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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00893/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Treviso in relazione a fattispecie di truffa

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiargRpenale responsabilità.

Non vi sarebbe prova della sussistenza di un ingiusto profitto e la finalità sarebbe stata unicamente lecita.

Non potrebbe ritenersi credibile la versione dei querelanti in ordine alle somme date in contanti perché - secondo la difesa - " appare assai poco credibile che due persone dall'alto (o altissimo) titolo d'istruzione (due architetti e l'Arch.

Anselnni titolare di un dottorato di ricerca) rilascino periodicamente degli acconti in contanti, senza appuntarsi le date e non richiedano parcelle o ricevute" e nemmeno sarebbe comprensibile " per quale motivo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilasciato una ricevuta così specifica per una somma (237,00 C) che neanche fa rientrare nel suo compenso professionale per una sola volta e dopo aver asseritamente ricevuto un totale di 5.800,00= euro circa". .

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Infatti, le contestazioni sulla credibilità delle persone offese sono articolate unicamente su considerazioni che escludono a priori la possibilità di pagamenti in contanti laddove le regole di comune esperienza correttamente applicate dalla Corte territoriale non permettono di svolgere alcun giudizio di inverosimiglianza.

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 gennaio 2021 dal Tribunale di Treviso in relazione a fattispecie di truffa 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiargRpenale responsabilità. Non vi sarebbe prova della sussistenza di un ingiusto profitto e la finalità sarebbe stata unicamente lecita. Non potrebbe ritenersi credibile la versione dei querelanti in ordine alle somme date in contanti perché - secondo la difesa - " appare assai poco credibile che due persone dall'alto (o altissimo) titolo d'istruzione (due architetti e l'Arch. Anselnni titolare di un dottorato di ricerca) rilascino periodicamente degli acconti in contanti, senza appuntarsi le date e non richiedano parcelle o ricevute" e nemmeno sarebbe comprensibile " per quale motivo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilasciato una ricevuta così specifica per una somma (237,00 C) che neanche fa rientrare nel suo compenso professionale per una sola volta e dopo aver asseritamente ricevuto un totale di 5.800,00= euro circa". . 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Infatti, le contestazioni sulla credibilità delle persone offese sono articolate unicamente su considerazioni che escludono a priori la possibilità di pagamenti in contanti laddove le regole di comune esperienza correttamente applicate dalla Corte territoriale non permettono di svolgere alcun giudizio di inverosimiglianza. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso
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