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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 05419/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5419/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3474/2025* * CC 28/11/2025* * * 26328/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 del * * di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *sentito l avvocato * * che ha concluso per sè e per il codifensore chesostituisce chiedendo l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede digiudizio di appello cautelare ha respinto l impugnazione proposta nell interesse di ** avverso l ordinanza con cui il Tribunale di * in data 9 maggio 2025 harespinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari.2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo ai sensi dell art. 606comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. con un unico articolato motivo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 274 275 comma 4 bis cod. proc. pen. nonché la manifestaillogicità della motivazione in punto di esclusione della incompatibilità delle condizioni disalute del ricorrente con la detenzione carceraria.2.1.

La difesa del ricorrente sostiene che l ordinanza impugnata presenti un evidenteerrore valutativo poiché non ha colto l inconciliabilità tra gli esiti dell * del 24 febbraio2025 eseguita quando il ricorrente era ancora detenuto a Genova e il successivo parere delchirurgo vascolare della * circondariale di Torino che aveva escluso condizioni critichesul piano vascolare. * la difesa che il CTP dott. * – dopo aver visionatoil * consegnatogli il 9 aprile 2025 contenente le immagini dell * dell aortatoracica e degli arti inferiori – ha invece riscontrato un pericoloso peggioramento dello statodi salute del ricorrente giungendo a concludere per l incompatibilità con la detenzionecarceraria già affermata dal CTP dott. * nel 2022 in altro procedimento.

Le immagini del* dimostrano che il ricorrente si troverebbe in pericolo di vita senza un tempestivoricovero in un reparto idoneo di chirurgia vascolare necessario per rivalutare un interventosulla stenosi aortica e ridurre il rischio trombotico.

L ordinanza impugnata non haadeguatamente considerato tale quadro di assoluta incompatibilità con l attuale detenzione.* poi che la consulenza vascolare del 23 aprile 2025 non riporta la gravecompromissione dell aorta addominale dell * invece evidente dalle immaginidell * valutate dal CTP il difensore ha dedotto che l ordinanza impugnata presentauna motivazione incompleta e illogica avendo ritenuto adeguata l assistenza sanitaria offertadal carcere di Torino2.2.

Con una seconda articolazione dell unico motivo la difesa eccepisce chel ordinanza si è fondata pressoché esclusivamente sulla perizia d ufficio omettendo diconsiderare le consulenze di parte le controrepliche e la memoria difensiva postperizianella quali si evidenziavano la diversa tempistica di intervento in caso di evento acuto tra uneventuale trasferimento dal carcere o dal domicilio la maggiore incidenza della condizione distress derivante dalla restrizione carceraria rispetto all ambiente familiare.

Si contestainoltre l avallo da parte del Tribunale della tesi peritale secondo cui non vi sarebberodifferenze ai fini del rischio di evento acuto e della tempestività delle cure tra il regimedetentivo e quello domiciliare tesi peraltro smentita dallo stesso perito in udienza che hariconosciuto un incremento del rischio nei primi periodi di detenzione.La difesa ha inoltre dedotto che l affermazione contenuta nell ordinanza impugnatacirca il collegamento del carcere di Torino con l ospedale “Le * — peraltro distante— non considera che la valutazione di compatibilità con la detenzione richiede non solol idoneità astratta dei presidi sanitari ma anche l effettiva tempestività di accesso alle curenecessarie a prevenire un evento acuto.La mera indicazione di un assistenza “continua” non equivarrebbe a un assistenzarealmente continuativa dato l alto numero di detenuti e la limitata presenza di personalesanitario peraltro dovendo considerare i numerosi passaggi procedurali richiesti perun uscita urgente dal carcere — dalla richiesta di aiuto del detenuto all intervento degliagenti fino all apertura dei vari varchi — che renderebbero non comparabile il tempo diaccesso alle cure rispetto a quello garantito in ambiente domestico.2.3.Infine secondo un ulteriore argomentazione difensiva l ordinanza sarebbe incorsain un vizio motivazionale non considerando l età avanzata del ricorrente 81 anni e la suatotale invalidità elementi rilevanti ai fini della verifica del rischio di trattamenti inumani odegradanti rischio che sarebbe stato escluso sulla base della illogica affermazione secondocui lo stato detentivo non aggraverebbe la sofferenza né la patologia poiché il rischio di unesito infausto sarebbe identico a quello di qualunque cittadino libero presso la propriaabitazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Le doglianze difensive come indicate ai paragrafi

2.1. e

2.2. non sono fondaterisultando le stesse prive di pregio alla luce delle argomentazioni contenute nelprovvedimento censurato che – sul presupposto dell acclarata grave patologia da cui ilricorrente è affetto – si è confrontato ai fini dell affermazione dell adeguatezza delle curericevute presso la struttura detentiva con le conclusioni del perito nominato dal Tribunaledott. * il quale ha esaminato la totalità della documentazione medica e con il qualeall udienza del 12 giugno 2025 la medesima difesa ha avuto modo di interloquire.Deve a tal riguardo rilevarsi che l ordinanza ha dato conto del contraddittorio che si èsvolto sulle relazioni mediche e dunque anche su quella del 23 aprile 2025 la cui omessavalutazione non viene eccepita se non quanto alla diversa valutazione che di essa ha fornitoil consulente di parte sicché la critica all incompletezza argomentativa circa la ritenutaadeguatezza delle cure e dell effettività del costante monitoraggio delle condizioni di salutedel ricorrente non può trovare accoglimento avendo il Tribunale fondato le proprieconclusioni sugli esiti della complessiva valutazione effettuata dal peritoDi conseguenza nella fattispecie non appare censurabile la decisione del Tribunaleche a seguito di contraddittorio sviluppatosi sugli esiti delle relazioni mediche e allapresenza del consulente medico di parte ha fatto proprie le conclusioni scientifiche delperito così implicitamente disattendendo la diversa tesi difensiva.

Pertanto l omesso esamecritico di ogni deduzione difensiva poggiata sulle valutazioni del consulente di parte non èidoneo a integrare un vizio di motivazione in sede di giudizio di legittimità * 2 n. 49742del 10/10/2023 B. * 285866 01 .* adeguato risulta l impegno motivazionale dell ordinanza in ordine allacircostanza che la struttura detentiva di Torino assicura gli interventi necessari in caso diurgenza in relazione alla patologia del ricorrente avendo un servizio di assistenzacontinuativa per tutto il giorno assistenza che nella fattispecie dovrebbe consistere neltrasporto di urgenza del ricorrente nel più vicino ospedale in caso di evento acuto venendoin rilievo il dato oggettivo che l unica curapossibile è l intervento chirurgico.Di conseguenza la conoscenza da parte dei responsabili medici della strutturapenitenziaria della patologia di cui il detenuto è affetto e dei rischi ad essa connessi in unoalla presenza dell assistenza continuativa risultano elementi idonei ad assicurare in casoevento acuto l immediatezza del soccorso.In conclusione la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del ricorrentesia sotto il profilo della gravità della patologia sia in relazione alla garanzia disomministrazione di cure adeguate non presenta vizi motivazionali.Pertanto con motivazione sintetica ma sufficiente il Tribunale ha correttamenteapplicato i principi enunciati da questa Corte secondo cui la valutazione della gravità dellecondizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerariodeve essere effettuata sia in astratto con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sia inconcreto con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuitopenitenziario delle terapie di cui egli necessita.

Ne consegue che da un lato la permanenzanel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti inrelazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità dall altro che taleaccertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalitàesecutiva della stessa rimessa all autorità amministrativa * 6 n. 4117 del 10/01/2018* * 272184 principio affermato in relazione ad una fattispecie in parte analoga aquella in esame in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l ordinanza che aveva disattesola richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale applicata al ricorrente risultatoaffetto da una patologia genetica artero venosa in considerazione sia della possibilità diadeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni all interno della struttura carceraria oveera recluso che della possibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in casodi complicanze .3.

È invece fondata la deduzione difensiva nella sua terza articolazione.L ordinanza censurata ha respinto l appello proposto dal ricorrente avverso l ordinanzadi rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari misura inframuraria disposta quale aggravamento per laviolazione delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare applicata al ricorrente aseguito della affermata incompatibilità alla luce della sopra evidenziata CTU del dott. *del 15 aprile 2022 delle condizioni di salute con la restrizione carceraria disposta conordinanza del 16 novembre 2021 nell ambito del procedimento a suo carico qualeesponente della cosca “Molè” in relazione ad attività illecite relative alla gestione delmercato del pesce di * ** precisato va rilevato che il Tribunale pur a fronte della ritenuta compatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria non ha operato alcunbilanciamento tra l esigenza di umanità della restrizione carceraria derivante dalle precariecondizioni di salute dell * ed il giudizio di pericolosità né spiega perché lapericolosità sia ritenuta preponderante rispetto alle esigenze di salute anche inconsiderazione del fatto che il ricorrente è persona di età superiore agli ottanti anni.Né può rilevare a tal fine il giudizio di bilanciamento già operato in sede diaggravamento della misura atteso che dalla disposizione di cui all art. 299 cod. proc. pen.discende quale principio coessenziale alle disposizioni che governano la restrizione dellalibertà personale la valutazione attualizzata delle condizioni di cui all art. 273 e 274 cod.proc. pen. ancor più quando viene in rilievo la salute dei soggetti in stato di detenzionecarceraria.4.

Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento traesigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione carceraria in riguardo alle condizionidi salute effettuato in sede di aggravamento della misura non esime il Tribunale dell appellocautelare avverso il disposto aggravamento dal dovere di rinnovazione del giudizio in mododa dare concretamente conto alla luce di tutti gli elementi sopravvenuti del bilanciamentotra le esigenze di salute e quelle di difesa sociale nel contesto di un trattamento rispettosodel senso di umanità alla luce della durata della restrizione dell età del detenuto e della suapericolosità ancorché abbia ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute con ladetenzione carceraria.5.

Alla luce delle considerazioni esposte e del principio affermato si imponel annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5419/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3474/2025* * CC 28/11/2025* * * 26328/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 del * * di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *sentito l avvocato * * che ha concluso per sè e per il codifensore chesostituisce chiedendo l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede digiudizio di appello cautelare ha respinto l impugnazione proposta nell interesse di ** avverso l ordinanza con cui il Tribunale di * in data 9 maggio 2025 harespinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari.2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo ai sensi dell art. 606comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. con un unico articolato motivo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 274 275 comma 4 bis cod. proc. pen. nonché la manifestaillogicità della motivazione in punto di esclusione della incompatibilità delle condizioni disalute del ricorrente con la detenzione carceraria.2.1.

La difesa del ricorrente sostiene che l ordinanza impugnata presenti un evidenteerrore valutativo poiché non ha colto l inconciliabilità tra gli esiti dell * del 24 febbraio2025 eseguita quando il ricorrente era ancora detenuto a Genova e il successivo parere delchirurgo vascolare della * circondariale di Torino che aveva escluso condizioni critichesul piano vascolare. * la difesa che il CTP dott. * – dopo aver visionatoil * consegnatogli il 9 aprile 2025 contenente le immagini dell * dell aortatoracica e degli arti inferiori – ha invece riscontrato un pericoloso peggioramento dello statodi salute del ricorrente giungendo a concludere per l incompatibilità con la detenzionecarceraria già affermata dal CTP dott. * nel 2022 in altro procedimento.

Le immagini del* dimostrano che il ricorrente si troverebbe in pericolo di vita senza un tempestivoricovero in un reparto idoneo di chirurgia vascolare necessario per rivalutare un interventosulla stenosi aortica e ridurre il rischio trombotico.

L ordinanza impugnata non haadeguatamente considerato tale quadro di assoluta incompatibilità con l attuale detenzione.* poi che la consulenza vascolare del 23 aprile 2025 non riporta la gravecompromissione dell aorta addominale dell * invece evidente dalle immaginidell * valutate dal CTP il difensore ha dedotto che l ordinanza impugnata presentauna motivazione incompleta e illogica avendo ritenuto adeguata l assistenza sanitaria offertadal carcere di Torino2.2.

Con una seconda articolazione dell unico motivo la difesa eccepisce chel ordinanza si è fondata pressoché esclusivamente sulla perizia d ufficio omettendo diconsiderare le consulenze di parte le controrepliche e la memoria difensiva postperizianella quali si evidenziavano la diversa tempistica di intervento in caso di evento acuto tra uneventuale trasferimento dal carcere o dal domicilio la maggiore incidenza della condizione distress derivante dalla restrizione carceraria rispetto all ambiente familiare.

Si contestainoltre l avallo da parte del Tribunale della tesi peritale secondo cui non vi sarebberodifferenze ai fini del rischio di evento acuto e della tempestività delle cure tra il regimedetentivo e quello domiciliare tesi peraltro smentita dallo stesso perito in udienza che hariconosciuto un incremento del rischio nei primi periodi di detenzione.La difesa ha inoltre dedotto che l affermazione contenuta nell ordinanza impugnatacirca il collegamento del carcere di Torino con l ospedale “Le * — peraltro distante— non considera che la valutazione di compatibilità con la detenzione richiede non solol idoneità astratta dei presidi sanitari ma anche l effettiva tempestività di accesso alle curenecessarie a prevenire un evento acuto.La mera indicazione di un assistenza “continua” non equivarrebbe a un assistenzarealmente continuativa dato l alto numero di detenuti e la limitata presenza di personalesanitario peraltro dovendo considerare i numerosi passaggi procedurali richiesti perun uscita urgente dal carcere — dalla richiesta di aiuto del detenuto all intervento degliagenti fino all apertura dei vari varchi — che renderebbero non comparabile il tempo diaccesso alle cure rispetto a quello garantito in ambiente domestico.2.3.Infine secondo un ulteriore argomentazione difensiva l ordinanza sarebbe incorsain un vizio motivazionale non considerando l età avanzata del ricorrente 81 anni e la suatotale invalidità elementi rilevanti ai fini della verifica del rischio di trattamenti inumani odegradanti rischio che sarebbe stato escluso sulla base della illogica affermazione secondocui lo stato detentivo non aggraverebbe la sofferenza né la patologia poiché il rischio di unesito infausto sarebbe identico a quello di qualunque cittadino libero presso la propriaabitazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Le doglianze difensive come indicate ai paragrafi

2.1. e

2.2. non sono fondaterisultando le stesse prive di pregio alla luce delle argomentazioni contenute nelprovvedimento censurato che – sul presupposto dell acclarata grave patologia da cui ilricorrente è affetto – si è confrontato ai fini dell affermazione dell adeguatezza delle curericevute presso la struttura detentiva con le conclusioni del perito nominato dal Tribunaledott. * il quale ha esaminato la totalità della documentazione medica e con il qualeall udienza del 12 giugno 2025 la medesima difesa ha avuto modo di interloquire.Deve a tal riguardo rilevarsi che l ordinanza ha dato conto del contraddittorio che si èsvolto sulle relazioni mediche e dunque anche su quella del 23 aprile 2025 la cui omessavalutazione non viene eccepita se non quanto alla diversa valutazione che di essa ha fornitoil consulente di parte sicché la critica all incompletezza argomentativa circa la ritenutaadeguatezza delle cure e dell effettività del costante monitoraggio delle condizioni di salutedel ricorrente non può trovare accoglimento avendo il Tribunale fondato le proprieconclusioni sugli esiti della complessiva valutazione effettuata dal peritoDi conseguenza nella fattispecie non appare censurabile la decisione del Tribunaleche a seguito di contraddittorio sviluppatosi sugli esiti delle relazioni mediche e allapresenza del consulente medico di parte ha fatto proprie le conclusioni scientifiche delperito così implicitamente disattendendo la diversa tesi difensiva.

Pertanto l omesso esamecritico di ogni deduzione difensiva poggiata sulle valutazioni del consulente di parte non èidoneo a integrare un vizio di motivazione in sede di giudizio di legittimità * 2 n. 49742del 10/10/2023 B. * 285866 01 .* adeguato risulta l impegno motivazionale dell ordinanza in ordine allacircostanza che la struttura detentiva di Torino assicura gli interventi necessari in caso diurgenza in relazione alla patologia del ricorrente avendo un servizio di assistenzacontinuativa per tutto il giorno assistenza che nella fattispecie dovrebbe consistere neltrasporto di urgenza del ricorrente nel più vicino ospedale in caso di evento acuto venendoin rilievo il dato oggettivo che l unica curapossibile è l intervento chirurgico.Di conseguenza la conoscenza da parte dei responsabili medici della strutturapenitenziaria della patologia di cui il detenuto è affetto e dei rischi ad essa connessi in unoalla presenza dell assistenza continuativa risultano elementi idonei ad assicurare in casoevento acuto l immediatezza del soccorso.In conclusione la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del ricorrentesia sotto il profilo della gravità della patologia sia in relazione alla garanzia disomministrazione di cure adeguate non presenta vizi motivazionali.Pertanto con motivazione sintetica ma sufficiente il Tribunale ha correttamenteapplicato i principi enunciati da questa Corte secondo cui la valutazione della gravità dellecondizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerariodeve essere effettuata sia in astratto con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sia inconcreto con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuitopenitenziario delle terapie di cui egli necessita.

Ne consegue che da un lato la permanenzanel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti inrelazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità dall altro che taleaccertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalitàesecutiva della stessa rimessa all autorità amministrativa * 6 n. 4117 del 10/01/2018* * 272184 principio affermato in relazione ad una fattispecie in parte analoga aquella in esame in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l ordinanza che aveva disattesola richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale applicata al ricorrente risultatoaffetto da una patologia genetica artero venosa in considerazione sia della possibilità diadeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni all interno della struttura carceraria oveera recluso che della possibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in casodi complicanze .3.

È invece fondata la deduzione difensiva nella sua terza articolazione.L ordinanza censurata ha respinto l appello proposto dal ricorrente avverso l ordinanzadi rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari misura inframuraria disposta quale aggravamento per laviolazione delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare applicata al ricorrente aseguito della affermata incompatibilità alla luce della sopra evidenziata CTU del dott. *del 15 aprile 2022 delle condizioni di salute con la restrizione carceraria disposta conordinanza del 16 novembre 2021 nell ambito del procedimento a suo carico qualeesponente della cosca “Molè” in relazione ad attività illecite relative alla gestione delmercato del pesce di * ** precisato va rilevato che il Tribunale pur a fronte della ritenuta compatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria non ha operato alcunbilanciamento tra l esigenza di umanità della restrizione carceraria derivante dalle precariecondizioni di salute dell * ed il giudizio di pericolosità né spiega perché lapericolosità sia ritenuta preponderante rispetto alle esigenze di salute anche inconsiderazione del fatto che il ricorrente è persona di età superiore agli ottanti anni.Né può rilevare a tal fine il giudizio di bilanciamento già operato in sede diaggravamento della misura atteso che dalla disposizione di cui all art. 299 cod. proc. pen.discende quale principio coessenziale alle disposizioni che governano la restrizione dellalibertà personale la valutazione attualizzata delle condizioni di cui all art. 273 e 274 cod.proc. pen. ancor più quando viene in rilievo la salute dei soggetti in stato di detenzionecarceraria.4.

Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento traesigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione carceraria in riguardo alle condizionidi salute effettuato in sede di aggravamento della misura non esime il Tribunale dell appellocautelare avverso il disposto aggravamento dal dovere di rinnovazione del giudizio in mododa dare concretamente conto alla luce di tutti gli elementi sopravvenuti del bilanciamentotra le esigenze di salute e quelle di difesa sociale nel contesto di un trattamento rispettosodel senso di umanità alla luce della durata della restrizione dell età del detenuto e della suapericolosità ancorché abbia ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute con ladetenzione carceraria.5.

Alla luce delle considerazioni esposte e del principio affermato si imponel annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen. *Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 co. 7 c.p.p. * alla cancelleria per gliadempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 co. 7 c.p.p. * alla cancelleria per gliadempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5419/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3474/2025* * CC 28/11/2025* * * 26328/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 del * * di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *sentito l avvocato * * che ha concluso per sè e per il codifensore chesostituisce chiedendo l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede digiudizio di appello cautelare ha respinto l impugnazione proposta nell interesse di ** avverso l ordinanza con cui il Tribunale di * in data 9 maggio 2025 harespinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo ai sensi dell art. 606comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. con un unico articolato motivo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 274 275 comma 4 bis cod. proc. pen. nonché la manifestaillogicità della motivazione in punto di esclusione della incompatibilità delle condizioni disalute del ricorrente con la detenzione carceraria.2.1. La difesa del ricorrente sostiene che l ordinanza impugnata presenti un evidenteerrore valutativo poiché non ha colto l inconciliabilità tra gli esiti dell * del 24 febbraio2025 eseguita quando il ricorrente era ancora detenuto a Genova e il successivo parere delchirurgo vascolare della * circondariale di Torino che aveva escluso condizioni critichesul piano vascolare. * la difesa che il CTP dott. * – dopo aver visionatoil * consegnatogli il 9 aprile 2025 contenente le immagini dell * dell aortatoracica e degli arti inferiori – ha invece riscontrato un pericoloso peggioramento dello statodi salute del ricorrente giungendo a concludere per l incompatibilità con la detenzionecarceraria già affermata dal CTP dott. * nel 2022 in altro procedimento. Le immagini del* dimostrano che il ricorrente si troverebbe in pericolo di vita senza un tempestivoricovero in un reparto idoneo di chirurgia vascolare necessario per rivalutare un interventosulla stenosi aortica e ridurre il rischio trombotico. L ordinanza impugnata non haadeguatamente considerato tale quadro di assoluta incompatibilità con l attuale detenzione.* poi che la consulenza vascolare del 23 aprile 2025 non riporta la gravecompromissione dell aorta addominale dell * invece evidente dalle immaginidell * valutate dal CTP il difensore ha dedotto che l ordinanza impugnata presentauna motivazione incompleta e illogica avendo ritenuto adeguata l assistenza sanitaria offertadal carcere di Torino2.2. Con una seconda articolazione dell unico motivo la difesa eccepisce chel ordinanza si è fondata pressoché esclusivamente sulla perizia d ufficio omettendo diconsiderare le consulenze di parte le controrepliche e la memoria difensiva postperizianella quali si evidenziavano la diversa tempistica di intervento in caso di evento acuto tra uneventuale trasferimento dal carcere o dal domicilio la maggiore incidenza della condizione distress derivante dalla restrizione carceraria rispetto all ambiente familiare. Si contestainoltre l avallo da parte del Tribunale della tesi peritale secondo cui non vi sarebberodifferenze ai fini del rischio di evento acuto e della tempestività delle cure tra il regimedetentivo e quello domiciliare tesi peraltro smentita dallo stesso perito in udienza che hariconosciuto un incremento del rischio nei primi periodi di detenzione.La difesa ha inoltre dedotto che l affermazione contenuta nell ordinanza impugnatacirca il collegamento del carcere di Torino con l ospedale “Le * — peraltro distante— non considera che la valutazione di compatibilità con la detenzione richiede non solol idoneità astratta dei presidi sanitari ma anche l effettiva tempestività di accesso alle curenecessarie a prevenire un evento acuto.La mera indicazione di un assistenza “continua” non equivarrebbe a un assistenzarealmente continuativa dato l alto numero di detenuti e la limitata presenza di personalesanitario peraltro dovendo considerare i numerosi passaggi procedurali richiesti perun uscita urgente dal carcere — dalla richiesta di aiuto del detenuto all intervento degliagenti fino all apertura dei vari varchi — che renderebbero non comparabile il tempo diaccesso alle cure rispetto a quello garantito in ambiente domestico.2.3.Infine secondo un ulteriore argomentazione difensiva l ordinanza sarebbe incorsain un vizio motivazionale non considerando l età avanzata del ricorrente 81 anni e la suatotale invalidità elementi rilevanti ai fini della verifica del rischio di trattamenti inumani odegradanti rischio che sarebbe stato escluso sulla base della illogica affermazione secondocui lo stato detentivo non aggraverebbe la sofferenza né la patologia poiché il rischio di unesito infausto sarebbe identico a quello di qualunque cittadino libero presso la propriaabitazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Le doglianze difensive come indicate ai paragrafi 2.1. e 2.2. non sono fondaterisultando le stesse prive di pregio alla luce delle argomentazioni contenute nelprovvedimento censurato che – sul presupposto dell acclarata grave patologia da cui ilricorrente è affetto – si è confrontato ai fini dell affermazione dell adeguatezza delle curericevute presso la struttura detentiva con le conclusioni del perito nominato dal Tribunaledott. * il quale ha esaminato la totalità della documentazione medica e con il qualeall udienza del 12 giugno 2025 la medesima difesa ha avuto modo di interloquire.Deve a tal riguardo rilevarsi che l ordinanza ha dato conto del contraddittorio che si èsvolto sulle relazioni mediche e dunque anche su quella del 23 aprile 2025 la cui omessavalutazione non viene eccepita se non quanto alla diversa valutazione che di essa ha fornitoil consulente di parte sicché la critica all incompletezza argomentativa circa la ritenutaadeguatezza delle cure e dell effettività del costante monitoraggio delle condizioni di salutedel ricorrente non può trovare accoglimento avendo il Tribunale fondato le proprieconclusioni sugli esiti della complessiva valutazione effettuata dal peritoDi conseguenza nella fattispecie non appare censurabile la decisione del Tribunaleche a seguito di contraddittorio sviluppatosi sugli esiti delle relazioni mediche e allapresenza del consulente medico di parte ha fatto proprie le conclusioni scientifiche delperito così implicitamente disattendendo la diversa tesi difensiva. Pertanto l omesso esamecritico di ogni deduzione difensiva poggiata sulle valutazioni del consulente di parte non èidoneo a integrare un vizio di motivazione in sede di giudizio di legittimità * 2 n. 49742del 10/10/2023 B. * 285866 01 .* adeguato risulta l impegno motivazionale dell ordinanza in ordine allacircostanza che la struttura detentiva di Torino assicura gli interventi necessari in caso diurgenza in relazione alla patologia del ricorrente avendo un servizio di assistenzacontinuativa per tutto il giorno assistenza che nella fattispecie dovrebbe consistere neltrasporto di urgenza del ricorrente nel più vicino ospedale in caso di evento acuto venendoin rilievo il dato oggettivo che l unica curapossibile è l intervento chirurgico.Di conseguenza la conoscenza da parte dei responsabili medici della strutturapenitenziaria della patologia di cui il detenuto è affetto e dei rischi ad essa connessi in unoalla presenza dell assistenza continuativa risultano elementi idonei ad assicurare in casoevento acuto l immediatezza del soccorso.In conclusione la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del ricorrentesia sotto il profilo della gravità della patologia sia in relazione alla garanzia disomministrazione di cure adeguate non presenta vizi motivazionali.Pertanto con motivazione sintetica ma sufficiente il Tribunale ha correttamenteapplicato i principi enunciati da questa Corte secondo cui la valutazione della gravità dellecondizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerariodeve essere effettuata sia in astratto con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sia inconcreto con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuitopenitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che da un lato la permanenzanel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti inrelazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità dall altro che taleaccertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalitàesecutiva della stessa rimessa all autorità amministrativa * 6 n. 4117 del 10/01/2018* * 272184 principio affermato in relazione ad una fattispecie in parte analoga aquella in esame in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l ordinanza che aveva disattesola richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale applicata al ricorrente risultatoaffetto da una patologia genetica artero venosa in considerazione sia della possibilità diadeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni all interno della struttura carceraria oveera recluso che della possibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in casodi complicanze .3. È invece fondata la deduzione difensiva nella sua terza articolazione.L ordinanza censurata ha respinto l appello proposto dal ricorrente avverso l ordinanzadi rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari misura inframuraria disposta quale aggravamento per laviolazione delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare applicata al ricorrente aseguito della affermata incompatibilità alla luce della sopra evidenziata CTU del dott. *del 15 aprile 2022 delle condizioni di salute con la restrizione carceraria disposta conordinanza del 16 novembre 2021 nell ambito del procedimento a suo carico qualeesponente della cosca “Molè” in relazione ad attività illecite relative alla gestione delmercato del pesce di * ** precisato va rilevato che il Tribunale pur a fronte della ritenuta compatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria non ha operato alcunbilanciamento tra l esigenza di umanità della restrizione carceraria derivante dalle precariecondizioni di salute dell * ed il giudizio di pericolosità né spiega perché lapericolosità sia ritenuta preponderante rispetto alle esigenze di salute anche inconsiderazione del fatto che il ricorrente è persona di età superiore agli ottanti anni.Né può rilevare a tal fine il giudizio di bilanciamento già operato in sede diaggravamento della misura atteso che dalla disposizione di cui all art. 299 cod. proc. pen.discende quale principio coessenziale alle disposizioni che governano la restrizione dellalibertà personale la valutazione attualizzata delle condizioni di cui all art. 273 e 274 cod.proc. pen. ancor più quando viene in rilievo la salute dei soggetti in stato di detenzionecarceraria.4. Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento traesigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione carceraria in riguardo alle condizionidi salute effettuato in sede di aggravamento della misura non esime il Tribunale dell appellocautelare avverso il disposto aggravamento dal dovere di rinnovazione del giudizio in mododa dare concretamente conto alla luce di tutti gli elementi sopravvenuti del bilanciamentotra le esigenze di salute e quelle di difesa sociale nel contesto di un trattamento rispettosodel senso di umanità alla luce della durata della restrizione dell età del detenuto e della suapericolosità ancorché abbia ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute con ladetenzione carceraria.5. Alla luce delle considerazioni esposte e del principio affermato si imponel annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5419/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3474/2025* * CC 28/11/2025* * * 26328/2025* *** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 12/06/2025 del * * di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * *sentito l avvocato * * che ha concluso per sè e per il codifensore chesostituisce chiedendo l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede digiudizio di appello cautelare ha respinto l impugnazione proposta nell interesse di ** avverso l ordinanza con cui il Tribunale di * in data 9 maggio 2025 harespinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per iltramite del difensore di fiducia avv. * * deducendo ai sensi dell art. 606comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. con un unico articolato motivo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 274 275 comma 4 bis cod. proc. pen. nonché la manifestaillogicità della motivazione in punto di esclusione della incompatibilità delle condizioni disalute del ricorrente con la detenzione carceraria.2.1. La difesa del ricorrente sostiene che l ordinanza impugnata presenti un evidenteerrore valutativo poiché non ha colto l inconciliabilità tra gli esiti dell * del 24 febbraio2025 eseguita quando il ricorrente era ancora detenuto a Genova e il successivo parere delchirurgo vascolare della * circondariale di Torino che aveva escluso condizioni critichesul piano vascolare. * la difesa che il CTP dott. * – dopo aver visionatoil * consegnatogli il 9 aprile 2025 contenente le immagini dell * dell aortatoracica e degli arti inferiori – ha invece riscontrato un pericoloso peggioramento dello statodi salute del ricorrente giungendo a concludere per l incompatibilità con la detenzionecarceraria già affermata dal CTP dott. * nel 2022 in altro procedimento. Le immagini del* dimostrano che il ricorrente si troverebbe in pericolo di vita senza un tempestivoricovero in un reparto idoneo di chirurgia vascolare necessario per rivalutare un interventosulla stenosi aortica e ridurre il rischio trombotico. L ordinanza impugnata non haadeguatamente considerato tale quadro di assoluta incompatibilità con l attuale detenzione.* poi che la consulenza vascolare del 23 aprile 2025 non riporta la gravecompromissione dell aorta addominale dell * invece evidente dalle immaginidell * valutate dal CTP il difensore ha dedotto che l ordinanza impugnata presentauna motivazione incompleta e illogica avendo ritenuto adeguata l assistenza sanitaria offertadal carcere di Torino2.2. Con una seconda articolazione dell unico motivo la difesa eccepisce chel ordinanza si è fondata pressoché esclusivamente sulla perizia d ufficio omettendo diconsiderare le consulenze di parte le controrepliche e la memoria difensiva postperizianella quali si evidenziavano la diversa tempistica di intervento in caso di evento acuto tra uneventuale trasferimento dal carcere o dal domicilio la maggiore incidenza della condizione distress derivante dalla restrizione carceraria rispetto all ambiente familiare. Si contestainoltre l avallo da parte del Tribunale della tesi peritale secondo cui non vi sarebberodifferenze ai fini del rischio di evento acuto e della tempestività delle cure tra il regimedetentivo e quello domiciliare tesi peraltro smentita dallo stesso perito in udienza che hariconosciuto un incremento del rischio nei primi periodi di detenzione.La difesa ha inoltre dedotto che l affermazione contenuta nell ordinanza impugnatacirca il collegamento del carcere di Torino con l ospedale “Le * — peraltro distante— non considera che la valutazione di compatibilità con la detenzione richiede non solol idoneità astratta dei presidi sanitari ma anche l effettiva tempestività di accesso alle curenecessarie a prevenire un evento acuto.La mera indicazione di un assistenza “continua” non equivarrebbe a un assistenzarealmente continuativa dato l alto numero di detenuti e la limitata presenza di personalesanitario peraltro dovendo considerare i numerosi passaggi procedurali richiesti perun uscita urgente dal carcere — dalla richiesta di aiuto del detenuto all intervento degliagenti fino all apertura dei vari varchi — che renderebbero non comparabile il tempo diaccesso alle cure rispetto a quello garantito in ambiente domestico.2.3.Infine secondo un ulteriore argomentazione difensiva l ordinanza sarebbe incorsain un vizio motivazionale non considerando l età avanzata del ricorrente 81 anni e la suatotale invalidità elementi rilevanti ai fini della verifica del rischio di trattamenti inumani odegradanti rischio che sarebbe stato escluso sulla base della illogica affermazione secondocui lo stato detentivo non aggraverebbe la sofferenza né la patologia poiché il rischio di unesito infausto sarebbe identico a quello di qualunque cittadino libero presso la propriaabitazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale con requisitoria orale ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Le doglianze difensive come indicate ai paragrafi 2.1. e 2.2. non sono fondaterisultando le stesse prive di pregio alla luce delle argomentazioni contenute nelprovvedimento censurato che – sul presupposto dell acclarata grave patologia da cui ilricorrente è affetto – si è confrontato ai fini dell affermazione dell adeguatezza delle curericevute presso la struttura detentiva con le conclusioni del perito nominato dal Tribunaledott. * il quale ha esaminato la totalità della documentazione medica e con il qualeall udienza del 12 giugno 2025 la medesima difesa ha avuto modo di interloquire.Deve a tal riguardo rilevarsi che l ordinanza ha dato conto del contraddittorio che si èsvolto sulle relazioni mediche e dunque anche su quella del 23 aprile 2025 la cui omessavalutazione non viene eccepita se non quanto alla diversa valutazione che di essa ha fornitoil consulente di parte sicché la critica all incompletezza argomentativa circa la ritenutaadeguatezza delle cure e dell effettività del costante monitoraggio delle condizioni di salutedel ricorrente non può trovare accoglimento avendo il Tribunale fondato le proprieconclusioni sugli esiti della complessiva valutazione effettuata dal peritoDi conseguenza nella fattispecie non appare censurabile la decisione del Tribunaleche a seguito di contraddittorio sviluppatosi sugli esiti delle relazioni mediche e allapresenza del consulente medico di parte ha fatto proprie le conclusioni scientifiche delperito così implicitamente disattendendo la diversa tesi difensiva. Pertanto l omesso esamecritico di ogni deduzione difensiva poggiata sulle valutazioni del consulente di parte non èidoneo a integrare un vizio di motivazione in sede di giudizio di legittimità * 2 n. 49742del 10/10/2023 B. * 285866 01 .* adeguato risulta l impegno motivazionale dell ordinanza in ordine allacircostanza che la struttura detentiva di Torino assicura gli interventi necessari in caso diurgenza in relazione alla patologia del ricorrente avendo un servizio di assistenzacontinuativa per tutto il giorno assistenza che nella fattispecie dovrebbe consistere neltrasporto di urgenza del ricorrente nel più vicino ospedale in caso di evento acuto venendoin rilievo il dato oggettivo che l unica curapossibile è l intervento chirurgico.Di conseguenza la conoscenza da parte dei responsabili medici della strutturapenitenziaria della patologia di cui il detenuto è affetto e dei rischi ad essa connessi in unoalla presenza dell assistenza continuativa risultano elementi idonei ad assicurare in casoevento acuto l immediatezza del soccorso.In conclusione la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute del ricorrentesia sotto il profilo della gravità della patologia sia in relazione alla garanzia disomministrazione di cure adeguate non presenta vizi motivazionali.Pertanto con motivazione sintetica ma sufficiente il Tribunale ha correttamenteapplicato i principi enunciati da questa Corte secondo cui la valutazione della gravità dellecondizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerariodeve essere effettuata sia in astratto con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge sia inconcreto con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuitopenitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che da un lato la permanenzanel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti inrelazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità dall altro che taleaccertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalitàesecutiva della stessa rimessa all autorità amministrativa * 6 n. 4117 del 10/01/2018* * 272184 principio affermato in relazione ad una fattispecie in parte analoga aquella in esame in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l ordinanza che aveva disattesola richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale applicata al ricorrente risultatoaffetto da una patologia genetica artero venosa in considerazione sia della possibilità diadeguato monitoraggio clinico delle sue condizioni all interno della struttura carceraria oveera recluso che della possibilità di un pronto ricovero presso un nosocomio pubblico in casodi complicanze .3. È invece fondata la deduzione difensiva nella sua terza articolazione.L ordinanza censurata ha respinto l appello proposto dal ricorrente avverso l ordinanzadi rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere conquella degli arresti domiciliari misura inframuraria disposta quale aggravamento per laviolazione delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare applicata al ricorrente aseguito della affermata incompatibilità alla luce della sopra evidenziata CTU del dott. *del 15 aprile 2022 delle condizioni di salute con la restrizione carceraria disposta conordinanza del 16 novembre 2021 nell ambito del procedimento a suo carico qualeesponente della cosca “Molè” in relazione ad attività illecite relative alla gestione delmercato del pesce di * ** precisato va rilevato che il Tribunale pur a fronte della ritenuta compatibilità dellecondizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria non ha operato alcunbilanciamento tra l esigenza di umanità della restrizione carceraria derivante dalle precariecondizioni di salute dell * ed il giudizio di pericolosità né spiega perché lapericolosità sia ritenuta preponderante rispetto alle esigenze di salute anche inconsiderazione del fatto che il ricorrente è persona di età superiore agli ottanti anni.Né può rilevare a tal fine il giudizio di bilanciamento già operato in sede diaggravamento della misura atteso che dalla disposizione di cui all art. 299 cod. proc. pen.discende quale principio coessenziale alle disposizioni che governano la restrizione dellalibertà personale la valutazione attualizzata delle condizioni di cui all art. 273 e 274 cod.proc. pen. ancor più quando viene in rilievo la salute dei soggetti in stato di detenzionecarceraria.4. Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento traesigenze di difesa sociale e di umanità della restrizione carceraria in riguardo alle condizionidi salute effettuato in sede di aggravamento della misura non esime il Tribunale dell appellocautelare avverso il disposto aggravamento dal dovere di rinnovazione del giudizio in mododa dare concretamente conto alla luce di tutti gli elementi sopravvenuti del bilanciamentotra le esigenze di salute e quelle di difesa sociale nel contesto di un trattamento rispettosodel senso di umanità alla luce della durata della restrizione dell età del detenuto e della suapericolosità ancorché abbia ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute con ladetenzione carceraria.5. Alla luce delle considerazioni esposte e del principio affermato si imponel annullamento dell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen. *Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 co. 7 c.p.p. * alla cancelleria per gliadempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell art. 309 co. 7 c.p.p. * alla cancelleria per gliadempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 28/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris