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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 33450/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto rilevato che, con sentenza in data 25 maggio 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 11204/2023 r.g. ha parzialmente annullato senza rinvio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1) e L1) e rideterminazione in anni due e mesi sei di reclusione della pena residua per i reati, per i quali il ricorso è stato respinto; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza l'indicazione della pena residua riportata da [OSCURATO:PERSONA] risulta erronea in quanto, essendo stata inflitta nei gradi di merito per ciascuno dei reati dichiarati estinti per prescrizione la pena, in aumento per continuazione rispetto a quella stabilita per il reato più grave, di mese uno e giorni quindici di reclusione, il che comporta l'eliminazione per i setti episodi estinti della sanzione complessiva di mesi dieci e giorni quindici di reclusione; ritenuto, pertanto, che la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione e che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che laddove è scritto "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione" sia scritto e letto "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 11204/2023 r.g. del 25 maggio 2023, a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione" sia scritto e letto "in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione".

Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 25 maggio 2023.

Così deciso in Roma, il 13 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto rilevato che, con sentenza in data 25 maggio 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 11204/2023 r.g. ha parzialmente annullato senza rinvio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1) e L1) e rideterminazione in anni due e mesi sei di reclusione della pena residua per i reati, per i quali il ricorso è stato respinto; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza l'indicazione della pena residua riportata da [OSCURATO:PERSONA] risulta erronea in quanto, essendo stata inflitta nei gradi di merito per ciascuno dei reati dichiarati estinti per prescrizione la pena, in aumento per continuazione rispetto a quella stabilita per il reato più grave, di mese uno e giorni quindici di reclusione, il che comporta l'eliminazione per i setti episodi estinti della sanzione complessiva di mesi dieci e giorni quindici di reclusione; ritenuto, pertanto, che la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione e che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che laddove è scritto "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione" sia scritto e letto "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 11204/2023 r.g. del 25 maggio 2023, a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione" sia scritto e letto "in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione". Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 25 maggio 2023. Così deciso in Roma, il 13 lug
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