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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 19148/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30083/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del controricorso -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 3127/2021depositata il 28/04/2021 .

R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 6/06/2024, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] censura, con atto affidato a unico motiv o di ricorso, la sentenzadella Corte d’appello di Roma, n. 3127 in data 28/04/2021, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda, proposta dal Caruso (e da sua sorella [OSCURATO:PERSONA]),nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativa alla riscossione di una polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA] e della quale gli era stata, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,negata la riscossione , a seguito de lla modifica del termine prescrizionale di cui all’art. 2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2- ter , del d . l . n. 134 del 28/08/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 27/10/2008; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è difesa con controricorso; la causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della cui camera di consiglio è stata emanata l’ordinanza interlocutoria n. 7109del 15/03/2024; la causa è stata, pertanto, rinviata a nuovo ruolo e rifissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di consentire alle parti di interloquire sulla sentenza n. 32 del 7/02/2024 della Corte Costituzionale; il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è incentrato sul seguente, unico motivo: violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) cod. p roc . civ. in relazione agli artt. 2 e 3 cost. e agli artt. 2937, 2952 (con riferimento all'art. 3, comma 2-ter, l. n. 166 del 2008, 1175, 1375 cod. c iv. e art. 17 del reg. 35/2010 I VASS (Istituto di Vigilanza R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est.

C. Valle sulle Assicurazioni) e con esso si assume viola zione de l principio di uguaglianza, avendo il giudice di merito po st o una irragionevole disparità di trattamento in relazione al termine prescrizionale tra gli assicurati, a seconda che l’evento generatore del diritto all’indennizzo (la morte dell’assicurata) fosse avvenuto prima o dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 134 del 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 166 del 2008, nonché i doveri di correttezza e buona fede, oltre che aver effettuato una erronea interpretazione degli artt. 2937e 2952 cod. c iv.; il motivo, sebbene non particolarmente specifico, pone, in ogni caso, la questione de ll’applicazione dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., laddove esso prevede un termine biennale di prescrizione; il Collegio rileva, come già anticipato nell’ordinanza interlocutoria n. 7109 del 2024, che nella G.U.

I ma [OSCURATO:PERSONA], n. 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata pubblica la sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, depositata in data 29/02/2024 e deliberata in data 7/02/2024, il cui dispositivo è il seguente: «dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.»; la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 32 del 2024, resa in una controversia analoga a quella in oggetto, intercorsa tra un soggetto che si assumeva essere beneficio di una polizza index R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est.

C. Valle linked stipulata dal genitore con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha ritenuto , con riferimento all’art. 2952, comma 2, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter del d.l. n. 134 del 28/08/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 27/10/2008, la «la manifesta irragionevolezza della norma censurata che, dunque, vìola l’art. 3 Cost., essa, al contempo,contrasta con l’art. 47 Cost., che “tutela il risparmio in tutte le sue forme”, poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale»; a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 32 del 7/02/2024, pubbli cata nella G azzetta [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 2952 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d. l.n. 134 del 28/08/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 del 27 /10/ 2008, i diritti di cui al contratto intercorso tra la dante causa di [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono, quindi, assoggettati al termine ordinario di prescrizione, di cui all’art. 2946 cod. civ., di durata decennale; invero, l’art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 11/03/1953 prevede che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.», cosicché della disposizione dichiara costituzionalmente illegittimità, nella specie dell’art. 2952 comma 2, cod. civ. nel testo di cui dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, non può farsi applicazione alla controversia in esame; il diritto alle prestazioni di cui al contratto di polizza sulla vita non può essere ritenuto estinto per intervenuta prescrizionein base alla previsione normativa, dichiarata incostituzionale, posto che sul rapporto controverso, al quale era applicabile la norma che R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est.

C. Valle prevedeva una durata biennale della prescrizione, non è sceso alcun giudicato, in quanto la controversia è ancora in atto e, dunque, la questione sulla norma è ancora sottoposta al vaglio giudiziale, cosicché questa Corte deve fare applicazione della norma per come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale; avendo la decisione dichiarativa di incostituzionalità efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti in forza di giudicato, il ricorso per cassazione deve essere accolto (segnatamente con riferimento a norme in tema di prescrizione e decadenza si veda Cass. n. 1661 del 27/01/2005 Rv. 578790 - 01) , dovendosi intendere quali non esauriti «quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato», ove, come nella specie, oggetto di contenzioso ancora pendente; il ricorso è, pertanto, accolto, poiché la gravata sentenza ha definito la domanda alla stregua di una norma poi dichiarata incostituzionale; la sentenza impugnata è cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in via preliminare sulla maturazione o meno del termine prescrizionale per il diritto alla riscossione delle somme di cui alla polizza accesa presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nonostante la sua modifica largamente ampliativa, ma pure in ordine all’individuazione dei beneficiari e dell’importo di cui alla polizza,la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, nel procedere a nuovo esame, dovrà applica re il testo dell’art.2952 cod. civ. come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 7/02/2024, in [OSCURATO:PERSONA] n. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]; al giudice di rinvio è demandato, altresì, di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità; R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est.

C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30083/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzi di posta elettronica come da intestazione del controricorso -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 3127/2021depositata il 28/04/2021 . R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2 6/06/2024, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] censura, con atto affidato a unico motiv o di ricorso, la sentenzadella Corte d’appello di Roma, n. 3127 in data 28/04/2021, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda, proposta dal Caruso (e da sua sorella [OSCURATO:PERSONA]),nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativa alla riscossione di una polizza vita, accesa presso la detta società dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA] e della quale gli era stata, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,negata la riscossione , a seguito de lla modifica del termine prescrizionale di cui all’art. 2952, comma 2 , del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2- ter , del d . l . n. 134 del 28/08/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 27/10/2008; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è difesa con controricorso; la causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della cui camera di consiglio è stata emanata l’ordinanza interlocutoria n. 7109del 15/03/2024; la causa è stata, pertanto, rinviata a nuovo ruolo e rifissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di consentire alle parti di interloquire sulla sentenza n. 32 del 7/02/2024 della Corte Costituzionale; il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è incentrato sul seguente, unico motivo: violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) cod. p roc . civ. in relazione agli artt. 2 e 3 cost. e agli artt. 2937, 2952 (con riferimento all'art. 3, comma 2-ter, l. n. 166 del 2008, 1175, 1375 cod. c iv. e art. 17 del reg. 35/2010 I VASS (Istituto di Vigilanza R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est. C. Valle sulle Assicurazioni) e con esso si assume viola zione de l principio di uguaglianza, avendo il giudice di merito po st o una irragionevole disparità di trattamento in relazione al termine prescrizionale tra gli assicurati, a seconda che l’evento generatore del diritto all’indennizzo (la morte dell’assicurata) fosse avvenuto prima o dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 134 del 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 166 del 2008, nonché i doveri di correttezza e buona fede, oltre che aver effettuato una erronea interpretazione degli artt. 2937e 2952 cod. c iv.; il motivo, sebbene non particolarmente specifico, pone, in ogni caso, la questione de ll’applicazione dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., laddove esso prevede un termine biennale di prescrizione; il Collegio rileva, come già anticipato nell’ordinanza interlocutoria n. 7109 del 2024, che nella G.U. I ma [OSCURATO:PERSONA], n. 10 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata pubblica la sentenza n. 32 della Corte Costituzionale, depositata in data 29/02/2024 e deliberata in data 7/02/2024, il cui dispositivo è il seguente: «dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2- ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.»; la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 32 del 2024, resa in una controversia analoga a quella in oggetto, intercorsa tra un soggetto che si assumeva essere beneficio di una polizza index R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est. C. Valle linked stipulata dal genitore con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha ritenuto , con riferimento all’art. 2952, comma 2, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter del d.l. n. 134 del 28/08/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 27/10/2008, la «la manifesta irragionevolezza della norma censurata che, dunque, vìola l’art. 3 Cost., essa, al contempo,contrasta con l’art. 47 Cost., che “tutela il risparmio in tutte le sue forme”, poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale»; a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 32 del 7/02/2024, pubbli cata nella G azzetta [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 2952 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d. l.n. 134 del 28/08/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 del 27 /10/ 2008, i diritti di cui al contratto intercorso tra la dante causa di [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono, quindi, assoggettati al termine ordinario di prescrizione, di cui all’art. 2946 cod. civ., di durata decennale; invero, l’art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 11/03/1953 prevede che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.», cosicché della disposizione dichiara costituzionalmente illegittimità, nella specie dell’art. 2952 comma 2, cod. civ. nel testo di cui dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, non può farsi applicazione alla controversia in esame; il diritto alle prestazioni di cui al contratto di polizza sulla vita non può essere ritenuto estinto per intervenuta prescrizionein base alla previsione normativa, dichiarata incostituzionale, posto che sul rapporto controverso, al quale era applicabile la norma che R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est. C. Valle prevedeva una durata biennale della prescrizione, non è sceso alcun giudicato, in quanto la controversia è ancora in atto e, dunque, la questione sulla norma è ancora sottoposta al vaglio giudiziale, cosicché questa Corte deve fare applicazione della norma per come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale; avendo la decisione dichiarativa di incostituzionalità efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti in forza di giudicato, il ricorso per cassazione deve essere accolto (segnatamente con riferimento a norme in tema di prescrizione e decadenza si veda Cass. n. 1661 del 27/01/2005 Rv. 578790 - 01) , dovendosi intendere quali non esauriti «quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato», ove, come nella specie, oggetto di contenzioso ancora pendente; il ricorso è, pertanto, accolto, poiché la gravata sentenza ha definito la domanda alla stregua di una norma poi dichiarata incostituzionale; la sentenza impugnata è cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in via preliminare sulla maturazione o meno del termine prescrizionale per il diritto alla riscossione delle somme di cui alla polizza accesa presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nonostante la sua modifica largamente ampliativa, ma pure in ordine all’individuazione dei beneficiari e dell’importo di cui alla polizza,la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, nel procedere a nuovo esame, dovrà applica re il testo dell’art.2952 cod. civ. come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 7/02/2024, in [OSCURATO:PERSONA] n. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]; al giudice di rinvio è demandato, altresì, di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità; R.g. n. 30083 del 2021 Ad. 26/06/2024; est. C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legi
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