p.c.

Il secondo motivo censura l’omesso esame circa i seguenti fatti: (a) il rilascio nel 2003 della procura a vendere; (b) l’atto del 2007 di ces- sione della quota del 50% dei beni; (c) l’anteriorità della vendita del 2005 rispetto al sorgere del credito dellaBanca nei confronti della de- bitrice principale.

Il terzo e il quarto motivo censuranoche la Corte di appello abbia valorizzato unicamente la circostanza della mancata prova del paga- mento del prezzo da parte degli acquirenti.

Si deduce la violazione degli artt. 1414, 2697 c.c. e 116 c.p.c. dall'art. 2697 c.c. (terzo motivo); nonchéla violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., 116 c.p.c., l. 248/2006 (quarto motivo).

Il quinto motivo del ricorso principale censura chela Corte di appello abbia rilevato che l’atto del 2005 dissimulasse una donazione.

Si de- duce violazione dell’art. 782 c.c.e dell’art. 1418 c.c.

2. – I motivi del ricorso principale sono da esaminare congiunta- mente e da disattendere.

Essi sono accomunati daltratto di sollecitare la Corte di legittimità a dischiudere ingiustificatamente la prospettiva di un ulteriore accerta- mento della situazione di fatto rilevante dopo quello compiuto nei due 4di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. gradi di merito.

Tale essendo il profilo comune ai cinque motivi di ri- corso, il compitodi questa Corte è di verificare che il giudice di merito abbia manifestatodi aver esercitato il proprio potere di apprezzamento in modo prudente, cioèin guisa tale da non prestare il fianco a ril i evi in sede di giudizio di legittimità.

In particolare, il primo motivo è inammissibile perché bersaglia un aspettoche non rientra nella ratio decidendi.

Quand’anche si acceda alla puntualizzazione che la valutazione del significato del rilascio nel 2003 della procura a vendere sia stata già compiuta in primo grado, dirimente è il rilievo chela mancata considerazione di tale allegazione è irrilevante nella struttura argomentativa adottata dalla Corte di ap- pello (e infatti l’inammissibilità in secondo grado viene dichiarata solo «per completezza»).

Un’identica valutazione conduce all’inammissibilitàdel secondo mo- tivo: a prescindere dallaverifica che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. tragga ad oggetto fatti circa i quali la Corte di appello abbia realmente omesso l’esame, essi sono privi del carattere di decisività.

Quanto alle ragioni che sostengono il rigetto del terzo e del quarto motivo, è preliminarmente da ribadire che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convin- cimento in una motivazione effettiva, resolutae coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

In obbedienza al ca- none di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata, egli non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

L’esito positivo dellaverifica compiuta da questa Corte circa la sensa- tezza dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito non implica 5di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che essa faccia proprio tale apprezzamento.

Nel caso di specie è con- gruo l’avere inferito la qualità a titolo gratuito dell’atto del 2005 dalla mancata prova del pagamento del prezzo.

Infatti,gli elementi assunti afatti secondari nelle presunzioni semplici non debbono essere neces- sariamente più d'uno; il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo fatto secondario, purché grave e preciso (come in questo caso); infatti, il requisito della «concordanza» è menzionato dall’art. 2729 c.c. sol o per l’evenienza di più fatti secondari fonte di presunzione (cfr. Cass. 23153/2018).

Quanto al quinto motivo, la sua struttura logica è la seguente:poiché il giudice di merito ha accertatoin modo asseritamente erroneo che la vendita dissimulauna donazione, allora sono state violate norme giu- ridiche sostanziali, in questo caso precipuamente l’art. 782 c.c.

Tale struttura logica scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.

In altre parole, i ricorrenti sovrappongono il loro apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità.

In conclusione, sono rigettati i cinque motivi e con ciò è rigettato il ricorso principale nel suo complesso.

2. – Quanto al ricorso incidentale, in via preliminare è da rigettare l’eccezione che la ricorrente incidentale sia priva di legittimazione , in considerazione del contratto di cessione di creditidel 20/12/2017 , cor- rettamente allegato dalla parte.

Ilprimo motivo del ricorso incidentale censura che la Corte di appello abbia escluso che l'opponibilità della declaratoria di nullità dell’atto del 2005ai nipoti dei coniugi Cascata/Reale sia un effetto automatico della pronuncia e sia quindi compresa nella domanda proposta in primo 6di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. grado.

Si deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1414, 1415, 2652 n. 6 c.c., 183 co. 6 c.p.c.

Il secondo motivo del ricorso incidentale censura che l’attrice sia stata gravata dei 2/3 delle spese dell’intero giudizio.

Si deduce la vio- lazione dell’art. 92 c.p.c.

Censurata dal primo motivo del ricorso incidentale è la seguente ar- gomentazione(in sintesi): l’attrice ha domandato che la declaratoria di nullità dell'attodel 2005 sia opponibile ex art. 2652 n. 6 c.c. a i nipoti dei coniugi Cascata/Reale, convenuti eattuali appellanti, solo nella se- conda memoria ex art. 183 c.p.c., quindi tardivamente.

Infatti, in ipo- tesi di trascrizione della domanda di nullità dopo cinque anni dalla tra- scrizione dell'atto dichiarato nullo, tale declaratoria ha da essere og- getto di specifica domanda, poiché richiede che sia allegata e provata la mala fede dei terzi subacquirenti.

Tale opponibilità non è un effetto automatico dell'accoglimento della domanda di nullità, poiché non è rilevabile d'ufficio, ma ha da essere tempestivamente rilevata dalla parte.

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

L’argomentazione dellaCorte di appello non regge dinanzi alla con- siderazione che i nipoti dei coniugi Cascata/Reale non sono terzi ri- spetto all’atto del 2005 della cui opponibilità a loro si discute, ma ne sono stati parti sostanziali e, in tale loro qualità, sono stati convenuti nel relativo giudizio di simulazione, promosso dalla Banca creditrice.

Cosicché, quella svolta dall’attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., lungi dall’essere una domanda nuova, è una mera puntualizza- zione esplicativa di un effetto secondario della sen tenza (eventual- mente) di accoglimento (ne segue che la Corte di appello applica fal- samente al caso di specie Cass. 13824/2004, in cui l’avente causa era effettivamente terzo rispetto all’atto nullo). 7di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è accolto.

Ciò determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

3. –In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo di quest’ultimo, rigettato il ricorso princi- pale, cassata la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto , rin- viata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via principale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo del ricorso incidentale, dichiara as- sorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso prin- cipale, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, rin- via la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.29204/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA](di Luigi), [OSCURATO:PERSONA] (di Luigi) , [OSCURATO:PERSONA]- melinda, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- tale; -ricorrenti e controricorrenti all’incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domi- ciliata aRoma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (di Salvatore) , [OSCURATO:PERSONA] (di Salvatore); -intimati- avverso la sentenza d ella Corte di appello di Napoli n. 1042/2018 del 2/03/2018. Ascoltata la relazione dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 06/10/2023. 2di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Nola i fideiussori, nonché venditori, coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e gli acquirenti, figli e nipoti (figli del fratello di Salvatore) per l'accer- tamento della simulazione assoluta e/o della nullità o inefficacia, o in alternativa della simulazione relativa, della compravendita del 2005 con la quale i coniugi avevano trasferito la proprietà di tutti i loro beni immobili. Successivamente (nel 2007 ) i figli dei coniugi avevano tra- sferito ai loro cugini (poi appellanti e attuali ricorrenti) la loro quota (pari al 50%) dei beni venduti nel 2005, cosicché i nipoti dei coniugi erano divenuti i proprietari esclusivi dei beni. [OSCURATO:PERSONA] attriceallegava di aver appreso della vendita del 2005 compiendo un aggiorn amento della situazione patrimoniale dei coniugi , dopo aver ottenuto un de- creto ingiuntivodi circa € 115.600 nei loro confronti, nella loro qualità di fideiussori delladebitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del giudizio di primo grado, rilevato il difetto di prova del pagamento del prezzo, il Tribunale accertava che la vendita dissimu- lava una donazione, nulla per difetto di forma ed inopponibile all’at- trice. Su appello dei nipoti dei coniugi, Giuseppe, Elena ed [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dei coniugi e dei loro figli, è stato accolto il motivo diappello che censurava l’opponibilità agli appellanti della nul- lità dell’atto del 2005 (in considerazione del menzionato loro acquisto nel 2007 della quota del 50% dei beni oggetto del l ’atto del 2005) . All’accoglimento del secondo motivo di appello ha fatto seguito il venir meno dell’opponibilità ex art. 2652 n. 6 c.c. agli appellanti della nullità dell’atto del 2005. Ricorrono in cassazionei nipoti dei coniugi Cascata/Reale con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la parte attrice, oggi costituita da [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso e ricorso incidentale con due 3di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. motivi, cui resistono i nipoti dei coniugi Cascata/Reale con controri- corso. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo del ricorso principale i nipoti d ei coniugi Cascata/Realecensurano che la Corte di appello abbia ritenut o inam- missibile, in quanto argomentata per la prima volta in secondo grado, la qualificazione come vendita del rilascio nel 2003 ad [OSCURATO:PERSONA]- sano della procura speciale a vendere . Si allega che la qualificazione era stata invece fatta valere nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e si deduce violazione degli artt. 345 e 183 c.p.c. Il secondo motivo censura l’omesso esame circa i seguenti fatti: (a) il rilascio nel 2003 della procura a vendere; (b) l’atto del 2007 di ces- sione della quota del 50% dei beni; (c) l’anteriorità della vendita del 2005 rispetto al sorgere del credito dellaBanca nei confronti della de- bitrice principale. Il terzo e il quarto motivo censuranoche la Corte di appello abbia valorizzato unicamente la circostanza della mancata prova del paga- mento del prezzo da parte degli acquirenti. Si deduce la violazione degli artt. 1414, 2697 c.c. e 116 c.p.c. dall'art. 2697 c.c. (terzo motivo); nonchéla violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., 116 c.p.c., l. 248/2006 (quarto motivo). Il quinto motivo del ricorso principale censura chela Corte di appello abbia rilevato che l’atto del 2005 dissimulasse una donazione. Si de- duce violazione dell’art. 782 c.c.e dell’art. 1418 c.c. 2. – I motivi del ricorso principale sono da esaminare congiunta- mente e da disattendere. Essi sono accomunati daltratto di sollecitare la Corte di legittimità a dischiudere ingiustificatamente la prospettiva di un ulteriore accerta- mento della situazione di fatto rilevante dopo quello compiuto nei due 4di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. gradi di merito. Tale essendo il profilo comune ai cinque motivi di ri- corso, il compitodi questa Corte è di verificare che il giudice di merito abbia manifestatodi aver esercitato il proprio potere di apprezzamento in modo prudente, cioèin guisa tale da non prestare il fianco a ril i evi in sede di giudizio di legittimità. In particolare, il primo motivo è inammissibile perché bersaglia un aspettoche non rientra nella ratio decidendi. Quand’anche si acceda alla puntualizzazione che la valutazione del significato del rilascio nel 2003 della procura a vendere sia stata già compiuta in primo grado, dirimente è il rilievo chela mancata considerazione di tale allegazione è irrilevante nella struttura argomentativa adottata dalla Corte di ap- pello (e infatti l’inammissibilità in secondo grado viene dichiarata solo «per completezza»). Un’identica valutazione conduce all’inammissibilitàdel secondo mo- tivo: a prescindere dallaverifica che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. tragga ad oggetto fatti circa i quali la Corte di appello abbia realmente omesso l’esame, essi sono privi del carattere di decisività. Quanto alle ragioni che sostengono il rigetto del terzo e del quarto motivo, è preliminarmente da ribadire che il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convin- cimento in una motivazione effettiva, resolutae coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). In obbedienza al ca- none di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata, egli non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. L’esito positivo dellaverifica compiuta da questa Corte circa la sensa- tezza dell’apprezzamento probatorio del giudice di merito non implica 5di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che essa faccia proprio tale apprezzamento. Nel caso di specie è con- gruo l’avere inferito la qualità a titolo gratuito dell’atto del 2005 dalla mancata prova del pagamento del prezzo. Infatti,gli elementi assunti afatti secondari nelle presunzioni semplici non debbono essere neces- sariamente più d'uno; il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo fatto secondario, purché grave e preciso (come in questo caso); infatti, il requisito della «concordanza» è menzionato dall’art. 2729 c.c. sol o per l’evenienza di più fatti secondari fonte di presunzione (cfr. Cass. 23153/2018). Quanto al quinto motivo, la sua struttura logica è la seguente:poiché il giudice di merito ha accertatoin modo asseritamente erroneo che la vendita dissimulauna donazione, allora sono state violate norme giu- ridiche sostanziali, in questo caso precipuamente l’art. 782 c.c. Tale struttura logica scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. In altre parole, i ricorrenti sovrappongono il loro apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità. In conclusione, sono rigettati i cinque motivi e con ciò è rigettato il ricorso principale nel suo complesso. 2. – Quanto al ricorso incidentale, in via preliminare è da rigettare l’eccezione che la ricorrente incidentale sia priva di legittimazione , in considerazione del contratto di cessione di creditidel 20/12/2017 , cor- rettamente allegato dalla parte. Ilprimo motivo del ricorso incidentale censura che la Corte di appello abbia escluso che l'opponibilità della declaratoria di nullità dell’atto del 2005ai nipoti dei coniugi Cascata/Reale sia un effetto automatico della pronuncia e sia quindi compresa nella domanda proposta in primo 6di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. grado. Si deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1414, 1415, 2652 n. 6 c.c., 183 co. 6 c.p.c. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura che l’attrice sia stata gravata dei 2/3 delle spese dell’intero giudizio. Si deduce la vio- lazione dell’art. 92 c.p.c. Censurata dal primo motivo del ricorso incidentale è la seguente ar- gomentazione(in sintesi): l’attrice ha domandato che la declaratoria di nullità dell'attodel 2005 sia opponibile ex art. 2652 n. 6 c.c. a i nipoti dei coniugi Cascata/Reale, convenuti eattuali appellanti, solo nella se- conda memoria ex art. 183 c.p.c., quindi tardivamente. Infatti, in ipo- tesi di trascrizione della domanda di nullità dopo cinque anni dalla tra- scrizione dell'atto dichiarato nullo, tale declaratoria ha da essere og- getto di specifica domanda, poiché richiede che sia allegata e provata la mala fede dei terzi subacquirenti. Tale opponibilità non è un effetto automatico dell'accoglimento della domanda di nullità, poiché non è rilevabile d'ufficio, ma ha da essere tempestivamente rilevata dalla parte. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. L’argomentazione dellaCorte di appello non regge dinanzi alla con- siderazione che i nipoti dei coniugi Cascata/Reale non sono terzi ri- spetto all’atto del 2005 della cui opponibilità a loro si discute, ma ne sono stati parti sostanziali e, in tale loro qualità, sono stati convenuti nel relativo giudizio di simulazione, promosso dalla Banca creditrice. Cosicché, quella svolta dall’attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., lungi dall’essere una domanda nuova, è una mera puntualizza- zione esplicativa di un effetto secondario della sen tenza (eventual- mente) di accoglimento (ne segue che la Corte di appello applica fal- samente al caso di specie Cass. 13824/2004, in cui l’avente causa era effettivamente terzo rispetto all’atto nullo). 7di 7 – 29204/2018 – 2 – 06/10/2023 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è accolto. Ciò determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale. 3. –In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo di quest’ultimo, rigettato il ricorso princi- pale, cassata la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto , rin- viata la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via principale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo del ricorso incidentale, dichiara as- sorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il ricorso prin- cipale, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, rin- via la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono
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