CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 33450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto rilevato che, con sentenza in data 25 maggio 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 11204/2023 r.g. ha parzialmente annullato senza rinvio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B), C), E), F), F1), H1) e L1) e rideterminazione in anni due e mesi sei di reclusione della pena residua per i reati, per i quali il ricorso è stato respinto; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza l'indicazione della pena residua riportata da [OSCURATO:PERSONA] risulta erronea in quanto, essendo stata inflitta nei gradi di merito per ciascuno dei reati dichiarati estinti per prescrizione la pena, in aumento per continuazione rispetto a quella stabilita per il reato più grave, di mese uno e giorni quindici di reclusione, il che comporta l'eliminazione per i setti episodi estinti della sanzione complessiva di mesi dieci e giorni quindici di reclusione; ritenuto, pertanto, che la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione e che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che laddove è scritto "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione" sia scritto e letto "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 11204/2023 r.g. del 25 maggio 2023, a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione" sia scritto e letto "in anni due, mesi quattro e giorni quindici di reclusione". Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 25 maggio 2023. Così deciso in Roma, il 13 lug