CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 37424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con dichiarazione, pervenuta in Cancelleria in data 1 agosto 2022, con sottoscrizione autenticata dal difensore, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen., né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 26737301; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il