CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13592-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 6083/15/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/11/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/3/2023 - tenutasi in modalità da r emoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 142/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Pavia con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso avviso di accertamento TARSU 2008-2010 emesso dal suddetto Comune; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 1.1. le parti hanno depositato, in data 27/2/2023, istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’intervenuto accordo transattivo tra le stesse, con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite; 1.2. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. nn. 27598/2013, 909/2006); 1.3. l'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di