CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 37025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22903/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avversola sentenza n. 925/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022dal Cons. D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Ancona con sentenza 925/2017 del 15.6.2017 ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Credito C ooperativo di [OSCURATO:PERSONA] e Montecosaro soc. cooperativa nei confronti degli amministratori della cooperativa Valtenna – società costituita da imprenditori agricoli al fine del la produzione di mangime per allevamento – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in persona dei suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA] ed, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha riconosciutola responsabilità di costoro a mente dell'art. 2394 cod. civ. per aver reso il patrimonio sociale insufficiente a fronteggiare i debiti contratti dalla società e, segnatamente, il debito dipendente dall'esposizione nei confronti della banca. A suffragio di detta pronuncia il decidente di secondo grado –di contro all'assunto enunciato dal primo giudice, che aveva respinto la domanda attrice perché nessun addebito era ascrivibile alla condotta dei convenuti ed, in particolare, al fatto che essi avessero accordato dilazioni nei pagamenti, essendo ciò prassi ordinaria e perché, inoltre, non vi era prova che ciò avesse comportato la liquidazione della società – ha invece inteso rimarcare che le ragioni della domanda, piuttosto che sulle concesse dilazioni di pagamento, riposavano sul fatto che i convenuti avessero autorizzato ingenti forniture di mangime verso le proprie società, socie della cooperativa medesima, ed in particolare nel perdurare delle stesse nonostante il mancato pagamento delle forniture pregresse; e ciò,malgrado il fatturato della cooperativa fosse appunto costituito dalle forniture nei confronti delle citate società e da tempo fosse nota la situazione di difficoltà RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli finanziaria in cui, a causa dell'ammontare dei crediti non riscossi , la cooperativa si era venuta a trovare. Per la cassazione di detta sentenza i soli eredi di [OSCURATO:PERSONA] si affidano a nove motivi di ricorso, ai quali resiste la banca con controricorso. Non hanno svolto attività processuale le altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2394 cod. civ. e dell'art. 146 l. fall. perché, a seguito dell'intervenuto fallimento della cooperativa Valtenna, di cui il dante causa degli odierni ricorrenti era stato amministratore ed in questa veste era stato chiamato a rispondere del dissesto sociale, l'unico soggetto legittimato all'esercizio delle azioni di responsabilità era il curatore fallimentare, onde la Corte d'Appello aveva quindi errato nel pronunciare la loro condanna a risarcire il danno in favore della banca. Con il secondo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in correlazione con l'art. 2394 cod. civ. e con l'art. 112 cod. proc. civ. perché, malgrado fosse rimasto incontestato l'accertamento n egativo operato d a l primo giudice circa l'irrimediabile compromissione delle ragioni di credito della cooperativa e circa la definitiva inesigibilità dei crediti, la Corte d'Appello, viceversa, accertando implicitamente l'insufficienza del patrimonio della cooperativa ad estinguere il debito verso la banca, avevaintrodotto nel perimetro della decisione un fatto su cui si era pronunciato negativamente il primo giudice, senza che detto pronunciamento fosse stato impugnato. Con il terzo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione degli artt. 2394 e 2697 cod. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciando nei riferiti termini, aveva accolto la domanda risarcitoria introdotta dalla banca, quantunque non vi fosse prova alcuna della circostanza che il patrimonio della cooperativa fosse divenuto RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli insufficiente a soddisfare la relativa pretesa, onde l'impugnata pronuncia andava conseguentemente cassata a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di motivazione. Con il quarto motivo diricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2394 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciando nei riferiti termini, aveva accolto la domanda risarcitoria introdotta dalla banca quantunque l'allegazione operata da uno degli amministratori, nel costituirsi nel giudizio di primo grado , circa l'esistenza nel patrimonio della cooperativa di crediti esigibili non fosse stata contestata dalla banca, onde l'impugnata pronuncia andava conseguentemente cassata a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per aver ignorato un fatto di causa accertato. Con il quinto motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2394 cod. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciando nei riferiti termini, aveva accolto la domanda risarcitoria introdotta dalla banca sul presupposto che la cooperativa sarebbe stata in grado di onorare i propri debiti se avesse interrotto i rapporti con le società degli amministratori senza tuttavia spiegare in base aquali elementi questa convinzione potesse giustificarsi, onde l'impugnata pronuncia andava conseguentemente cassata a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. perché la motivazione risultava incoerente rispetto agli atti di causa. Con il sesto motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2394 cod. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciando nei riferiti termini, aveva accolto la domanda risarcitoria introdotta dalla banca, malgrado in motivazione si fosse osservato –in contraddizione quindi con l'intervenuta pronuncia di condanna – che la cooperativa registrava al proprio attivo crediti per il complessivo importo di 6.680.000,00 di euro , onde l'impugnata pronuncia andava conseguentemente cassata a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per contraddittorietà della motivazione. RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] il settimo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2394 cod. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciando nei riferiti termini, aveva accolto la domanda risarcitoria introdotta dalla banca senza considerare una serie di fatti (crediti registrati all'attivo, solvibilità delle società debitrici, quiescenza della banca) dai quali emergeva che il patrimonio della cooperativa era capiente ed idoneo perciò a soddisfare il debito nei confronti della banca, onde l'impugnata pronuncia andava conseguentemente cassata a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per non aver esaminato i fatti predetti. Con l'ottavo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2394 cod. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciando nei riferiti termini, aveva accolto la domanda risarcitoria introdotta dalla banca senza considerare una serie di circostanze decisive (pregresso indebitamento della cooperativa, conoscenza della banca dell'insolvibilità della cooperativa, clientela costituita unicamente dalle società degli amministratori, conoscenza della banca dell'esclusività dell'oggetto sociale, crisi dei settori zootecnico e agricolo, ritardo nei pagamenti di soli quattro mesi, solvibilità delle società debitrici, sospensione cautelativa delle forniture decisa dal presidente della cooperativa, fideiussione di questo in favore della banca), onde l'impugnata pronuncia andava conseguentemente cassata a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per non aver esaminato le dette circostanze. Con il nono motivo di ricorso gli impugnanti lamentano la violazione dell'art. 2395 cod. civ. posto che,ove la pronunciata condanna si fosse potutagiustificare in funzione del danno subito dalla banca in qualità di terzo, ciò non legittimerebbe l'impugnata decisione perché il pregiudizio in tal modo sofferto costituirebbe indiretto riflesso del danno inferto alla società, con la conseguenza che esso non potrebbe essere sanzionato ai sensi della norma richiamata che concerne solo i danni diretti patiti dal socio o dal terzo. RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3.Rispetto a questo arco di contestazioni si impone all'attenzione del collegio - in questo per vero sollecitato dalla censura declinata con il primo motivo di ricorso – di rilevare preliminarment e , giust e le produzioni documentali in atti, la preclusione che allo scrutinio oggi richiesto discende dall'essere stata la cooperativa –di cui il dante causa degli attuali ricorrenti chiamato in responsabilità a mente dell'art. 2394 cod. civ. è stato amministratore – dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Fermo il 26.9.2016. 4. Ciò posto, va detto che alla stregua dell'art. 2394-bis cod. civ. é previsto che "in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario". La norma, che riproduce nel corpo del codice civile la norma già presente negli artt. 146 e 206 l. fall., comporta che le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392, 2393-bise 2394 cod. civ. confluiscano nel solco di un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare le istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità contrattuale di questi verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali (Cass., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955). Questo comporta che per effetto della dichiarazione di fallimento i creditori vengano privati della legittimazione all'azione loro accordata dall'art. 2394 (Cass., Sez. I, 2/07/2007, n. 14961), giacché essa, finalizzandosi detta azione, in uno con l'azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ. , ad acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto per fatti imputabili agli amministratori (Cass., Sez. I, 6/12/2000, n. 15487) e a reintegrare in tal modo il patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli creditori sociali (Cass., Sez. I, 20/09/2019, n. 23452), pertiene in via esclusiva al curatore fallimentare (Cass., Sez. I, 28/02/1998, n. 2251), il quale potrà, in ragione dei poteri così accordatigli, che rappresentano un evidente vantaggio pratico per il fallimento, articolare la propria iniziativa secondo i profili di opportunità più convenienti onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale (Cass., Sez. I, 22/10/1998, n. 10488). E' appena poi il caso di ricordare che, poiché la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il difetto di essa ne comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data , la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, verificando in via preliminare al merito la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio,sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U, 9/02/2012, n. 1912). Corollario ulteriore di questo ragionamento è che, essendo il difetto di legittimazione perciò rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, il suo accertamento elimina alla radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta di conseguenza, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U, 8/03/2022, n. 7514). 5. Che questa sia la conclusione a cui occorrepervenire anche nel caso di specie è convinzione a cui questa Corte è già implicitamente pervenuta in relazione ad una vicenda similare a quella in esame. Nel caso definito con sentenza 12855/1985 la parte ricorrente aveva convenuto in veste di creditoresociale gli amministratori della società debitrice reclamandone la condanna a mente dell'art. 2394 cod. civ. RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] resistere al ricorso l'intimato aveva successivamente al controricorso depositato un biglietto di cancelleria con cui si comunicava l'intervenuto fallimento della società senza tuttavia osservare le formalità previste dall'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. La sentenza, pur dando atto del principio di diritto secondo cui in caso di fallimento le azioni di responsabilità confluiscono in un'unica azione esercitabile dal curatore fallimentare con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l'azione di loro spettanza, ha tuttavia ricusato la concludenza del fatto rappresentato dall'intervenuto fallimento della società in difetto delle formalità di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.. pur non negando che detto fatto potesse essere poi dedotto e rilevato in sede di rinvio. Da ciò si trae l'indiretta conferma che, se il fatto costituito dal fallimento fosse stato ritualmente dedotto, la Corte ne avrebbe dovuto rilevare ex officio l'incidenza negativa sulla legittimazione del ricorrente, assumendo, pertanto , alla stregua dei principi dianzi richiamati, le determinazioni conseguenti all'accertato difetto di legittimazione. Il principio, così indirettamente evincibiledal citato precedente – per il resto in piena consonanza con il quadro di riferimento – si rende pienamente evocabile anche nel caso odierno, ove, ben differentemente da quanto accaduto nel caso a suotempo esaminato, il fatto dell'intervenuto fallimento è stato documentato appunto con l'avvenuto deposito, in uno con il ricorso, della sentenza di fallimento della società, deposito che, pur concernendo un documento afferente all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, non è soggetto a formalità ulteriori, applicandosi per vero l'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. solo se il deposito dei predetti documenti avvenga "indipendentemente" dal ricorso o dal controricorso. 6. E dunque sussistendo, perciò,il difetto di legittimazione degli attuali ricorrenti, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata a RG 22903/18Avena-Cred. Coop. di Civitanova e [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli mente dell'art. 382, comma 3, ultimo inciso, cod. proc. civ. perché il processo non poteva essere proseguito. 7. Le spese seguono la soccombenza nel l'odierno giudizio, mentre possono essere integralmente compensate quanto ai gradi di merito, atteso che la causa di improcedibilità è stata rilevata solo in questa sede. P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza senza rinvio; condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui