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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 15/1981

ECLI:IT:COST:1981:15
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il rilascio di fondo rustico ceduto in affito, il tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, concernente la disciplina della procedura relativa alla lottizzazione di aree con destinazione edilizia, in quanto non prevede la corresponsione di un indennizzo a favore del conduttore di terreni nei confronti del quale, come nella specie, venga pronunciata la decadenza dal diritto alla proroga del contratto di affitto perché i terreni stessi sono stati compresi in un piano di lottizzazione convenzionale.

Secondo l'ordinanza si concreterebbe in tal modo una irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto previsto invece dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che attribuisce un indennizzo al coltivatore diretto che debba cessare dalla conduzione del fondo espropriato per pubblica utilità ai sensi della legge stessa, e sarebbe così violato il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost.

L'ordinanza notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 92 del 7 aprile 1976.

Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Piacenza, sezione specializzata agraria, nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altra e [OSCURATO:PERSONA] ed altri, pure avente ad oggetto il rilascio di terreni ceduti in affitto e compresi poi in un piano di lottizzazione.

Il giudice a quo a sostegno della censura, rivolta espressamente contro "l'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967" si richiama alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527 e dell'art. 1 d.l.

C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in quanto non prevedevano un indennizzo a favore del conduttore dichiarato decaduto dalla proroga del contratto di affitto nel caso di radicali ed immediate trasformazioni agrarie del fondo da parte del concedente che risultino incompatibili con la continuazione del rapporto.

La ragione fondamentale posta alla base della menzionata pronunzia, afferma il giudice a quo, risiede nella riconosciuta esigenza di attribuire un ristoro all'affittuario costretto ad abbandonare il fondo per il suddetto motivo, in osservanza del principio sancito dall'art. 44 Cost., secondo cui devono essere garantiti equi rapporti sociali nella regolamentazione della proprietà terriera.

E tale esigenza sarebbe indubbiamente valida anche nell'ipotesi in esame in cui, come in quella esaminata dalla Corte, il coltivatore deve rilasciare il fondo perché la sua permanenza è incompatibile con la nuova destinazione economica del bene.

Non manifestamente infondata sarebbe altresì la questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che conseguirebbe sia dal riconoscimento del diritto all'indennizzo nella situazione cui si riferisce la menzionata pronunzia della Corte e, viceversa, dalla esclusione del diritto stesso nella del tutto analoga situazione oggi in esame, che come tale richiederebbe eguale disciplina, sia dal contrasto con l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già rilevato con la citata ordinanza del tribunale di Mantova.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 25 del 25 gennaio 1978.

Non risultando costituzione di parti, per entrambe le questioni è stata fissata la discussione in camera di consiglio. : Le due cause, riguardando questioni analoghe, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

Le censure sollevate si riferiscono al preteso contrasto con gli artt. 3 e 44 Costituzione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Dette norme riguardano la disciplina del procedimento per la lottizzazione di aree a scopo edilizio, e fissano i modi, i tempi e le condizioni per le autorizzazioni e per le concessioni delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti.

I giudici a quibus lamentano la carenza, in queste norme, di una disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore di un fondo rustico, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto perché il fondo stesso è stato compreso in un piano di lottizzazione.

Le questioni sono inammissibili.

Nel caso di specie si versa in una ipotesi di cessazione della proroga non prevista espressamente dalle leggi che regolano la materia, ma individuata dalla giurisprudenza in base al principio che le leggi di proroga dei contratti agrari presuppongono, ai fini della loro applicabilità, il riferimento a terreni destinati all'agricoltura, per cui, se un terreno perde tale qualità, come nel caso della lottizzazione per destinazione edilizia, il contratto agrario viene meno come tale e non può essere considerato soggetto a proroga.

I giudici a quibus hanno individuato la sedes materiae della lamentata omissione nelle norme regolanti la lottizzazione, ma è evidente che gli articoli impugnati, riguardando, come si è detto, i tempi, i modi e le condizioni delle autorizzazioni e delle licenze in materia, con riferimento esclusivo al rapporto fra il proprietario e la pubblica amministrazione, investono un campo del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello cui si riferisce la censura, che riguarda una pretesa disarmonia nel bilanciamento degli interessi del lavoro e del capitale in agricoltura, nell'ambito della disciplina dei contratti agrari e delle relative proroghe, e con stretto riferimento al rapporto privato fra concedente e conduttore.

La norma impugnata, pertanto, non rileva di per sé in ordine al problema prospettato nelle ordinanze di rinvio ed i giudici del merito, per decidere le controversie, non debbono fare applicazione degli articoli di legge impugnati, i quali non rappresentano quindi la sedes materiae idonea a dar luogo ad una pronunzia di questa Corte sulla questione di costituzionalità prospettata.

Ciò comporta in conformità di quanto già deciso da questa Corte con la sent. 35/80, in analoga fattispecie, l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sollevate con le ordinanze di cui in epigrate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il rilascio di fondo rustico ceduto in affito, il tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, concernente la disciplina della procedura relativa alla lottizzazione di aree con destinazione edilizia, in quanto non prevede la corresponsione di un indennizzo a favore del conduttore di terreni nei confronti del quale, come nella specie, venga pronunciata la decadenza dal diritto alla proroga del contratto di affitto perché i terreni stessi sono stati compresi in un piano di lottizzazione convenzionale. Secondo l'ordinanza si concreterebbe in tal modo una irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto previsto invece dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che attribuisce un indennizzo al coltivatore diretto che debba cessare dalla conduzione del fondo espropriato per pubblica utilità ai sensi della legge stessa, e sarebbe così violato il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost. L'ordinanza notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 92 del 7 aprile 1976. Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Piacenza, sezione specializzata agraria, nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] ed altra e [OSCURATO:PERSONA] ed altri, pure avente ad oggetto il rilascio di terreni ceduti in affitto e compresi poi in un piano di lottizzazione. Il giudice a quo a sostegno della censura, rivolta espressamente contro "l'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 765 del 1967" si richiama alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527 e dell'art. 1 d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in quanto non prevedevano un indennizzo a favore del conduttore dichiarato decaduto dalla proroga del contratto di affitto nel caso di radicali ed immediate trasformazioni agrarie del fondo da parte del concedente che risultino incompatibili con la continuazione del rapporto. La ragione fondamentale posta alla base della menzionata pronunzia, afferma il giudice a quo, risiede nella riconosciuta esigenza di attribuire un ristoro all'affittuario costretto ad abbandonare il fondo per il suddetto motivo, in osservanza del principio sancito dall'art. 44 Cost., secondo cui devono essere garantiti equi rapporti sociali nella regolamentazione della proprietà terriera. E tale esigenza sarebbe indubbiamente valida anche nell'ipotesi in esame in cui, come in quella esaminata dalla Corte, il coltivatore deve rilasciare il fondo perché la sua permanenza è incompatibile con la nuova destinazione economica del bene. Non manifestamente infondata sarebbe altresì la questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che conseguirebbe sia dal riconoscimento del diritto all'indennizzo nella situazione cui si riferisce la menzionata pronunzia della Corte e, viceversa, dalla esclusione del diritto stesso nella del tutto analoga situazione oggi in esame, che come tale richiederebbe eguale disciplina, sia dal contrasto con l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già rilevato con la citata ordinanza del tribunale di Mantova. L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 25 del 25 gennaio 1978. Non risultando costituzione di parti, per entrambe le questioni è stata fissata la discussione in camera di consiglio. : Le due cause, riguardando questioni analoghe, possono essere riunite e decise con unica sentenza. Le censure sollevate si riferiscono al preteso contrasto con gli artt. 3 e 44 Costituzione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Dette norme riguardano la disciplina del procedimento per la lottizzazione di aree a scopo edilizio, e fissano i modi, i tempi e le condizioni per le autorizzazioni e per le concessioni delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti. I giudici a quibus lamentano la carenza, in queste norme, di una disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore di un fondo rustico, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto perché il fondo stesso è stato compreso in un piano di lottizzazione. Le questioni sono inammissibili. Nel caso di specie si versa in una ipotesi di cessazione della proroga non prevista espressamente dalle leggi che regolano la materia, ma individuata dalla giurisprudenza in base al principio che le leggi di proroga dei contratti agrari presuppongono, ai fini della loro applicabilità, il riferimento a terreni destinati all'agricoltura, per cui, se un terreno perde tale qualità, come nel caso della lottizzazione per destinazione edilizia, il contratto agrario viene meno come tale e non può essere considerato soggetto a proroga. I giudici a quibus hanno individuato la sedes materiae della lamentata omissione nelle norme regolanti la lottizzazione, ma è evidente che gli articoli impugnati, riguardando, come si è detto, i tempi, i modi e le condizioni delle autorizzazioni e delle licenze in materia, con riferimento esclusivo al rapporto fra il proprietario e la pubblica amministrazione, investono un campo del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello cui si riferisce la censura, che riguarda una pretesa disarmonia nel bilanciamento degli interessi del lavoro e del capitale in agricoltura, nell'ambito della disciplina dei contratti agrari e delle relative proroghe, e con stretto riferimento al rapporto privato fra concedente e conduttore. La norma impugnata, pertanto, non rileva di per sé in ordine al problema prospettato nelle ordinanze di rinvio ed i giudici del merito, per decidere le controversie, non debbono fare applicazione degli articoli di legge impugnati, i quali non rappresentano quindi la sedes materiae idonea a dar luogo ad una pronunzia di questa Corte sulla questione di costituzionalità prospettata. Ciò comporta in conformità di quanto già deciso da questa Corte con la sent. 35/80, in analoga fattispecie, l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sollevate con le ordinanze di cui in epigrate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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