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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07012/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2573/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.5109/10/2024, pubblicata il 2.7.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20261.

A seguito di procedimento accertativo avviato per manifestazioni diData pubblicazione 24/03/2026capacità contributiva incompatibili con la sua posizione reddituale, la Direzioneprovinciale di Messina notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.TYX01M902086/2013 per l’anno d’imposta 2008, con quantificazione del redditocomplessivo netto in € 49.934,00 - rispetto all’imponibile dichiarato di €1.270,00 - reddito determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973 vigente ratione temporis, sulla base degli esborsi effettuati perl’acquisto di un immobile e di un’autovettura Ferrari e per le spese gestionali peril mantenimento di immobili posseduti ed autovetture.2.

La contribuente presentava ricorso avverso l’indicato accertamento,eccependone la nullità per la mancanza di delega al funzionario che avevasottoscritto l’atto.

Veniva altresì dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il difetto di motivazione, l’illegittimaapplicazione delle sanzioni, con contestazione del maggior reddito accertato.3. [OSCURATO:PERSONA] adita emetteva la sentenza n. 7762/09/16,depositata il 19 dicembre 2016, con la quale accoglieva il ricorso di parte,annullando l’avviso di accertamento, e condannava l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di giudizio che venivano liquidate in € 450,00.4.

L’ufficio proponeva appello e depositava l’atto dispositivo n. 62/2012,contenente indicazione delle deleghe e degli atti di nomina dei funzionariresponsabili del procedimento.

Illustrava, inoltre, nel merito, la legittimitàdell’avviso di accertamento, basato sull’applicazione dell’art. 38, quarto comma,del citato d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero sulla determinazione sintetica delreddito complessivo della contribuente.5.

In accoglimento dell’eccezione di tardività articolata dall’appellata, inquanto la sentenza era stata depositata il 19 dicembre 2016, mentre l’appelloera stato spedito, per posta raccomandata, dall’Agenzia delle Entrate il 4dicembre 2017 e ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2017, oltre il termine di seimesi previsto dall’art. 327 del c.p.c., la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava l’appello, dichiarandone la tardività.6.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR di secondo grado della Sicilia, affidato ad un motivo.Numero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20267.

La contribuente si è costituita con controricorso, eccependoData pubblicazione 24/03/2026l’inammissibilità del ricorso.8.

Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e dell’art. 11,comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96.Deduce la ricorrente come la sentenza sia censurabile nella parte in cui hadichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello dell’Agenzia, in quanto, atenore dell’art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017 “Per le controversiedefinibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entratain vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.Il D.L. n. 50 del 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 aprile 2017, n.95, all’articolo 67, del resto, dispone che “Il presente decreto entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana.”Con controricorso, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,perché articolato in violazione del principio di autosufficienza e contenenteinserimento di atti scansionati, e anche perché la sentenza impugnata, oltre chesancire la tardività dell’appello, avrebbe anche stabilito “Si aggiunge che lastessa appellata ha documentato che altra sezione di questa Corte di secondogrado (sezione terza) ha, in data 12.06.2023, riformando la sentenza di primogrado, annullato l’avviso, emesso dall’Agenzia, relativo all’anno 2007, basato,come il presente, sulla determinazione sintetica del reddito.

Questa Corte, perquanto, illustrato, dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate”:essendo, quindi, la sentenza impugnata sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamenteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diData pubblicazione 24/03/2026esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.1.1.

Il motivo di ricorso è fondato.1.2.

Il ricorso, per come articolato, appare del tutto autosufficiente, nél’inserimento di frasi riportate da atti giudiziari ne mina di per sè taleconnotazione, non implicandone in ogni caso l’inammissibilità (sul punto, inordine alle conseguenze della redazione di un atto processuale in violazione deicriteri di cui al d.m. 110/2023, si confronti da ultimo Cass. n. 27552/2025, ecomunque già prima, in ordine al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità,Cass.

S.U. n. 37552/2021); inoltre, non può ritenersi che l’inciso relativoall’annullamento dell’avviso impugnato da parte di altra sezione della medesimacorte di secondo grado, privo di ulteriori specificazioni in ordine alle motivazionidi quell’annullamento, costituisca una ragione, distinta ed autonoma,giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.D’altra parte, in base al consolidato indirizzo di legittimità sul punto, ove ilgiudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilitàdell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul meritodella controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, lequali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza divalenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamentesulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda (si confrontiCass. 32092/2025).Nella fattispecie in esame, poi, effettivamente il termine ordinario diimpugnazione scadeva il 19 giugno 2017 e, pertanto, ricadeva nel periodocompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, con la conseguenza cheil termine di impugnazione della sentenza di primo grado era sospeso per seimesi a norma dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017.

Pertanto, il termineordinario di impugnazione veniva a scadere il 19 dicembre 2017.Del resto, deve ritenersi che la controversia in esame rientrasse tra quelledefinibili ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 11, commi 1 e ss., tenutoconto di quanto precisato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, per la qualenon contenendo l’articolo 11 specificazioni circa la tipologia degli atti oggettoNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026delle controversie definibili, potevano essere definite non soltanto le controversieData pubblicazione 24/03/2026instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, maanche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e allecartelle di pagamento, salve le esclusioni previste dalla normativa, o lecontroversie in materia di rimborso o quelle di valore indeterminabile.Unico requisito imposto dall’articolo 11 era che del giudizio fosse partel’Agenzia delle Entrate e che la lite fiscale fosse ancora pendente, anche a seguitodi rinvio, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, vale a dire al 24aprile 2017, com’è nel caso in esame.2.

Il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per la decisione in ordine alle residue questioni di merito.Numero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*ART. 11, COMMA9, DEL D.L. N. 50Danilo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 2017 –SOSPENSIONE DEICesare [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereTERMINI DIAndrea [OSCURATO:PERSONA] IMPUGNAZIONE –Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessia [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2573/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.5109/10/2024, pubblicata il 2.7.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20261.

A seguito di procedimento accertativo avviato per manifestazioni diData pubblicazione 24/03/2026capacità contributiva incompatibili con la sua posizione reddituale, la Direzioneprovinciale di Messina notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.TYX01M902086/2013 per l’anno d’imposta 2008, con quantificazione del redditocomplessivo netto in € 49.934,00 - rispetto all’imponibile dichiarato di €1.270,00 - reddito determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973 vigente ratione temporis, sulla base degli esborsi effettuati perl’acquisto di un immobile e di un’autovettura Ferrari e per le spese gestionali peril mantenimento di immobili posseduti ed autovetture.2.

La contribuente presentava ricorso avverso l’indicato accertamento,eccependone la nullità per la mancanza di delega al funzionario che avevasottoscritto l’atto.

Veniva altresì dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il difetto di motivazione, l’illegittimaapplicazione delle sanzioni, con contestazione del maggior reddito accertato.3. [OSCURATO:PERSONA] adita emetteva la sentenza n. 7762/09/16,depositata il 19 dicembre 2016, con la quale accoglieva il ricorso di parte,annullando l’avviso di accertamento, e condannava l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di giudizio che venivano liquidate in € 450,00.4.

L’ufficio proponeva appello e depositava l’atto dispositivo n. 62/2012,contenente indicazione delle deleghe e degli atti di nomina dei funzionariresponsabili del procedimento.

Illustrava, inoltre, nel merito, la legittimitàdell’avviso di accertamento, basato sull’applicazione dell’art. 38, quarto comma,del citato d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero sulla determinazione sintetica delreddito complessivo della contribuente.5.

In accoglimento dell’eccezione di tardività articolata dall’appellata, inquanto la sentenza era stata depositata il 19 dicembre 2016, mentre l’appelloera stato spedito, per posta raccomandata, dall’Agenzia delle Entrate il 4dicembre 2017 e ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2017, oltre il termine di seimesi previsto dall’art. 327 del c.p.c., la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava l’appello, dichiarandone la tardività.6.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR di secondo grado della Sicilia, affidato ad un motivo.Numero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20267.

La contribuente si è costituita con controricorso, eccependoData pubblicazione 24/03/2026l’inammissibilità del ricorso.8.

Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e dell’art. 11,comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96.Deduce la ricorrente come la sentenza sia censurabile nella parte in cui hadichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello dell’Agenzia, in quanto, atenore dell’art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017 “Per le controversiedefinibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entratain vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.Il D.L. n. 50 del 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 aprile 2017, n.95, all’articolo 67, del resto, dispone che “Il presente decreto entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana.”Con controricorso, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,perché articolato in violazione del principio di autosufficienza e contenenteinserimento di atti scansionati, e anche perché la sentenza impugnata, oltre chesancire la tardività dell’appello, avrebbe anche stabilito “Si aggiunge che lastessa appellata ha documentato che altra sezione di questa Corte di secondogrado (sezione terza) ha, in data 12.06.2023, riformando la sentenza di primogrado, annullato l’avviso, emesso dall’Agenzia, relativo all’anno 2007, basato,come il presente, sulla determinazione sintetica del reddito.

Questa Corte, perquanto, illustrato, dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate”:essendo, quindi, la sentenza impugnata sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamenteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diData pubblicazione 24/03/2026esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.1.1.

Il motivo di ricorso è fondato.1.2.

Il ricorso, per come articolato, appare del tutto autosufficiente, nél’inserimento di frasi riportate da atti giudiziari ne mina di per sè taleconnotazione, non implicandone in ogni caso l’inammissibilità (sul punto, inordine alle conseguenze della redazione di un atto processuale in violazione deicriteri di cui al d.m. 110/2023, si confronti da ultimo Cass. n. 27552/2025, ecomunque già prima, in ordine al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità,Cass.

S.U. n. 37552/2021); inoltre, non può ritenersi che l’inciso relativoall’annullamento dell’avviso impugnato da parte di altra sezione della medesimacorte di secondo grado, privo di ulteriori specificazioni in ordine alle motivazionidi quell’annullamento, costituisca una ragione, distinta ed autonoma,giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.D’altra parte, in base al consolidato indirizzo di legittimità sul punto, ove ilgiudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilitàdell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul meritodella controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, lequali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza divalenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamentesulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda (si confrontiCass. 32092/2025).Nella fattispecie in esame, poi, effettivamente il termine ordinario diimpugnazione scadeva il 19 giugno 2017 e, pertanto, ricadeva nel periodocompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, con la conseguenza cheil termine di impugnazione della sentenza di primo grado era sospeso per seimesi a norma dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017.

Pertanto, il termineordinario di impugnazione veniva a scadere il 19 dicembre 2017.Del resto, deve ritenersi che la controversia in esame rientrasse tra quelledefinibili ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 11, commi 1 e ss., tenutoconto di quanto precisato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, per la qualenon contenendo l’articolo 11 specificazioni circa la tipologia degli atti oggettoNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026delle controversie definibili, potevano essere definite non soltanto le controversieData pubblicazione 24/03/2026instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, maanche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e allecartelle di pagamento, salve le esclusioni previste dalla normativa, o lecontroversie in materia di rimborso o quelle di valore indeterminabile.Unico requisito imposto dall’articolo 11 era che del giudizio fosse partel’Agenzia delle Entrate e che la lite fiscale fosse ancora pendente, anche a seguitodi rinvio, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, vale a dire al 24aprile 2017, com’è nel caso in esame.2.

Il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per la decisione in ordine alle residue questioni di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione cuidemanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione cuidemanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2573/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.5109/10/2024, pubblicata il 2.7.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20261. A seguito di procedimento accertativo avviato per manifestazioni diData pubblicazione 24/03/2026capacità contributiva incompatibili con la sua posizione reddituale, la Direzioneprovinciale di Messina notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.TYX01M902086/2013 per l’anno d’imposta 2008, con quantificazione del redditocomplessivo netto in € 49.934,00 - rispetto all’imponibile dichiarato di €1.270,00 - reddito determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973 vigente ratione temporis, sulla base degli esborsi effettuati perl’acquisto di un immobile e di un’autovettura Ferrari e per le spese gestionali peril mantenimento di immobili posseduti ed autovetture.2. La contribuente presentava ricorso avverso l’indicato accertamento,eccependone la nullità per la mancanza di delega al funzionario che avevasottoscritto l’atto. Veniva altresì dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il difetto di motivazione, l’illegittimaapplicazione delle sanzioni, con contestazione del maggior reddito accertato.3. [OSCURATO:PERSONA] adita emetteva la sentenza n. 7762/09/16,depositata il 19 dicembre 2016, con la quale accoglieva il ricorso di parte,annullando l’avviso di accertamento, e condannava l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di giudizio che venivano liquidate in € 450,00.4. L’ufficio proponeva appello e depositava l’atto dispositivo n. 62/2012,contenente indicazione delle deleghe e degli atti di nomina dei funzionariresponsabili del procedimento. Illustrava, inoltre, nel merito, la legittimitàdell’avviso di accertamento, basato sull’applicazione dell’art. 38, quarto comma,del citato d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero sulla determinazione sintetica delreddito complessivo della contribuente.5. In accoglimento dell’eccezione di tardività articolata dall’appellata, inquanto la sentenza era stata depositata il 19 dicembre 2016, mentre l’appelloera stato spedito, per posta raccomandata, dall’Agenzia delle Entrate il 4dicembre 2017 e ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2017, oltre il termine di seimesi previsto dall’art. 327 del c.p.c., la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava l’appello, dichiarandone la tardività.6. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR di secondo grado della Sicilia, affidato ad un motivo.Numero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20267. La contribuente si è costituita con controricorso, eccependoData pubblicazione 24/03/2026l’inammissibilità del ricorso.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e dell’art. 11,comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96.Deduce la ricorrente come la sentenza sia censurabile nella parte in cui hadichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello dell’Agenzia, in quanto, atenore dell’art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017 “Per le controversiedefinibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entratain vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.Il D.L. n. 50 del 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 aprile 2017, n.95, all’articolo 67, del resto, dispone che “Il presente decreto entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana.”Con controricorso, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,perché articolato in violazione del principio di autosufficienza e contenenteinserimento di atti scansionati, e anche perché la sentenza impugnata, oltre chesancire la tardività dell’appello, avrebbe anche stabilito “Si aggiunge che lastessa appellata ha documentato che altra sezione di questa Corte di secondogrado (sezione terza) ha, in data 12.06.2023, riformando la sentenza di primogrado, annullato l’avviso, emesso dall’Agenzia, relativo all’anno 2007, basato,come il presente, sulla determinazione sintetica del reddito. Questa Corte, perquanto, illustrato, dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate”:essendo, quindi, la sentenza impugnata sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamenteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diData pubblicazione 24/03/2026esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.1.1. Il motivo di ricorso è fondato.1.2. Il ricorso, per come articolato, appare del tutto autosufficiente, nél’inserimento di frasi riportate da atti giudiziari ne mina di per sè taleconnotazione, non implicandone in ogni caso l’inammissibilità (sul punto, inordine alle conseguenze della redazione di un atto processuale in violazione deicriteri di cui al d.m. 110/2023, si confronti da ultimo Cass. n. 27552/2025, ecomunque già prima, in ordine al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità,Cass. S.U. n. 37552/2021); inoltre, non può ritenersi che l’inciso relativoall’annullamento dell’avviso impugnato da parte di altra sezione della medesimacorte di secondo grado, privo di ulteriori specificazioni in ordine alle motivazionidi quell’annullamento, costituisca una ragione, distinta ed autonoma,giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.D’altra parte, in base al consolidato indirizzo di legittimità sul punto, ove ilgiudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilitàdell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul meritodella controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, lequali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza divalenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamentesulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda (si confrontiCass. 32092/2025).Nella fattispecie in esame, poi, effettivamente il termine ordinario diimpugnazione scadeva il 19 giugno 2017 e, pertanto, ricadeva nel periodocompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, con la conseguenza cheil termine di impugnazione della sentenza di primo grado era sospeso per seimesi a norma dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017. Pertanto, il termineordinario di impugnazione veniva a scadere il 19 dicembre 2017.Del resto, deve ritenersi che la controversia in esame rientrasse tra quelledefinibili ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 11, commi 1 e ss., tenutoconto di quanto precisato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, per la qualenon contenendo l’articolo 11 specificazioni circa la tipologia degli atti oggettoNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026delle controversie definibili, potevano essere definite non soltanto le controversieData pubblicazione 24/03/2026instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, maanche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e allecartelle di pagamento, salve le esclusioni previste dalla normativa, o lecontroversie in materia di rimborso o quelle di valore indeterminabile.Unico requisito imposto dall’articolo 11 era che del giudizio fosse partel’Agenzia delle Entrate e che la lite fiscale fosse ancora pendente, anche a seguitodi rinvio, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, vale a dire al 24aprile 2017, com’è nel caso in esame.2. Il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per la decisione in ordine alle residue questioni di merito.Numero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*ART. 11, COMMA9, DEL D.L. N. 50Danilo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 2017 –SOSPENSIONE DEICesare [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereTERMINI DIAndrea [OSCURATO:PERSONA] IMPUGNAZIONE –Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessia [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2573/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.5109/10/2024, pubblicata il 2.7.2024,Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20261. A seguito di procedimento accertativo avviato per manifestazioni diData pubblicazione 24/03/2026capacità contributiva incompatibili con la sua posizione reddituale, la Direzioneprovinciale di Messina notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.TYX01M902086/2013 per l’anno d’imposta 2008, con quantificazione del redditocomplessivo netto in € 49.934,00 - rispetto all’imponibile dichiarato di €1.270,00 - reddito determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973 vigente ratione temporis, sulla base degli esborsi effettuati perl’acquisto di un immobile e di un’autovettura Ferrari e per le spese gestionali peril mantenimento di immobili posseduti ed autovetture.2. La contribuente presentava ricorso avverso l’indicato accertamento,eccependone la nullità per la mancanza di delega al funzionario che avevasottoscritto l’atto. Veniva altresì dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il difetto di motivazione, l’illegittimaapplicazione delle sanzioni, con contestazione del maggior reddito accertato.3. [OSCURATO:PERSONA] adita emetteva la sentenza n. 7762/09/16,depositata il 19 dicembre 2016, con la quale accoglieva il ricorso di parte,annullando l’avviso di accertamento, e condannava l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di giudizio che venivano liquidate in € 450,00.4. L’ufficio proponeva appello e depositava l’atto dispositivo n. 62/2012,contenente indicazione delle deleghe e degli atti di nomina dei funzionariresponsabili del procedimento. Illustrava, inoltre, nel merito, la legittimitàdell’avviso di accertamento, basato sull’applicazione dell’art. 38, quarto comma,del citato d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero sulla determinazione sintetica delreddito complessivo della contribuente.5. In accoglimento dell’eccezione di tardività articolata dall’appellata, inquanto la sentenza era stata depositata il 19 dicembre 2016, mentre l’appelloera stato spedito, per posta raccomandata, dall’Agenzia delle Entrate il 4dicembre 2017 e ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] il 9 dicembre 2017, oltre il termine di seimesi previsto dall’art. 327 del c.p.c., la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia rigettava l’appello, dichiarandone la tardività.6. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della CTR di secondo grado della Sicilia, affidato ad un motivo.Numero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/20267. La contribuente si è costituita con controricorso, eccependoData pubblicazione 24/03/2026l’inammissibilità del ricorso.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e dell’art. 11,comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96.Deduce la ricorrente come la sentenza sia censurabile nella parte in cui hadichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello dell’Agenzia, in quanto, atenore dell’art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017 “Per le controversiedefinibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entratain vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.Il D.L. n. 50 del 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 aprile 2017, n.95, all’articolo 67, del resto, dispone che “Il presente decreto entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblicaitaliana.”Con controricorso, la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso,perché articolato in violazione del principio di autosufficienza e contenenteinserimento di atti scansionati, e anche perché la sentenza impugnata, oltre chesancire la tardività dell’appello, avrebbe anche stabilito “Si aggiunge che lastessa appellata ha documentato che altra sezione di questa Corte di secondogrado (sezione terza) ha, in data 12.06.2023, riformando la sentenza di primogrado, annullato l’avviso, emesso dall’Agenzia, relativo all’anno 2007, basato,come il presente, sulla determinazione sintetica del reddito. Questa Corte, perquanto, illustrato, dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate”:essendo, quindi, la sentenza impugnata sorretta da una pluralità di ragioni,distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamenteNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diData pubblicazione 24/03/2026esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.1.1. Il motivo di ricorso è fondato.1.2. Il ricorso, per come articolato, appare del tutto autosufficiente, nél’inserimento di frasi riportate da atti giudiziari ne mina di per sè taleconnotazione, non implicandone in ogni caso l’inammissibilità (sul punto, inordine alle conseguenze della redazione di un atto processuale in violazione deicriteri di cui al d.m. 110/2023, si confronti da ultimo Cass. n. 27552/2025, ecomunque già prima, in ordine al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità,Cass. S.U. n. 37552/2021); inoltre, non può ritenersi che l’inciso relativoall’annullamento dell’avviso impugnato da parte di altra sezione della medesimacorte di secondo grado, privo di ulteriori specificazioni in ordine alle motivazionidi quell’annullamento, costituisca una ragione, distinta ed autonoma,giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.D’altra parte, in base al consolidato indirizzo di legittimità sul punto, ove ilgiudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilitàdell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul meritodella controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, lequali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza divalenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamentesulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda (si confrontiCass. 32092/2025).Nella fattispecie in esame, poi, effettivamente il termine ordinario diimpugnazione scadeva il 19 giugno 2017 e, pertanto, ricadeva nel periodocompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017, con la conseguenza cheil termine di impugnazione della sentenza di primo grado era sospeso per seimesi a norma dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017. Pertanto, il termineordinario di impugnazione veniva a scadere il 19 dicembre 2017.Del resto, deve ritenersi che la controversia in esame rientrasse tra quelledefinibili ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 11, commi 1 e ss., tenutoconto di quanto precisato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, per la qualenon contenendo l’articolo 11 specificazioni circa la tipologia degli atti oggettoNumero registro generale 2573/2025Numero sezionale 1175/2026Numero di raccolta generale 7012/2026delle controversie definibili, potevano essere definite non soltanto le controversieData pubblicazione 24/03/2026instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, maanche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e allecartelle di pagamento, salve le esclusioni previste dalla normativa, o lecontroversie in materia di rimborso o quelle di valore indeterminabile.Unico requisito imposto dall’articolo 11 era che del giudizio fosse partel’Agenzia delle Entrate e che la lite fiscale fosse ancora pendente, anche a seguitodi rinvio, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, vale a dire al 24aprile 2017, com’è nel caso in esame.2. Il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversacomposizione, per la decisione in ordine alle residue questioni di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione cuidemanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione cuidemanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris