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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31462/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 7457 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7457del ruolo generale dell’anno 2023, proposto GALLO Sandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P26 Z133S ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GMPFNC 78A20 M208S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( P .

I .: 00301390795 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BLVLSN 73B63 F205J ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 788/2022, pubblicatain data 5 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el Comune di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale av- venuto in una via comunale, a suo dire imputabile alle cattive condizioni del fondo stradale.

Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Gallo, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c..

A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Si premette che la proposta di definizione accelerata del ri- corso è stata formulata sulla base del rilievo che era stata pro- dotta una «copia del provvedimento impugnato tuttavia priva di attestazione di cancelleria circa la data di pubblicazione e il numero ad essa assegnato, il che implica che quella depositata non può essere considerata conforme all’originale» (era stato, segnatamente, prodotto un duplicato informatico di detto prov- vedimento).

Tale rilievo deve ritenersi superato dall’avvenuto successivo de- posito della copia informatica delprovvedimento stesso , munita delle attestazioni mancanti nel duplicato , benché esclusiva- mente sulla base dell’indirizzo di questa Corte (sopravvenuto, rispetto alla proposta), secondo il quale «nel regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità delricorso dall ’ art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura deidati esterni concernenti la sua pubblicazione (numerocronologico e data), ma anche dal deposito del Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il me- desimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determi- nerebbe, di per sé, l’alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, idati relativi alla pubblicazione,ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte dicassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d’ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti conricorso noti- ficato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione deidati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il prov- vedimento impugnato, in presenza di istanza delricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024).

Deve, pertanto, esaminarsi il merito del ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt.115 e 116 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene chené la dinamica dell’incidente e, in par- ticolare, il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dan- noso, né i danni conseguentemente subiti dalla propria auto- vettura, specificamente allegati nell’atto introduttivo del giudi- zio, erano stati contestati dall’ente convenuto (che, a suo dire aveva solo negato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 c.c. ed eccepito la ricorrenza di una ipotesi di caso fortuito co- stituito dalla condotta colposa del danneggiato), onde«il Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di appello,in riforma della sentenza impugnata, avrebbe dovuto pronunciare esclusiva- mente sulla sussistenza o meno della responsabilità del Co- mune di [OSCURATO:PERSONA], dovendo sia l’evento che il danno ed Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 il nesso causale essere considerato come circostanza non con- testata e dunque pacifica tra le parti».

Il motivoè infondato.

Il giudice d’appello ha affermato, sulla questione oggetto della censura, che «era onere dell’attore in primo grado provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chie- sto il risarcimento, e cioè il danneggiamento materiale subito dalla vettura di sua proprietà a causa di una buca ricoperta d’acqua presente sul tratto stradale dalla stessapercorso.

Tale fatto storico, infatti, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, è stato contestato dal Comune convenuto sin dalla comparsadi costituzione e risposta in primo grado (cfr. pag. 4 e 5), e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione».

La valutazione del contenuto dell’atto di costituzione dell’ente convenuto operata dal giudice d’appello risulta del tutto condi- visibile.

Da un complessivo esame del contenuto ditale atto (consen- tito,per essere esso adeguatamente riportato negli atti legitti- mamente esaminabili da questa Corte) emerge, infatti, con evi- denza, che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva operato una con- testazione delle circostanze di fatto poste dall’attore a fonda- mento della propria domanda,dotata di un sufficiente grado di specificità, specie se valutata in relazione al grado di specificità delle predette allegazioni.

L’ente convenuto aveva, in particolare, addirittura eccepito la nullità dell’atto di citazione per l’insufficiente indicazione di quelle circostanze di fatto e, comunque, aveva dedotto espres- samente che l’attore avrebbe dovuto provare «il nesso causale tra la cosa e il danno, situazione questa che a parere della scri- vente non viene assolutamente fornita da controparte nel pro- prio atto», che «l’evento oggetto del presente giudizio è privo di qualsivoglia fondamento fattuale e concreto realmente Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 verificatosi», nonché che dalla «descrizione dei fatti proposta da parte attrice non è facile capire le dinamiche dell’accaduto né tantomeno quali sarebbero state le cause dell ’ evento ed il nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il danno e l’eventuale fantomatica omissione dell’Ente».

Non vi è dubbio che si tratta di contestazioni idonee a configu- rare una radicale e specifica contestazione delle circostanze di fatto allegate dall’attore a sostegno della sua domanda, le quali, pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, avrebbero dovuto da quello essere dimostrate.

Va, in definitiva, esclusa qualunque violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da parte del tribunale, in relazione ai profili fatti va- lere con il motivo di ricorso in esame. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c.».

Il ricorrente si duoledella valutazione di inattendibilità, da parte del tribunale, di uno dei propri testimoni (segnatamente, il teste Notaro), indicato come terzo trasportato a bordo della sua au- tovettura al momento dell’incidente.

A suo dire, il teste sarebbe stato ritenuto inattendibile dal tri- bunale anche a causa della sua pretesa incapacità a testimo- niare (peraltro non eccepita tempestivamente), benché tale in- capacità sarebbe del tutto insussistente.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, non è affatto vero che il teste Notaro sia stato ritenuto inattendibile dal tribunale in quanto incapace a testi- moniare.

Al contrario, dato atto che la situazione di incapacità del teste non era stata eccepita e non era rilevabile di ufficio, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che ciò non impe- diva di valutare l’attendibilità dello stesso: ciò che, del resto, è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 E tale attendibilità ha valutato negativamente,sulla base di una motivazione ampia e dettagliata, relativa alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso, non sulla base della pre- detta incapacità.

Si tratta, dunque, di una valutazione non sindacabile nella pre- sente sede, in considerazione del consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare, per cui «la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dimerito, il quale è libero di attingere il proprio convin- cimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza es- sere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi pro- batori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività se- lettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la ve- rità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’effi- cacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; conf., ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez.

L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009; Sez.

L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019). 4.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt. 116 e 132 c.p.c.».

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero disatteso le conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di ufficio in ordine ai danni subiti dalla sua autovettura in con- seguenza dell’incidente, senza una adeguata e logica motiva- zione e facendo riferimento a circostanze a suo dire “estranee al giudizio”.

Il motivo è inammissibile.

Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 La censura riguarda esclusivamente l’entità dei danni che avrebbe subito l’autovettura dell’attore a seguito dell’incidente.

La domanda dell’attore è stata, però,rigettata (in primo luogo) per il difetto di prova sulla stessa dinamica del predetto inci- dente e, quindi, del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso; e ciò è, di per sé, sufficiente ad escludere la dedotta responsabilità dell’ente convenuto.

D’altra parte, non hanno trovato accoglimento le censure, for- mulate con i precedenti motivi di ricorso, aventi ad oggetto tale pregiudiziale, assorbente ed autonoma ragione di rigetto della domanda.

Ne consegue che non possono avere alcun rilievo concreto, ai fini della decisione del presente ricorso, le questioni relative ai danni subiti dal veicolo dell’attore ed alla loro effettiva ricondu- cibilità all’incidente.

In ogni caso, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione della pru- dente valutazione delle prove (ivi inclusa la consulenza tecnica di ufficio) e del giudizio di attendibilità dei testimoni da parte del tribunale, valutazioni che risultano correttamente effettuate e sostenute da una motivazione certamente adeguata, non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 5.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018».

Il ricorrente sostieneche le spese di lite avrebbero dovuto es- sere compensate, essendo state rigettate alcune eccezioni pre- liminari di rito sollevate dal comune appellato, in secondo grado, e che, quanto meno, tali spese avrebbero dovuto essere liquidate in misura inferiore a quella operata dal tribunale, cor- rispondente ai valori medi della tariffa.

Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti , che la soccombenza della parte attricenel presente giudizio sia stata integrale.

Né può assumere rilievo, in proposito, il rigetto di alcune ecce- zioni pregiudiziali di rito,avendo rilievo, ai fini del cd. principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.,esclusivamente l’ac- coglimento o il rigetto della domanda proposta, non l’esito delle eventuali questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 05/04/2003; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014).

Inoltre, la facoltà di disporre la compensazione delle spese pro- cessuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conse- guenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adot- tata senza prendere in esame l’eventualità di una compensa- zione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez.

L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006;Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 26912 del 26/11/2020).

Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Né può ritenersi sindacabile la liquidazione delle spese di lite, da parte del giudice del merito, laddove essa sia avvenuta nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa, come nella specie.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di liqui- dazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,infatti, « non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il mas- simo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motiva- zione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è sog- getto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è dove- rosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo ne- cessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giu- stifichino la misura» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 28325 del 29/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017; conf.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017; Sez.

L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017; Sez. 6 - 3, O rdinanza n. 29606 del 11/12/2017; è opportuno sottolineare che il principio dell’assenza di vincoli, anche motivazionali, in caso di liquida- zione delle spese in misura diversadai valori medi della tariffa, purché non inferiori ai minimi, non è stato in alcun modo inciso dalle successive decisioni che, per il regime conseguente alle modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, hanno affer- mato l’inderogabilità dei suddetti valori minimi; cfr., in Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 motivazione: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 24/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023).

In nessun caso, quindi, può ritenersi sindacabile, in sede di le- gittimità, una liquidazione delle spese del giudizio di merito che si sia attenuta proprio ai valori medi della tariffa. 6.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3 e 4, c.p.c., e dell’art. 380 bisc.p.c., in quanto il rigetto del ricorso ha avuto luogo per ragioni diverse e incompatibili con quelle indicate nella proposta di definizione accelerata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 19 / 11/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 7457 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7457del ruolo generale dell’anno 2023, proposto GALLO Sandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P26 Z133S ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GMPFNC 78A20 M208S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( P . I .: 00301390795 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BLVLSN 73B63 F205J ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 788/2022, pubblicatain data 5 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el Comune di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un incidente stradale av- venuto in una via comunale, a suo dire imputabile alle cattive condizioni del fondo stradale. Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Gallo, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che la proposta di definizione accelerata del ri- corso è stata formulata sulla base del rilievo che era stata pro- dotta una «copia del provvedimento impugnato tuttavia priva di attestazione di cancelleria circa la data di pubblicazione e il numero ad essa assegnato, il che implica che quella depositata non può essere considerata conforme all’originale» (era stato, segnatamente, prodotto un duplicato informatico di detto prov- vedimento). Tale rilievo deve ritenersi superato dall’avvenuto successivo de- posito della copia informatica delprovvedimento stesso , munita delle attestazioni mancanti nel duplicato , benché esclusiva- mente sulla base dell’indirizzo di questa Corte (sopravvenuto, rispetto alla proposta), secondo il quale «nel regime di deposito telematico degli atti, l’onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità delricorso dall ’ art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura deidati esterni concernenti la sua pubblicazione (numerocronologico e data), ma anche dal deposito del Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il me- desimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determi- nerebbe, di per sé, l’alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, idati relativi alla pubblicazione,ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte dicassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d’ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti conricorso noti- ficato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione deidati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il prov- vedimento impugnato, in presenza di istanza delricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024). Deve, pertanto, esaminarsi il merito del ricorso. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt.115 e 116 c.p.c.». Il ricorrente sostiene chené la dinamica dell’incidente e, in par- ticolare, il nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dan- noso, né i danni conseguentemente subiti dalla propria auto- vettura, specificamente allegati nell’atto introduttivo del giudi- zio, erano stati contestati dall’ente convenuto (che, a suo dire aveva solo negato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 c.c. ed eccepito la ricorrenza di una ipotesi di caso fortuito co- stituito dalla condotta colposa del danneggiato), onde«il Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di appello,in riforma della sentenza impugnata, avrebbe dovuto pronunciare esclusiva- mente sulla sussistenza o meno della responsabilità del Co- mune di [OSCURATO:PERSONA], dovendo sia l’evento che il danno ed Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 il nesso causale essere considerato come circostanza non con- testata e dunque pacifica tra le parti». Il motivoè infondato. Il giudice d’appello ha affermato, sulla questione oggetto della censura, che «era onere dell’attore in primo grado provare il fatto generatore del danno relativamente al quale è stato chie- sto il risarcimento, e cioè il danneggiamento materiale subito dalla vettura di sua proprietà a causa di una buca ricoperta d’acqua presente sul tratto stradale dalla stessapercorso. Tale fatto storico, infatti, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, è stato contestato dal Comune convenuto sin dalla comparsadi costituzione e risposta in primo grado (cfr. pag. 4 e 5), e quindi non poteva dirsi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c. in applicazione del principio di non contestazione». La valutazione del contenuto dell’atto di costituzione dell’ente convenuto operata dal giudice d’appello risulta del tutto condi- visibile. Da un complessivo esame del contenuto ditale atto (consen- tito,per essere esso adeguatamente riportato negli atti legitti- mamente esaminabili da questa Corte) emerge, infatti, con evi- denza, che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva operato una con- testazione delle circostanze di fatto poste dall’attore a fonda- mento della propria domanda,dotata di un sufficiente grado di specificità, specie se valutata in relazione al grado di specificità delle predette allegazioni. L’ente convenuto aveva, in particolare, addirittura eccepito la nullità dell’atto di citazione per l’insufficiente indicazione di quelle circostanze di fatto e, comunque, aveva dedotto espres- samente che l’attore avrebbe dovuto provare «il nesso causale tra la cosa e il danno, situazione questa che a parere della scri- vente non viene assolutamente fornita da controparte nel pro- prio atto», che «l’evento oggetto del presente giudizio è privo di qualsivoglia fondamento fattuale e concreto realmente Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 verificatosi», nonché che dalla «descrizione dei fatti proposta da parte attrice non è facile capire le dinamiche dell’accaduto né tantomeno quali sarebbero state le cause dell ’ evento ed il nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il danno e l’eventuale fantomatica omissione dell’Ente». Non vi è dubbio che si tratta di contestazioni idonee a configu- rare una radicale e specifica contestazione delle circostanze di fatto allegate dall’attore a sostegno della sua domanda, le quali, pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, avrebbero dovuto da quello essere dimostrate. Va, in definitiva, esclusa qualunque violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da parte del tribunale, in relazione ai profili fatti va- lere con il motivo di ricorso in esame. 3.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c.». Il ricorrente si duoledella valutazione di inattendibilità, da parte del tribunale, di uno dei propri testimoni (segnatamente, il teste Notaro), indicato come terzo trasportato a bordo della sua au- tovettura al momento dell’incidente. A suo dire, il teste sarebbe stato ritenuto inattendibile dal tri- bunale anche a causa della sua pretesa incapacità a testimo- niare (peraltro non eccepita tempestivamente), benché tale in- capacità sarebbe del tutto insussistente. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, non è affatto vero che il teste Notaro sia stato ritenuto inattendibile dal tribunale in quanto incapace a testi- moniare. Al contrario, dato atto che la situazione di incapacità del teste non era stata eccepita e non era rilevabile di ufficio, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che ciò non impe- diva di valutare l’attendibilità dello stesso: ciò che, del resto, è conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità. Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 E tale attendibilità ha valutato negativamente,sulla base di una motivazione ampia e dettagliata, relativa alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso, non sulla base della pre- detta incapacità. Si tratta, dunque, di una valutazione non sindacabile nella pre- sente sede, in considerazione del consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare, per cui «la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice dimerito, il quale è libero di attingere il proprio convin- cimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza es- sere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi pro- batori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività se- lettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la ve- rità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’effi- cacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; conf., ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009; Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019). 4.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt. 116 e 132 c.p.c.». Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero disatteso le conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di ufficio in ordine ai danni subiti dalla sua autovettura in con- seguenza dell’incidente, senza una adeguata e logica motiva- zione e facendo riferimento a circostanze a suo dire “estranee al giudizio”. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 La censura riguarda esclusivamente l’entità dei danni che avrebbe subito l’autovettura dell’attore a seguito dell’incidente. La domanda dell’attore è stata, però,rigettata (in primo luogo) per il difetto di prova sulla stessa dinamica del predetto inci- dente e, quindi, del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso; e ciò è, di per sé, sufficiente ad escludere la dedotta responsabilità dell’ente convenuto. D’altra parte, non hanno trovato accoglimento le censure, for- mulate con i precedenti motivi di ricorso, aventi ad oggetto tale pregiudiziale, assorbente ed autonoma ragione di rigetto della domanda. Ne consegue che non possono avere alcun rilievo concreto, ai fini della decisione del presente ricorso, le questioni relative ai danni subiti dal veicolo dell’attore ed alla loro effettiva ricondu- cibilità all’incidente. In ogni caso, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione della pru- dente valutazione delle prove (ivi inclusa la consulenza tecnica di ufficio) e del giudizio di attendibilità dei testimoni da parte del tribunale, valutazioni che risultano correttamente effettuate e sostenute da una motivazione certamente adeguata, non me- ramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. 5.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione- ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. - degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018». Il ricorrente sostieneche le spese di lite avrebbero dovuto es- sere compensate, essendo state rigettate alcune eccezioni pre- liminari di rito sollevate dal comune appellato, in secondo grado, e che, quanto meno, tali spese avrebbero dovuto essere liquidate in misura inferiore a quella operata dal tribunale, cor- rispondente ai valori medi della tariffa. Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti , che la soccombenza della parte attricenel presente giudizio sia stata integrale. Né può assumere rilievo, in proposito, il rigetto di alcune ecce- zioni pregiudiziali di rito,avendo rilievo, ai fini del cd. principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.,esclusivamente l’ac- coglimento o il rigetto della domanda proposta, non l’esito delle eventuali questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 05/04/2003; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014). Inoltre, la facoltà di disporre la compensazione delle spese pro- cessuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conse- guenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adot- tata senza prendere in esame l’eventualità di una compensa- zione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006;Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 26912 del 26/11/2020). Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Né può ritenersi sindacabile la liquidazione delle spese di lite, da parte del giudice del merito, laddove essa sia avvenuta nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa, come nella specie. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di liqui- dazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,infatti, « non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il mas- simo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motiva- zione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è sog- getto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è dove- rosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo ne- cessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giu- stifichino la misura» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 28325 del 29/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017; Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017; Sez. 6 - 3, O rdinanza n. 29606 del 11/12/2017; è opportuno sottolineare che il principio dell’assenza di vincoli, anche motivazionali, in caso di liquida- zione delle spese in misura diversadai valori medi della tariffa, purché non inferiori ai minimi, non è stato in alcun modo inciso dalle successive decisioni che, per il regime conseguente alle modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, hanno affer- mato l’inderogabilità dei suddetti valori minimi; cfr., in Ric. n. 7457/2023 –Sez. 3 – A d. 19 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 motivazione: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 24/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023). In nessun caso, quindi, può ritenersi sindacabile, in sede di le- gittimità, una liquidazione delle spese del giudizio di merito che si sia attenuta proprio ai valori medi della tariffa. 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3 e 4, c.p.c., e dell’art. 380 bisc.p.c., in quanto il rigetto del ricorso ha avuto luogo per ragioni diverse e incompatibili con quelle indicate nella proposta di definizione accelerata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte de
Sentenza Cassazione n. 31462/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris