CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 26348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla liberazione condizionale. Il Tribunale, premesso che il detenuto Rosmini era in espiazione, dal 4 dicembre 1990, della pena dell'ergastolo, inflitta, con plurime condanne, per reati di partecipazione ad associazione mafiosa e omicidio, e che, previo accertamento della collaborazione impossibile, era stato già ammesso alla misura della semilibertà, ha ritenuto sicuro il ravvedimento, tenuto conto della scelta di dissociazione, della regolare condotta sempre tenuta, delle osservazioni degli esperti, della costante partecipazione alle iniziative trattamentali; ha rilevato che il risarcimento del danno e anche l'attività riparativa erano preclusi dalle condizioni economiche indigenti e dall'appartenenza delle vittime a clan contrapposti. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 4-bis, comma 2, ord. pen., in quanto la decisione era stata adottata dal Tribunale di sorveglianza senza aver previamente chiesto il parere al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. In particolare, il parere era stato chiesto, ma la richiesta inviata ad un erroneo indirizzo di posta elettronica, come risulta documentalmente. L'adempimento prescritto dalla legge non può essere integrato dalle precedenti informazioni chieste, sempre in relazione al Rosmini, in occasione dell'ammissione alla misura della semilibertà. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, rilevando che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso l'adempimento, imposto dalla legge, di acquisire dettagliate informazioni per il tramite del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente sul luogo di detenzione del condannato, parere, dunque, obbligatorio, ma non vincolante per il Tribunale di sorveglianza, che può decidere anche in assenza del parere richiesto, decorso il termine di giorni trenta, ed anche in senso difforme dal parere medesimo. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, osservando che il Tribunale di sorveglianza, in occasione di precedenti provvedimenti, risalenti agli anni 2019 e 2020, nei r. confronti del Rosmini aveva potuto accertare, sulla base del parere del [OSCURATO:PERSONA] per l'Ordine e la [OSCURATO:PERSONA] competente sul luogo di detenzione, che "dalle informazioni acquisite non risultano in atto rapporti con la criminalità organizzata o eversiva anche se è innegabile un pregresso di inserimento a pieno titolo negli anni 80 sino ai 90 in una cosca di 'ndrangheta con rapporti e scontri con altre organizzazioni dello stesso tipo". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Si deve premettere che la decisione impugnata è stata assunta sulla base della normativa vigente all'epoca. In particolare, a norma dell'art. 2 legge n. 203/1991, "I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati". A norma dell'art. 4-bis legge n. 354/1975 i condannati per reati di criminalità organizzata possono essere ammessi ai così detti benefici penitenziari, fra i quali, appunto, la liberazione condizionale, solo se avevano collaborato con la giustizia ovvero qualora sia accertata l'impossibilità, da parte del condannato, di un'utile collaborazione. Nel caso in esame era stata accertata, con riguardo al condannato Rosmini, l'impossibilità della collaborazione. 2. Viene denunciata la violazione della norma dell'art. 4-bis ord. pen., nel teste vigente alla data della decisione, che impone al Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sulla richiesta di ammissione ai così detti benefici penitenziari da parte di soggetti condannati per reati di criminalità organizzata, terroristica od eversiva, di decidere "... acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione". Trattandosi di questione processuale è consentito al collegio la verifica, nel fascicolo processuale, del presupposto di fatto dell'eccezione, e, alla verifica compiuta, risulta che, effettivamente, il Tribunale di sorveglianza non aveva chiesto le informazioni al comitato in parola, avendo indirizzato la richiesta ad un errato indirizzo di posta elettronica.La normativa disciplina detta richiesta di informazioni come atto obbligatorio, ma non vincolante, risultando espressamente consentito al Tribunale di decidere anche se le informazioni richieste, decorso il termine di trenta giorni, non siano state date. La giurisprudenza, inoltre, ha costantemente (Sez. 1, n. 3845 del 23/09/1994, Tantillo, Rv. 199641) affermato che il Tribunale di sorveglianza può dissentire da quanto rappresentato dal comitato, ed anzi la non vincolatività del parere è condizione di legittimità costituzionale della norma (Corte costituzionale n. 271/1992). Con riguardo al caso di omessa richiesta delle informazioni al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si deve rilevare che la normativa non prevede alcuna sanzione processuale, né l'adempimento imposto al giudice riguarda i diritti delle parti nel procedimento, circostanze che portano ad escludere che dall'omissione in parola possa conseguire la nullità degli atti processuali successivi e, dunque, anche dell'ordinanza assunta dal Tribunale. La giurisprudenza, con specifico riguardo all'acquisizione di detto parere, ha precisato che, nel caso in cui il detenuto istante non sia collaboratore di giustizia, il giudizio del Tribunale di sorveglianza deve riguardare anche l'insussistenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata, giudizio cui è funzionale la richiesta di parere al menzionato comitato provinciale, di tal che l'assenza del parere ovvero la difformità della decisione dallo stesso impone al Tribunale di sorveglianza uno specifico e rafforzato onere di motivazione (Sez. 1, n. 1095 del 09/03/1992, Sodano, Rv. 189700). ARR Si deve aggiungere che, anche sotto diversi profili, l'ordinamento penitenziario prevede che il giudizio del Tribunale di sorveglianza sia preceduto dall'acquisizione di relazioni o pareri di vari soggetti coinvolti nel trattamento penitenziario ed è costante l'affermazione secondo la quale l'assenza delle relazioni ovvero la difformità del giudizio determinano l'onere per il Tribunale di sorveglianza di motivare il giudizio con indicazione specifica dei dati che giustificano la difformità dal parere espresso (Sez. 1, n. 10290 del 2.3.2010, Trif, Rv 246519; Sez. 1, n. 8319/2016 del 30.11.2015, Padovani, Rv. 266209; Sez. 1, n. 26301 del 11.4.2019, Koci, non mass.; Sez. 1, n. 203/2022 del 28.10.2021, Cricrì, non mass.). La censura proposta dal ricorrente Procuratore generale si risolve, dunque, nella denuncia di carenza motivazionale in relazione all'accertamento in ordine alla non sussistenza, nell'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata. Sul punto, premesso che il ricorso non deduce siano stati prospettati al Tribunale di sorveglianza elementi di segno negativo, si deve rilevare che la decisione ha dato conto di pregresse valutazioni positive effettuate in occasione dell'ammissione del Rosmini alla misura della semilibertà e dei contributi offerti sia dal gruppo di osservazione e trattamento sia dagli esperti criminologo e psicologo, convergenti nel ritenere compiuta e consolidata la revisione critica del passato, dato incompatibile con un mantenimento di rapporti con ambienti criminali. La denunciata carenza motivazionale risulta dunque insussistente.