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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23981/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di assise di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in funzione della conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione in base all'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale, costituzionale e di legittimità conseguente alla nota vicenda decisa con sentenza CEDU nel caso Scoppola contro Italia; la declaratoria di inammissibilità è stata motivata alla luce della natura meramente ripropositiva dell'istanza già oggetto di altri precedenti incidenti di esecuzione conclusi plurime declaratoria di inammissibilità; con due motivi congiuntamente illustrati, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla natura reiterativa dell'istanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, si sarebbe sviluppata secondo una scansione argomentativa nuova e mediante l'indicazione di quadro normativo e giurisprudenziale diverso da quello precedentemente invocato; quali elementi fattuali decisivi ha indicato la proposizione della domanda di ammissione al giudizio abbreviato in data 12 gennaio 2000 e in data 12 giugno 2000, a suo dire oggetto di una parziale ed errata valutazione nel provvedimento impugnato; considerato che: le coordinate in base alle quali valutare l'ammissibilità dell'istanza avanzata al giudice dell'esecuzione in relazione alla formazione del giudicato esecutivo sono fissate dalla costante giurisprudenza di questa Corte che esprime un orientamento costante e uniforme; a tale proposito giova richiamare, in primo luogo, il principio per cui «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834 - 01); il principio è sostanzialmente conforme all'altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione 2divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitunn" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394); nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali le questioni poste in relazione alla avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al rito alternativo nelle date indicate dal ricorrente sono state già esaminate in occasione dei reiterati giudizi intentati dal ricorrente definiti con altrettante decisioni di questa Corte; a tale proposito, ha richiamato le sentenze Sez. 1, n. 33345 del 07/06/2017; Sez. 1, n. 20795 del 12/04/2019 e, infine, Sez. 1, n. 24201 del 23/02/2022; giova, anche in questa sede, richiamare le predette statuizioni che hanno già chiarito l'assenza, nel caso di specie, dell'elemento decisivo per escludere la fondatezza della domanda, ovvero l'ammissione del ricorrente al giudizio alternativo che costituisce elemento dirimente per potere valutare, eventualmente, la domanda introdotta con l'incidente di esecuzione; Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 (conforme, fra le molte, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212) ha inequivocabilmente chiarito anche che «a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio»; la pretesa di rimettere in discussione in sede esecutiva la mancata ammissione al rito alternativo è manifestamente infondata, a prescindere da qualsiasi allegazione in punto di novum costituito da orientamenti giurisprudenziali la cui rilevanza, nel caso di specie, non risulta adeguatamente illustrata e che deve, quindi, reputarsi del tutto generica; ritenuto che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 3di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato la Corte di assise di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in funzione della conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione in base all'evoluzione della giurisprudenza sovranazionale, costituzionale e di legittimità conseguente alla nota vicenda decisa con sentenza CEDU nel caso Scoppola contro Italia; la declaratoria di inammissibilità è stata motivata alla luce della natura meramente ripropositiva dell'istanza già oggetto di altri precedenti incidenti di esecuzione conclusi plurime declaratoria di inammissibilità; con due motivi congiuntamente illustrati, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla natura reiterativa dell'istanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, si sarebbe sviluppata secondo una scansione argomentativa nuova e mediante l'indicazione di quadro normativo e giurisprudenziale diverso da quello precedentemente invocato; quali elementi fattuali decisivi ha indicato la proposizione della domanda di ammissione al giudizio abbreviato in data 12 gennaio 2000 e in data 12 giugno 2000, a suo dire oggetto di una parziale ed errata valutazione nel provvedimento impugnato; considerato che: le coordinate in base alle quali valutare l'ammissibilità dell'istanza avanzata al giudice dell'esecuzione in relazione alla formazione del giudicato esecutivo sono fissate dalla costante giurisprudenza di questa Corte che esprime un orientamento costante e uniforme; a tale proposito giova richiamare, in primo luogo, il principio per cui «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834 - 01); il principio è sostanzialmente conforme all'altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione 2divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitunn" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394); nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali le questioni poste in relazione alla avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al rito alternativo nelle date indicate dal ricorrente sono state già esaminate in occasione dei reiterati giudizi intentati dal ricorrente definiti con altrettante decisioni di questa Corte; a tale proposito, ha richiamato le sentenze Sez. 1, n. 33345 del 07/06/2017; Sez. 1, n. 20795 del 12/04/2019 e, infine, Sez. 1, n. 24201 del 23/02/2022; giova, anche in questa sede, richiamare le predette statuizioni che hanno già chiarito l'assenza, nel caso di specie, dell'elemento decisivo per escludere la fondatezza della domanda, ovvero l'ammissione del ricorrente al giudizio alternativo che costituisce elemento dirimente per potere valutare, eventualmente, la domanda introdotta con l'incidente di esecuzione; Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 (conforme, fra le molte, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212) ha inequivocabilmente chiarito anche che «a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio»; la pretesa di rimettere in discussione in sede esecutiva la mancata ammissione al rito alternativo è manifestamente infondata, a prescindere da qualsiasi allegazione in punto di novum costituito da orientamenti giurisprudenziali la cui rilevanza, nel caso di specie, non risulta adeguatamente illustrata e che deve, quindi, reputarsi del tutto generica; ritenuto che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 3di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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