CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 337 - 648 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Al di là, infatti, della mancanza di deduzione del profilo di censura oggetto del secondo motivo di ricorso che investe l'affermazione di responsabilità per il capo 2) della rubrica e che si fonda su un atto del procedimento che, semmai, doveva essere richiamato nello specifico motivo di appello, va comunque evidenziato come i motivi siano del tutto generici. Il primo motivo, infatti, omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni spese dalla sentenza impugnata in ordine all'univocità ed attendibilità del riconoscimento dell'imputato operato dai verbalizzanti. Quanto al secondo motivo, poi, la circostanza che l'imputato sarebbe fuggito a piedi non è dirimente ad escludere la resistenza posto che l'imputazione individua la violenza non in una condotta passiva, quanto piuttosto nell'aver creato un ostacolo all'accertamento di PG lasciando cadere il motociclo ancora acceso in direzione di uno dei militari che gli intimava di fermarsi e, dunque, nell'aver posto in essere una condotta positiva caratterizzata dall'intento di opporsi al compimento dell'atto di ufficio, per come poi materialmente avvenuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] M7 [OSCURATO:PERSONA] --I\ [OSCURATO:PERSONA] Cfr.IkIe; r LEP1P