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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 25267/2026

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o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 20 novembre 2025 dalla Corte di appello di Firenze, di parziale conferma della sentenza di primo grado di condanna del predetto in relazione a plurimi fatti di introduzione nel territorio italiano di gasolio per autotrazione e di olio lubrificante in evasione delle accise dovute, riformata dalla Corte territoriale solo con riferimento al "quantum" della disposta confisca (ridotta in relazione all'unica ipotesi di reato contestata nella forma tentata).

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla disposta confisca sia in relazione alla determinazione del "quantum" che in riferimento all'omessa ripartizione tra i concorrenti del reato.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha trasmesso memoria, di sostanziale replica alle conclusioni della Procura Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte in ricorso. 1.1 Va, anzitutto premesso che i fatti per cui si procede risultano tutti consumati tra il 21 luglio ed il successivo 20 ottobre 2018.

Nei confronti dell'imputato il sequestro risulta disposto ai sensi dell'art. 44 d.

Igs. 504/1995.

Tuttavia, si osserva che la ciposizione di legge che prevede la possibilità di disporre la confisca di beni per un valore equivalente al profitto in caso di condanna per uno dei reati previsti dal citato decreto legislativo, oggi prevista dal citato art. 44, è stata introdotta con il d.

I. n. 124/19, entrato in vigore in data 27 ottobre 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione, (poi convertito con modifiche dalla

I. n. 157/2019), che ha inserito, all'art. 44 d.

Igs. 504/1995, il comma 1-bis nel testo oggi vigente per il quale: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.". 2Ne discende che all'epoca di consumazione dei fatti per cui si procede, la legge non prevedeva, per tali reati, la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato disposta (come si legge sia nel dispositivo di primo grado che richiama, come anche in parte motiva, il citato art. 44 d.

Ig.s 504/85, e nella motivazione della sentenza del grado di appello che compie specifico rinvio alla citata disposizione) per un valore corrispondente al profitto e, quindi per equivalente.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di confisca.

Tale annullamento si fonda su un duplice ordine di argomenti: il primo argomento muove dalla considerazione della valenza sanzionatoria certamente correlata alla ablazione di beni non costituenti diretto profitto del reato, bensì per un valore ad esso equivalente, sicché, nel caso di specie, trattandosi di sanzione non prevista all'epoca di commissione dei fatti per cui si procede (cfr. Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01, in motivazione, paragrafo 4.2) la stessa non poteva essere disposta.

L'ulteriore argomento, che impone in questa sede l'annullamento, si fonda, invece, sulla considerazione del mutamento sfavorevole di giurisprudenza intervenuto in materia di sequestro di beni per un valore equivalente all'esito della sentenza Sez.

Unite Massini, pure richiamata dal ricorrente: deve infatti evidenziarsi che, ove anche si consideri una prevalente componente recuperatoria del sequestro per equivalente, come ritenuto dalla citata sentenza (potenzialmente concludente nel senso di consentire una sua eventuale applicazione retroattiva) l'approdo della giurisprudenza di legittimità citata costituisce un'ipotesi di vero e proprio "overruling" interpretativo sfavorevole, rispetto al quale deve in questa sede richiamarsi l'orientamento espresso da questa Corte, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., per il quale "il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578 -bis cod. proc. pen., in quanto, in base all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, deve escludersi l'applicazione retroattiva della interpretazione giurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa." (Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026, Edil, Rv. 289627 - 02).

2. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, posta la illegittimità della disposta confisca, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla relativa 3statuizione, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con riferimento alla invocata solidarietà.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 20 novembre 2025 dalla Corte di appello di Firenze, di parziale conferma della sentenza di primo grado di condanna del predetto in relazione a plurimi fatti di introduzione nel territorio italiano di gasolio per autotrazione e di olio lubrificante in evasione delle accise dovute, riformata dalla Corte territoriale solo con riferimento al "quantum" della disposta confisca (ridotta in relazione all'unica ipotesi di reato contestata nella forma tentata). 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla disposta confisca sia in relazione alla determinazione del "quantum" che in riferimento all'omessa ripartizione tra i concorrenti del reato. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha trasmesso memoria, di sostanziale replica alle conclusioni della Procura Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte in ricorso. 1.1 Va, anzitutto premesso che i fatti per cui si procede risultano tutti consumati tra il 21 luglio ed il successivo 20 ottobre 2018. Nei confronti dell'imputato il sequestro risulta disposto ai sensi dell'art. 44 d. Igs. 504/1995. Tuttavia, si osserva che la ciposizione di legge che prevede la possibilità di disporre la confisca di beni per un valore equivalente al profitto in caso di condanna per uno dei reati previsti dal citato decreto legislativo, oggi prevista dal citato art. 44, è stata introdotta con il d. I. n. 124/19, entrato in vigore in data 27 ottobre 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione, (poi convertito con modifiche dalla I. n. 157/2019), che ha inserito, all'art. 44 d. Igs. 504/1995, il comma 1-bis nel testo oggi vigente per il quale: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.". 2Ne discende che all'epoca di consumazione dei fatti per cui si procede, la legge non prevedeva, per tali reati, la confisca di beni nella disponibilità dell'imputato disposta (come si legge sia nel dispositivo di primo grado che richiama, come anche in parte motiva, il citato art. 44 d. Ig.s 504/85, e nella motivazione della sentenza del grado di appello che compie specifico rinvio alla citata disposizione) per un valore corrispondente al profitto e, quindi per equivalente. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di confisca. Tale annullamento si fonda su un duplice ordine di argomenti: il primo argomento muove dalla considerazione della valenza sanzionatoria certamente correlata alla ablazione di beni non costituenti diretto profitto del reato, bensì per un valore ad esso equivalente, sicché, nel caso di specie, trattandosi di sanzione non prevista all'epoca di commissione dei fatti per cui si procede (cfr. Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01, in motivazione, paragrafo 4.2) la stessa non poteva essere disposta. L'ulteriore argomento, che impone in questa sede l'annullamento, si fonda, invece, sulla considerazione del mutamento sfavorevole di giurisprudenza intervenuto in materia di sequestro di beni per un valore equivalente all'esito della sentenza Sez. Unite Massini, pure richiamata dal ricorrente: deve infatti evidenziarsi che, ove anche si consideri una prevalente componente recuperatoria del sequestro per equivalente, come ritenuto dalla citata sentenza (potenzialmente concludente nel senso di consentire una sua eventuale applicazione retroattiva) l'approdo della giurisprudenza di legittimità citata costituisce un'ipotesi di vero e proprio "overruling" interpretativo sfavorevole, rispetto al quale deve in questa sede richiamarsi l'orientamento espresso da questa Corte, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., per il quale "il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578 -bis cod. proc. pen., in quanto, in base all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, deve escludersi l'applicazione retroattiva della interpretazione giurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa." (Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, dep. 2026, Edil, Rv. 289627 - 02). 2. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, posta la illegittimità della disposta confisca, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla relativa 3statuizione, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con riferimento alla invocata solidarietà. P P.Q.M
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