CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIREN2:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nelr:nteresse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto mettono genericamente in discussione i costituti del giudizio di responsabilità alla luce di una ritenuta erronea ricostruzione della vicenda in fatto quando di contro la relatuva valutazione appare puntuale e coerente, immune da censure prospettabili in questa sede; introducono per la prima volta in sede di legittimità il tema della ritenuta tenuità dell'offesa da ricondurre alla causa di non punibilità di cui all'ari: 131 bis cp e tanto rende inconferente l'addotto difetto di motivazione rispetto ad una censura comunque non argomentata sul piano delle ragioni in fatto che dovrebbero sostenerne il portato contrastano i mancato riconoscimento delle generiche, einche questo ountualmente argomentato con indicazioni che rendono la relatuva valutazione di merito al riparo da censure •rospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i! ricorsc e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre