CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33383/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato (capo a) e rapina aggravata (capo b) deducendo due motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità del reato di furto di cui al capo a) in difetto di prove adeguate; - violazione di difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina di cui al capo b) quale ipotesi di furto con strappo non avendo la persona offesa riferito condotte integranti l'ipotesi di rapina. 2. Con memoria in atti la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. 3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 3.1. Le censure proposte che possono essere esaminate congiuntamente vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che le complessive emergenze istruttorie (impronte con sedici punti di contatto rinvenute sulla porta di ingresso della casa teatro del furto) deponevano per la evidente responsabilità dell' imputato quanto al reato di cui al capo a) e che sulla scorta della dinamica come riferita dalla persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, era emersa la prova evidente della violenza ex art. 628 cod. pen. (vedi ff. 3- 5), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. 4.1. Non può procedersi alla liquidazione delle spese in favore della parte civile in applicazione del condivisibile principio secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016 Cc. (dep. 19/10/2016) Rv. 268139 - 01, tenuto conto che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata ad insistere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza null' altro dedurre. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così