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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14874/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26491/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e M [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio deimedesimi –controricorrenti-ricorrenti in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] accertamento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE , n. 538 / 2016 , depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre , in via principale , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., e dei soci GavinoMaccioni e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe.

I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.

2. La C.t.r., con la sentenza impugnata, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio che l’appello incidentale dei contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Torinoche aveva accolto , previa riunione, i ricorsispiegati dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini Iva, Irap ed Irpef.

3. L’Ufficio emetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società con il quale accertava maggiori ricavi e recuperava, di conseguenza, maggiore Irap ed Iva e due successivi avvisi di accertamento nei confronti dei soci con i quali imputava per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. a questi ultimi, ai fini Irpef, i maggiori redditi.

4. La società ed il solo socio [OSCURATO:PERSONA] h anno depositato istanza di sospensione del processo in ragione della presentazione di domanda di definizione agevolataex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e della relativa quietanza di pagamento.

L’Agenzia delle entrate ha avanzato, successivamente , istanza di estinzione parziale nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA], avendo gli stessi provveduto al versamento dell’intero importo dovuto, ed hachiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 del solo [OSCURATO:PERSONA] che non aveva presentato analoga domanda.

Considerato che:

1. Deve dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio che vede come partila società ed i l socio [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate.

1.1. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l.119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Inoltre, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

1.2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.

1.3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

2. Il giudizio prosegue, invece, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in quantogli effetti della definizione agevolata di cui si sia avvalsa lasocietà di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivoai fini Irpef (cfr. Cass. 15/07/2020, n. 15076).

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 , secondo comma , lett Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ.

Censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha affermato che le incongruenze riscontrate dall’Ufficio nella contabilità avrebbero giustificato un accertamento induttivo ma che quest’ultimo non era avvenuto.

Assume che la C.t.r. non si è avveduta che l’Ufficio si era avvalso di un accertamento induttivo, in presenza di irregolarità gravi numerose e ripetute che rendevano inattendibili nel complesso le scritture stesse e che, invece,gli studi di settore erano stati utilizzati solo per la ricostruzione quantitativa del reddito di impresautilizzando le presunzioni derivanti dagli stessi.

Aggiunge che, nella fattispecie in esame, l’Ufficio aveva riscontrato la mancata esibizione del prospetto di dettaglio delle rimanenze e l’omessa indicazione dei criteri di valutazione delle stesse; che tanto rendeva inattendibili le scritture contabili, legittimando l’accertamento induttivo; che, pur potendo ricostruire il reddito attraverso presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza,l’Amministrazione si era avvalsa, a tutela dei contribuenti, dello studio di settore quale strumento dotato di particolare attendibilità.

Aggiunge che sarebbe statoonere dei contribuenti fornire la prova contraria, mentre la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla differenza tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, ritenuta di «bassa entità»,così violando i principi in materia di onere probatorio.

4. Con l’unico motivodi ricorso incidentaleil contribu ente , allo stato il solo [OSCURATO:PERSONA], denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, primo comma,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57, primo comma,d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 19 d.lgs. 15 dicembre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 1997, n. 446, dell’art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890 dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112cod. proc. civ.

In via condizionata rispetto all’accoglimento del ricorso principale, censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sanato il vizio di notifica dell’accertamento societario edha affermato che, pur in mancanza di prova della notifica, l’eccezione restava superata in ragione del comportamento della parte,che aveva presentato istanza di adesione e tempestivo ricorso innanzi alla C.t.p., dal quale poteva desumersi la conoscenza dell’atto.

Deduce che il vizio non poteva ritenersi sanato perché la mancata notifica aveva comportato il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’avviso di accertamento non era pervenuto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012 eche non pote va avere rilievo la notifica ai soli soci; che, in ogni caso, la società aveva impugnato l’avviso per farne valere la decadenza.

5. Il ricorso principale è fondato.

5.1. Dallo stralcio dell’avviso di accertamento riprodotto nel ricorso dell’Agenzia delle entrate risulta che l’Ufficio aveva ricostruito i redditi societari procedendo ad accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d),d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo inattendibile la tenuta della contabilità.

Per la determinazione dei ricavi procedeva, poi ad utilizzare le risultanze dello studio di settore.

5.2. E’ noto che nell’accertamento induttivo puro rilevano elementi presuntivi anche privi dei requisiti di gravità e precisione, tra cui rientrano, indubitabilmente, anche le risultanze dello studio di settore pertinente ed applicabile alla luce degli elementi dell’attività rilevati, senza che assuma rilievo la procedura stabilità per l’accertamento fondato su detti ultimi.

Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce, di per sé, un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza sorge a seguito del contraddittorio con il contribuente, sì da legittimare l’accertamento (analitico) su studi di settore (Cass.18/12/2009, n. 26635).

Ove, peraltro, sussistano i presupposti per un accertamento induttivo puro, la presunzione semplice data dallo studio di settore (fuori dall’ambito procedimentale suo proprio) assume rilievo positivo ed è ascrivibile – e correlativamente utilizzabile – tra le presunzioni super-semplici.

Si è precisato, infatti, che i presupposti fondanti l’accertamento induttivo puro sono quelli specificamente enucleati dall’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è la carenza di questi (nella specie, la totale inattendibilità della contabilità) che rende non legittimo il ricorso al modulo procedimentale, mentre l’impiego delle risultanze degli studi di settore rileva solo come uno degli elementi impiegati per la concreta determinazione del reddito e, dunque, costituisce – in questo ambito – un posterius non incidente sulla legittimità della procedura stessa.(Cass. 03/05/2022, n. 13996)

5.3. La C.t.r, nel ritenere illegittimo l’accertamento in quanto basato su studi di settore ma in presenza di uno scostamento minimo del reddito, e nell’affermare che l’Ufficio avrebbe dovuto ricorrere ad un accertamento induttivo,non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto che studi di settore ed accertamento induttivo fossero incompatibili.

6. Il ricorso incidentale è infondato.

6.1. Vain primo luogo evidenziato che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla notifica dell’avviso personale nei termini di decadenza e che la società ha definito la propria posizione aderendo alla definizione agevolata.

Ciò posto, questa Corte ha già chiarito che il socio di società di persone è del tutto carente di interesse a far valere il vizio di notifica Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 dell'atto impositivo alla società: dall'eventuale accoglimento della censura, infatti, egli non potrebbe ricavare alcun beneficio, poiché l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenzapassata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono quindi opporlo all'amministrazione finanziaria che è stata parte in causa nel relativo processo, ma tale efficacia non opera nei casi in cui l'annullamento sia stato pronunciato per vizi di notifica(e conseguente decadenza) dell'atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci (Cass., sez. un., 04/06/2008 n. 14815, in motivazione, Cass. 23/04/2021, n. 10859, Cass.28/10/2015,n. 21960)

7. In conclusione, va accolto il ricorso principale, e rigettato il ricorso incidentale;la sentenza impugnata va cassata limitatamente al ricorso principalecon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio tra l’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] spese a carico di chi le ha anticipate.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rigetta il ricorso incident a le di quest’ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26491/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e M [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 91, presso lo studio deimedesimi –controricorrenti-ricorrenti in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] accertamento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE , n. 538 / 2016 , depositata il 19/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre , in via principale , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., e dei soci GavinoMaccioni e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe. I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale. 2. La C.t.r., con la sentenza impugnata, rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio che l’appello incidentale dei contribuenti avverso la sentenza della C.t.p. di Torinoche aveva accolto , previa riunione, i ricorsispiegati dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini Iva, Irap ed Irpef. 3. L’Ufficio emetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società con il quale accertava maggiori ricavi e recuperava, di conseguenza, maggiore Irap ed Iva e due successivi avvisi di accertamento nei confronti dei soci con i quali imputava per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. a questi ultimi, ai fini Irpef, i maggiori redditi. 4. La società ed il solo socio [OSCURATO:PERSONA] h anno depositato istanza di sospensione del processo in ragione della presentazione di domanda di definizione agevolataex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e della relativa quietanza di pagamento. L’Agenzia delle entrate ha avanzato, successivamente , istanza di estinzione parziale nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA], avendo gli stessi provveduto al versamento dell’intero importo dovuto, ed hachiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 del solo [OSCURATO:PERSONA] che non aveva presentato analoga domanda. Considerato che: 1. Deve dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio che vede come partila società ed i l socio [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate. 1.1. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l.119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Inoltre, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 1.2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. 1.3. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). 2. Il giudizio prosegue, invece, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in quantogli effetti della definizione agevolata di cui si sia avvalsa lasocietà di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivoai fini Irpef (cfr. Cass. 15/07/2020, n. 15076). 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 , secondo comma , lett Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnatanella parte in cui ha affermato che le incongruenze riscontrate dall’Ufficio nella contabilità avrebbero giustificato un accertamento induttivo ma che quest’ultimo non era avvenuto. Assume che la C.t.r. non si è avveduta che l’Ufficio si era avvalso di un accertamento induttivo, in presenza di irregolarità gravi numerose e ripetute che rendevano inattendibili nel complesso le scritture stesse e che, invece,gli studi di settore erano stati utilizzati solo per la ricostruzione quantitativa del reddito di impresautilizzando le presunzioni derivanti dagli stessi. Aggiunge che, nella fattispecie in esame, l’Ufficio aveva riscontrato la mancata esibizione del prospetto di dettaglio delle rimanenze e l’omessa indicazione dei criteri di valutazione delle stesse; che tanto rendeva inattendibili le scritture contabili, legittimando l’accertamento induttivo; che, pur potendo ricostruire il reddito attraverso presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza,l’Amministrazione si era avvalsa, a tutela dei contribuenti, dello studio di settore quale strumento dotato di particolare attendibilità. Aggiunge che sarebbe statoonere dei contribuenti fornire la prova contraria, mentre la sentenza impugnata aveva dato rilievo alla differenza tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, ritenuta di «bassa entità»,così violando i principi in materia di onere probatorio. 4. Con l’unico motivodi ricorso incidentaleil contribu ente , allo stato il solo [OSCURATO:PERSONA], denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, primo comma,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 57, primo comma,d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 19 d.lgs. 15 dicembre Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 1997, n. 446, dell’art. 8, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890 dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112cod. proc. civ. In via condizionata rispetto all’accoglimento del ricorso principale, censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sanato il vizio di notifica dell’accertamento societario edha affermato che, pur in mancanza di prova della notifica, l’eccezione restava superata in ragione del comportamento della parte,che aveva presentato istanza di adesione e tempestivo ricorso innanzi alla C.t.p., dal quale poteva desumersi la conoscenza dell’atto. Deduce che il vizio non poteva ritenersi sanato perché la mancata notifica aveva comportato il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’avviso di accertamento non era pervenuto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012 eche non pote va avere rilievo la notifica ai soli soci; che, in ogni caso, la società aveva impugnato l’avviso per farne valere la decadenza. 5. Il ricorso principale è fondato. 5.1. Dallo stralcio dell’avviso di accertamento riprodotto nel ricorso dell’Agenzia delle entrate risulta che l’Ufficio aveva ricostruito i redditi societari procedendo ad accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d),d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo inattendibile la tenuta della contabilità. Per la determinazione dei ricavi procedeva, poi ad utilizzare le risultanze dello studio di settore. 5.2. E’ noto che nell’accertamento induttivo puro rilevano elementi presuntivi anche privi dei requisiti di gravità e precisione, tra cui rientrano, indubitabilmente, anche le risultanze dello studio di settore pertinente ed applicabile alla luce degli elementi dell’attività rilevati, senza che assuma rilievo la procedura stabilità per l’accertamento fondato su detti ultimi. Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce, di per sé, un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza sorge a seguito del contraddittorio con il contribuente, sì da legittimare l’accertamento (analitico) su studi di settore (Cass.18/12/2009, n. 26635). Ove, peraltro, sussistano i presupposti per un accertamento induttivo puro, la presunzione semplice data dallo studio di settore (fuori dall’ambito procedimentale suo proprio) assume rilievo positivo ed è ascrivibile – e correlativamente utilizzabile – tra le presunzioni super-semplici. Si è precisato, infatti, che i presupposti fondanti l’accertamento induttivo puro sono quelli specificamente enucleati dall’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è la carenza di questi (nella specie, la totale inattendibilità della contabilità) che rende non legittimo il ricorso al modulo procedimentale, mentre l’impiego delle risultanze degli studi di settore rileva solo come uno degli elementi impiegati per la concreta determinazione del reddito e, dunque, costituisce – in questo ambito – un posterius non incidente sulla legittimità della procedura stessa.(Cass. 03/05/2022, n. 13996) 5.3. La C.t.r, nel ritenere illegittimo l’accertamento in quanto basato su studi di settore ma in presenza di uno scostamento minimo del reddito, e nell’affermare che l’Ufficio avrebbe dovuto ricorrere ad un accertamento induttivo,non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto che studi di settore ed accertamento induttivo fossero incompatibili. 6. Il ricorso incidentale è infondato. 6.1. Vain primo luogo evidenziato che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla notifica dell’avviso personale nei termini di decadenza e che la società ha definito la propria posizione aderendo alla definizione agevolata. Ciò posto, questa Corte ha già chiarito che il socio di società di persone è del tutto carente di interesse a far valere il vizio di notifica Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 dell'atto impositivo alla società: dall'eventuale accoglimento della censura, infatti, egli non potrebbe ricavare alcun beneficio, poiché l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenzapassata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono quindi opporlo all'amministrazione finanziaria che è stata parte in causa nel relativo processo, ma tale efficacia non opera nei casi in cui l'annullamento sia stato pronunciato per vizi di notifica(e conseguente decadenza) dell'atto impositivo o per altra causa non rapportabile ai soci (Cass., sez. un., 04/06/2008 n. 14815, in motivazione, Cass. 23/04/2021, n. 10859, Cass.28/10/2015,n. 21960) 7. In conclusione, va accolto il ricorso principale, e rigettato il ricorso incidentale;la sentenza impugnata va cassata limitatamente al ricorso principalecon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio tra l’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] spese a carico di chi le ha anticipate. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rigetta il ricorso incident a le di quest’ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore
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