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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 25222/2022

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25946/2015 R.G., proposto [OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Portoferraio persona il Comune di Gela (CL5) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Siena, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Siena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] rELBANA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Portoferraio (LI), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, elettivamente domiciliata presso il Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 24 marzo 2015 n. 522/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 24 marzo 2015 n. 522/10/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa all'anno 2007, in relazione alla detenzione in regime di concessione di tre aree demaniali nel Comune di Portoferraio (LI), ha accolto l'appello proposto dall'nELBANA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno il 30 ottobre 2013 n. 298/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la concessione in affitto ad un terzo dell'azienda alberghiera fosse inopponibile all'ente impositore e, di riflesso, al gestore del servizio; che il gestore del servizio avesse emanato l'atto impositivo entro il termine di decadenza; che il regolamento comunale potesse introdurre norme tributarie con decorrenza retroattiva; che anche i beni demaniali fossero soggetti alla TARSU.

LmELBANA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente.

In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., insistendo per l'estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25946/2015 R.G., proposto [OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Portoferraio persona il Comune di Gela (CL5) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Siena, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Siena, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] rELBANA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Portoferraio (LI), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, elettivamente domiciliata presso il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 24 marzo 2015 n. 522/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 24 marzo 2015 n. 522/10/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa all'anno 2007, in relazione alla detenzione in regime di concessione di tre aree demaniali nel Comune di Portoferraio (LI), ha accolto l'appello proposto dall'nELBANA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (LI), avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno il 30 ottobre 2013 n. 298/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la concessione in affitto ad un terzo dell'azienda alberghiera fosse inopponibile all'ente impositore e, di riflesso, al gestore del servizio; che il gestore del servizio avesse emanato l'atto impositivo entro il termine di decadenza; che il regolamento comunale potesse introdurre norme tributarie con decorrenza retroattiva; che anche i beni demaniali fossero soggetti alla TARSU. LmELBANA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., insistendo per l'estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così decis
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