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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14320/2026

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ntante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diSid s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1299/2024 della CORTE d’APPELLOdi GENOVA, pubblicata il 30 ottobre 2024;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. con citazione notificata il 18 febbraio 2020, la società [OSCURATO:SOCIETA].– premesso che il 25 giugno 2008 aveva stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un contratto di ormeggio e servizi portuali per lafruizione di un posto barca nell’ambito dell’approdo della Marina di SanLorenzo a Mare per 45 anni al prezzo di 71.400 Euro; che, nell’aprile2017, la concedente le aveva comunicato che, a causa di una parzialeriorganizzazione dei pontili, il posto assegnatole sarebbe statosostituito con un altro delle medesime dimensioni; e che il nuovoormeggio era di minor valore rispetto a quello originario – convenne laMarina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Imperia,chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari alla perditadel valore attuale del posto barca originario o, in subordine, pari alladifferenza tra il valore attuale del posto barca originario e quelloarbitrariamente imposto, oltre al risarcimento del danno.Costituitasi la convenuta, che resistette alle domande, il [OSCURATO:PERSONA] le rigettò con sentenza 6 luglio 2021, n. 454, sul principalerilievo che l’art. 8 del contratto stipulato inter partes prevedevaespressamente che, qualora la società concedente avesse dovutoprocedere ad una riorganizzazione dei pontili, il posto barca concessoavrebbe potuto essere variato con altro «avente le medesimecaratteristiche dimensionali».2. la [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la decisione dinanzi alla Corte territoriale diGenova, la quale, con sentenza 30 ottobre 2024, n.1299, espletata unaconsulenza tecnica d’ufficio, in riforma della statuizione impugnata, haNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026condannato la società Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagareall’appellante (originaria attrice), a titolo di risarcimento del pregiudiziopatrimoniale subìto in ragione della sostituzione del posto barca, lasomma di Euro 12.000, oltre accessori del credito.La Corte d’appello ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- l’art.8 del contratto di ormeggio prevedeva effettivamente che“nel caso in cui la Società (ovverosia, la Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.N.D.R.) dovesse procedere ad una riorganizzazione dei pontili il postobarca indicato all’art.1 (ovverosia, il posto originariamente assegnatoalla [OSCURATO:SOCIETA].

N.D.R.) potrà essere variato con altro avente le medesimecaratteristiche dimensionali”; tuttavia, tale previsione contrattuale,interpretata secondo buona fede, imponeva di ritenere che, in seguitoalla variazione, ove l’utente avesse ricevuto un posto barca sostitutivoavente caratteristiche – non solo dimensionali ma anche qualitative –deteriori rispetto a quello originario, il pregiudizio patrimonialecorrispondente avrebbe dovuto essere compensato attraverso lacorresponsione di un risarcimento o di un indennizzo, posto che,altrimenti, si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento dellaconcedente (che aveva ricevuto in anticipo il corrispettivo commisuratoal posto di maggior valore) con lesione dell’equilibrio del sinallagmacontrattuale; l’interpretazione secondo buona fede, in base alla qualela sostituzione del posto barca con altro avente caratteristichequalitative deteriori avrebbe dovuto essere riguardata alla stregua diuna condotta inadempiente della società concedente (con conseguenteobbligo di risarcimento del danno patito dall’utente) era avvaloratadalla circostanza che lo stesso contratto non escludeva espressamentela corresponsione di un indennizzo o risarcimento per l’attribuzione diun ormeggio deteriore;Numero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026II- ciò posto, all’esito della disposta indagine peritale, eraeffettivamente emerso che il posto assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., insostituzione di quello originario, pur avendo, rispetto a quest’ultimo,identiche caratteristiche dimensionali, aveva deteriori caratteristichequalitative, in quanto era ubicato in una zona maggiormente espostaalla risacca proveniente dall’imboccatura della marina; tale situazionecomportava un «lieve peggioramento» dell’utilizzabilità dell’ormeggio(pur restando esso fruibile per tutto l’arco dell’anno), con conseguentediminuzione del valore del posto barca stimabile nella misura del 5-10% e con conseguente obbligo risarcitorio nella misuracorrispondente in capo alla Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..3.

Avverso la sentenza della Corte ligure ha proposto ricorso percassazione la Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di un unicomotivo.Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo viene denunciata «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 comma 1 e 2 c.c., 1366 c.c. e 1367 c.c.in materia di interpretazione contrattuale relativamenteall'interpretazione dell’art. 8 comma 2 del contratto di ormeggio eservizi portuali stipulato tra le parti in data 25/6/2008 in cui si prevedeche “nel caso in cui la Società dovesse procedere ad unariorganizzazione dei pontili il posto barca indicato dall’art. 1 potràNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026essere variato con altro avente le medesime caratteristichedimensionali”».La società ricorrente censura l’interpretazione del contratto diormeggio operata dalla Corte d’appello, la quale, attraverso l’erroneaapplicazione dei richiamati criteri ermeneutici, avrebbe introdotto unobbligo di equivalenza qualitativa del posto barca sostitutivo che leparti non avevano mai pattuito, e che anzi avevano consapevolmentee deliberatamente omesso di pattuire, limitando l’unico vincoloconseguente alla sostituzione al rispetto delle “medesimecaratteristiche dimensionali”.Si duole, in particolare, della violazione dei canoni ermeneutici dicui agli artt. 1362 cod. civ. (per avere la Corte d’appello, nella ricercadella comune volontà dei contraenti, omesso di tener conto, quale«criterio principale», del «tenore letterale degli impegni assunti»),1367 cod. civ. (per essere stata resa la clausola contrattuale priva dieffetti, in ragione della impossibilità di mantenere inalterate lecaratteristiche qualitative del posto barca a seguito della suasostituzione) e, soprattutto, 1366 cod. civ. (per avere la Corte di meritoapplicato il principio di buona fede oggettiva in contrasto con il suofondamento, costituito dal canone di lealtà, la cui osservanza avrebbeimposto di tutelare il ragionevole affidamento della concedente sullapossibilità di attuare la riorganizzazione dei pontili «senza esserebersaglio di richieste risarcitorie che non hanno ragione d’essere se nonper il raggiungimento di fini speculativi»).1.1. il motivo – e con esso l’intero ricorso – è infondato.1.1.a.

Va premesso che, secondo il pacifico e consolidatoorientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto,traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione dellacomune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto,Numero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità senon per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensidell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente allanovella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora,nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di unfatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (ex multis, v., giàCass.18/11/2003, n.17427 e Cass. 22/06/2005, n. 13399; piùrecentemente, Cass. 14/07/2016, n. 14355; Cass. 10/05/2018, n.11254; Cass. 3/07/2024, n. 18214; Cass. 8/01/2025, n. 353).Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse puòperaltro risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiuntodal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione diuna differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito nondeve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131;Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass.28/11/2017, n. 28319, Cass. 27/06/2018, n. 16987).In altre parole, non è consentita, in sede di legittimità, la meracritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e lasemplice contrapposizione, a quella fornita da quel giudice, di unadiversa e più favorevole interpretazione del contratto.1.1.b.

Ciò premesso, nella fattispecie la censura in esame non silimita, peraltro, a sostenere che la volontà delle parti era stata quelladi circoscrivere l’obbligazione della concedente – in caso di sostituzionedel posto barca per esigenze di riorganizzazione dei pontili – al rispettodelle sole “medesime caratteristiche dimensionali”, ma si spinge adenunciare la violazione di specifiche regole ermeneutiche e, inNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026particolare, del rapporto tra esegesi letterale ed esegesi secondo buonafede.La formulazione di consimile denuncia rende la censuraammissibile, quantunque la stessa debba reputarsi infondata.Ben vero, la Corte d’appello ha interpetrato la clausola contrattualecontenuta nell’art.8 del contratto di ormeggio, nel senso che, in ipotesidi riorganizzazione dei pontili comportante la necessità di sostituire ilposto barca originariamente assegnato, la concedente fosse obbligataad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristichedel precedente, oltre che dimensionali (secondo l’espressa previsionecontrattuale), anche qualitative.Questa interpretazione, avuto riguardo alla rilevata circostanza chela medesima clausola negoziale non prevedeva una (parziale)restituzione del prezzo anticipatamente corrisposto per l’ipotesi diespressamente la corresponsione, per tale ipotesi, di forme diindennizzo o di risarcimento, non appare implausibile, alla lucedell’applicato criterio ermeneutico della buona fede interpretativa qualecriterio di interpretazione costituente “punto di sutura” tral’interpretazione soggettiva e oggettiva e volto ad escludere, qualecanone di lealtà e salvaguardia dell’utilità delle parti, risultatiinterpretativi lesivi degli interessi che i contraenti hanno voluto tutelaremediante la stipulazione negoziale.Nella specie, assume peculiare rilievo la circostanza che, nelprevedere la garanzia espressa dell’identità dimensionale, le parti, puravendone la facoltà, non avevano previsto tale garanzia come unica edesclusiva per il caso di sostituzione del posto barca necessitata daragioni organizzative, nonché, soprattutto, l’ulteriore circostanza che ilmutamento in senso deteriore delle altre condizioni correlate al postoNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026originario era in concreto idonea ad incidere sull’oggetto stesso delgodimento e, più in generale, sul soddisfacimento dell’interessecreditorio, a cui deve necessariamente corrispondere la prestazioneche forma oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto (arg. exart.1174 cod. civ.).L’accertamento dell’obbligo risarcitorio della società concedente,operato dal giudice del merito, non trova dunque fondamento in unaviolazione o cattiva applicazione degli evocati canoni di ermeneuticacontrattuale, bensì, piuttosto, in un giudizio di inesattezza dellaesecuzione della obbligazione derivante dal contratto a carico dellamedesima società (e quindi in un giudizio di inadempimento,individuato nella condotta di sostituzione del posto barca con altroavente caratteristiche qualitative deteriori rispetto a quello precedente,pur nella mantenuta identità dimensionale), formulato in pienaconformità alla regola contrattale, interpretata alla luce della buonafede oggettiva, riguardata non solo come regola di lealtà, ma anchecome regola di salvaguardia dell’utilità delle parti, avuto riguardoall’interesse dedotto in obbligazione.Tale giudizio, ferma la sua insindacabilità nel merito, non puòreputarsi viziato da non corrette premesse in iure: in proposito, iltradizionale, rigoroso orientamento che, muovendo da una restrittivainterpretazione dell’art.1374 cod. civ., esclude che il canone di buonafede possa assurgere a regola di integrazione del contratto, per essereconfinata la sua funzione al momento esecutivo dello stesso (art.1375cod. civ.), va corretto alla luce del rilievo che il principio di buona fedeoggettiva (nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e comecanone di salvaguardia) costituisce – sotto tale profilo, analogamenteal dovere di diligenza – un criterio legale di determinazione dellaprestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzioneNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026della sua conformazione all’interesse creditorio (arg. comb. disp. artt.1174, 1175 e 1375 cod. civ.), per modo che, intanto la sua violazionepuò rilevare, in sede esecutiva, quale fattispecie di inesattoadempimento, in quanto la sua osservanza (quale “conseguenza chederiva dal contratto secondo la legge”, per ripetere la formuladlel’art.1374 cod. civ.) concorra ad integrare il contenuto in sensosostanziale del negozio.Al di là di tali considerazioni generali, non può, infine, sottacersi,con specifico riguardo alla tipologia contrattuale in esame, che, stantela pacifica riconducibilità del contratto di ormeggio alla figura generaledella locazione, nella fattispecie l’obiettiva incidenza, sull’oggettostesso del godimento, del mutamento in peius delle condizioniqualitative del posto barca assegnato in seguito alla sostituzione,avrebbe richiesto una espressa previsione di esclusione di una pariincidenza sull’ammontare del canone (arg. ex artt.1582 ss. cod. civ.);in tal senso, sarebbe dunque occorsa una previsione esplicita persancire l’irrilevanza, alla stregua della regola contrattuale,dell’eventuale diminuzione del godimento per ragioni diverse dalmutamento delle dimensioni.2.

La rilevata plausibilità dell’opzione ermeneutica prescelta dalgiudice del merito, unitamente al rilievo della insussistenza delledenunciate violazioni dei canoni di interpretazione del contratto,escludono la fondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.3.

L’esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integralecompensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.4.

A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazionedigitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diSid s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1299/2024 della CORTE d’APPELLOdi GENOVA, pubblicata il 30 ottobre 2024;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. con citazione notificata il 18 febbraio 2020, la società [OSCURATO:SOCIETA].– premesso che il 25 giugno 2008 aveva stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un contratto di ormeggio e servizi portuali per lafruizione di un posto barca nell’ambito dell’approdo della Marina di SanLorenzo a Mare per 45 anni al prezzo di 71.400 Euro; che, nell’aprile2017, la concedente le aveva comunicato che, a causa di una parzialeriorganizzazione dei pontili, il posto assegnatole sarebbe statosostituito con un altro delle medesime dimensioni; e che il nuovoormeggio era di minor valore rispetto a quello originario – convenne laMarina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Imperia,chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari alla perditadel valore attuale del posto barca originario o, in subordine, pari alladifferenza tra il valore attuale del posto barca originario e quelloarbitrariamente imposto, oltre al risarcimento del danno.Costituitasi la convenuta, che resistette alle domande, il [OSCURATO:PERSONA] le rigettò con sentenza 6 luglio 2021, n. 454, sul principalerilievo che l’art. 8 del contratto stipulato inter partes prevedevaespressamente che, qualora la società concedente avesse dovutoprocedere ad una riorganizzazione dei pontili, il posto barca concessoavrebbe potuto essere variato con altro «avente le medesimecaratteristiche dimensionali».2. la [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la decisione dinanzi alla Corte territoriale diGenova, la quale, con sentenza 30 ottobre 2024, n.1299, espletata unaconsulenza tecnica d’ufficio, in riforma della statuizione impugnata, haNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026condannato la società Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagareall’appellante (originaria attrice), a titolo di risarcimento del pregiudiziopatrimoniale subìto in ragione della sostituzione del posto barca, lasomma di Euro 12.000, oltre accessori del credito.La Corte d’appello ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- l’art.8 del contratto di ormeggio prevedeva effettivamente che“nel caso in cui la Società (ovverosia, la Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.N.D.R.) dovesse procedere ad una riorganizzazione dei pontili il postobarca indicato all’art.1 (ovverosia, il posto originariamente assegnatoalla [OSCURATO:SOCIETA]. N.D.R.) potrà essere variato con altro avente le medesimecaratteristiche dimensionali”; tuttavia, tale previsione contrattuale,interpretata secondo buona fede, imponeva di ritenere che, in seguitoalla variazione, ove l’utente avesse ricevuto un posto barca sostitutivoavente caratteristiche – non solo dimensionali ma anche qualitative –deteriori rispetto a quello originario, il pregiudizio patrimonialecorrispondente avrebbe dovuto essere compensato attraverso lacorresponsione di un risarcimento o di un indennizzo, posto che,altrimenti, si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento dellaconcedente (che aveva ricevuto in anticipo il corrispettivo commisuratoal posto di maggior valore) con lesione dell’equilibrio del sinallagmacontrattuale; l’interpretazione secondo buona fede, in base alla qualela sostituzione del posto barca con altro avente caratteristichequalitative deteriori avrebbe dovuto essere riguardata alla stregua diuna condotta inadempiente della società concedente (con conseguenteobbligo di risarcimento del danno patito dall’utente) era avvaloratadalla circostanza che lo stesso contratto non escludeva espressamentela corresponsione di un indennizzo o risarcimento per l’attribuzione diun ormeggio deteriore;Numero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026II- ciò posto, all’esito della disposta indagine peritale, eraeffettivamente emerso che il posto assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., insostituzione di quello originario, pur avendo, rispetto a quest’ultimo,identiche caratteristiche dimensionali, aveva deteriori caratteristichequalitative, in quanto era ubicato in una zona maggiormente espostaalla risacca proveniente dall’imboccatura della marina; tale situazionecomportava un «lieve peggioramento» dell’utilizzabilità dell’ormeggio(pur restando esso fruibile per tutto l’arco dell’anno), con conseguentediminuzione del valore del posto barca stimabile nella misura del 5-10% e con conseguente obbligo risarcitorio nella misuracorrispondente in capo alla Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..3. Avverso la sentenza della Corte ligure ha proposto ricorso percassazione la Marina di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di un unicomotivo.Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo viene denunciata «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 comma 1 e 2 c.c., 1366 c.c. e 1367 c.c.in materia di interpretazione contrattuale relativamenteall'interpretazione dell’art. 8 comma 2 del contratto di ormeggio eservizi portuali stipulato tra le parti in data 25/6/2008 in cui si prevedeche “nel caso in cui la Società dovesse procedere ad unariorganizzazione dei pontili il posto barca indicato dall’art. 1 potràNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026essere variato con altro avente le medesime caratteristichedimensionali”».La società ricorrente censura l’interpretazione del contratto diormeggio operata dalla Corte d’appello, la quale, attraverso l’erroneaapplicazione dei richiamati criteri ermeneutici, avrebbe introdotto unobbligo di equivalenza qualitativa del posto barca sostitutivo che leparti non avevano mai pattuito, e che anzi avevano consapevolmentee deliberatamente omesso di pattuire, limitando l’unico vincoloconseguente alla sostituzione al rispetto delle “medesimecaratteristiche dimensionali”.Si duole, in particolare, della violazione dei canoni ermeneutici dicui agli artt. 1362 cod. civ. (per avere la Corte d’appello, nella ricercadella comune volontà dei contraenti, omesso di tener conto, quale«criterio principale», del «tenore letterale degli impegni assunti»),1367 cod. civ. (per essere stata resa la clausola contrattuale priva dieffetti, in ragione della impossibilità di mantenere inalterate lecaratteristiche qualitative del posto barca a seguito della suasostituzione) e, soprattutto, 1366 cod. civ. (per avere la Corte di meritoapplicato il principio di buona fede oggettiva in contrasto con il suofondamento, costituito dal canone di lealtà, la cui osservanza avrebbeimposto di tutelare il ragionevole affidamento della concedente sullapossibilità di attuare la riorganizzazione dei pontili «senza esserebersaglio di richieste risarcitorie che non hanno ragione d’essere se nonper il raggiungimento di fini speculativi»).1.1. il motivo – e con esso l’intero ricorso – è infondato.1.1.a. Va premesso che, secondo il pacifico e consolidatoorientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto,traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione dellacomune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto,Numero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità senon per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensidell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente allanovella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora,nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di unfatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (ex multis, v., giàCass.18/11/2003, n.17427 e Cass. 22/06/2005, n. 13399; piùrecentemente, Cass. 14/07/2016, n. 14355; Cass. 10/05/2018, n.11254; Cass. 3/07/2024, n. 18214; Cass. 8/01/2025, n. 353).Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse puòperaltro risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiuntodal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione diuna differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito nondeve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131;Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass.28/11/2017, n. 28319, Cass. 27/06/2018, n. 16987).In altre parole, non è consentita, in sede di legittimità, la meracritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e lasemplice contrapposizione, a quella fornita da quel giudice, di unadiversa e più favorevole interpretazione del contratto.1.1.b. Ciò premesso, nella fattispecie la censura in esame non silimita, peraltro, a sostenere che la volontà delle parti era stata quelladi circoscrivere l’obbligazione della concedente – in caso di sostituzionedel posto barca per esigenze di riorganizzazione dei pontili – al rispettodelle sole “medesime caratteristiche dimensionali”, ma si spinge adenunciare la violazione di specifiche regole ermeneutiche e, inNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026particolare, del rapporto tra esegesi letterale ed esegesi secondo buonafede.La formulazione di consimile denuncia rende la censuraammissibile, quantunque la stessa debba reputarsi infondata.Ben vero, la Corte d’appello ha interpetrato la clausola contrattualecontenuta nell’art.8 del contratto di ormeggio, nel senso che, in ipotesidi riorganizzazione dei pontili comportante la necessità di sostituire ilposto barca originariamente assegnato, la concedente fosse obbligataad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristichedel precedente, oltre che dimensionali (secondo l’espressa previsionecontrattuale), anche qualitative.Questa interpretazione, avuto riguardo alla rilevata circostanza chela medesima clausola negoziale non prevedeva una (parziale)restituzione del prezzo anticipatamente corrisposto per l’ipotesi diespressamente la corresponsione, per tale ipotesi, di forme diindennizzo o di risarcimento, non appare implausibile, alla lucedell’applicato criterio ermeneutico della buona fede interpretativa qualecriterio di interpretazione costituente “punto di sutura” tral’interpretazione soggettiva e oggettiva e volto ad escludere, qualecanone di lealtà e salvaguardia dell’utilità delle parti, risultatiinterpretativi lesivi degli interessi che i contraenti hanno voluto tutelaremediante la stipulazione negoziale.Nella specie, assume peculiare rilievo la circostanza che, nelprevedere la garanzia espressa dell’identità dimensionale, le parti, puravendone la facoltà, non avevano previsto tale garanzia come unica edesclusiva per il caso di sostituzione del posto barca necessitata daragioni organizzative, nonché, soprattutto, l’ulteriore circostanza che ilmutamento in senso deteriore delle altre condizioni correlate al postoNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026originario era in concreto idonea ad incidere sull’oggetto stesso delgodimento e, più in generale, sul soddisfacimento dell’interessecreditorio, a cui deve necessariamente corrispondere la prestazioneche forma oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto (arg. exart.1174 cod. civ.).L’accertamento dell’obbligo risarcitorio della società concedente,operato dal giudice del merito, non trova dunque fondamento in unaviolazione o cattiva applicazione degli evocati canoni di ermeneuticacontrattuale, bensì, piuttosto, in un giudizio di inesattezza dellaesecuzione della obbligazione derivante dal contratto a carico dellamedesima società (e quindi in un giudizio di inadempimento,individuato nella condotta di sostituzione del posto barca con altroavente caratteristiche qualitative deteriori rispetto a quello precedente,pur nella mantenuta identità dimensionale), formulato in pienaconformità alla regola contrattale, interpretata alla luce della buonafede oggettiva, riguardata non solo come regola di lealtà, ma anchecome regola di salvaguardia dell’utilità delle parti, avuto riguardoall’interesse dedotto in obbligazione.Tale giudizio, ferma la sua insindacabilità nel merito, non puòreputarsi viziato da non corrette premesse in iure: in proposito, iltradizionale, rigoroso orientamento che, muovendo da una restrittivainterpretazione dell’art.1374 cod. civ., esclude che il canone di buonafede possa assurgere a regola di integrazione del contratto, per essereconfinata la sua funzione al momento esecutivo dello stesso (art.1375cod. civ.), va corretto alla luce del rilievo che il principio di buona fedeoggettiva (nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e comecanone di salvaguardia) costituisce – sotto tale profilo, analogamenteal dovere di diligenza – un criterio legale di determinazione dellaprestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzioneNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026della sua conformazione all’interesse creditorio (arg. comb. disp. artt.1174, 1175 e 1375 cod. civ.), per modo che, intanto la sua violazionepuò rilevare, in sede esecutiva, quale fattispecie di inesattoadempimento, in quanto la sua osservanza (quale “conseguenza chederiva dal contratto secondo la legge”, per ripetere la formuladlel’art.1374 cod. civ.) concorra ad integrare il contenuto in sensosostanziale del negozio.Al di là di tali considerazioni generali, non può, infine, sottacersi,con specifico riguardo alla tipologia contrattuale in esame, che, stantela pacifica riconducibilità del contratto di ormeggio alla figura generaledella locazione, nella fattispecie l’obiettiva incidenza, sull’oggettostesso del godimento, del mutamento in peius delle condizioniqualitative del posto barca assegnato in seguito alla sostituzione,avrebbe richiesto una espressa previsione di esclusione di una pariincidenza sull’ammontare del canone (arg. ex artt.1582 ss. cod. civ.);in tal senso, sarebbe dunque occorsa una previsione esplicita persancire l’irrilevanza, alla stregua della regola contrattuale,dell’eventuale diminuzione del godimento per ragioni diverse dalmutamento delle dimensioni.2. La rilevata plausibilità dell’opzione ermeneutica prescelta dalgiudice del merito, unitamente al rilievo della insussistenza delledenunciate violazioni dei canoni di interpretazione del contratto,escludono la fondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.3. L’esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integralecompensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità.4. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 9877/2025Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 14320/2026Data pubblicazione 14/05/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris