CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 MARZO 1997 avverso la sentenza del 25 settembre 2019 della CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo parzialmente riformando la sentenza resa il 19 dicembre 2017 dal Tribunale di Trapani ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine a 16 reati di danneggiamento di 15 autoveicoli e di un display bancomat ed, esclusa l'aggravante prevista dall'articolo 61 numero cinque codice penale, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo: violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. poiché il capo di imputazione recitava testualmente perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso danneggiàia facendo uso di un tubo in ferro numero 15 autovetture, così operando la contestazione di un unico reato continuato, mentre la corte ha riqualificato il fatto in 15 autonomi episodi di danneggiamento applicando la pena in base a questa nuova formulazione. Così facendo la corte è incorsa in una violazione dell'articolo 521 codice penale poiché avrebbe dato luogo ad una sostanziale modifica del capo di imputazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato in quanto la corte ha reso sul punto adeguata motivazione, osservando che il capo di imputazione descriveva i fatti come una pluralità di condotte di danneggiamento tra loro unite dal vincolo della continuazione, sicché il primo giudice, sia nel dispositivo che in seno alla motivazione, si è limitato a considerare la complessiva reiterata condotta ascritta all'imputato, determinando il conseguente trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 cod.pen.. Trattasi di motivazione corretta sotto il profilo giuridico che risulta del tutto immune dalla censura dedotta. Ed in effetti non può certo dubitarsi della pluralità dei reati posti in essere dall'imputato trattandosi di condotta aventi ad oggetto beni mobili di diversi proprietari, e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le stesse avrebbe potuto essere riconosciuto anche in assenza di specifica contestazione. Questa Corte ha infatti precisato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi è nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati.(Sez. 5, Sentenza n. 9706 del 30/01/2015 Ud. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262592 - 01 ) 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06 ottobre 2021 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Da7. la Borsellino