CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29841/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9296/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. e conferma delle statuizioni civili); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei tre motivi di ricorso e attinenti alla ritenuta responsabilità (pur sotto i profilo civilistico essendovi declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione) per il reato contestato non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i