CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 10365/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile in quanto generico l'appello proposto contro la sentenza 6 febbraio 2019 dal Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputata in relazione a fattispecie di ricettazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione dell'articolo 581 codice di procedura penale per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello con procedimento de plano inaudita altera parte. 2.2. Violazione degli articoli 581 e 591 codice di procedura penale e vizio di motivazione nella parte in cui è stato ritenuto generico l'appello. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La formulazione dell'atto d'appello, correttamente dichiarato inammissibile, non si confrontava minimamente con l'effettivo contenuto della sentenza che valorizzava il fatto che l'assegno era stato alterato e su di esso fosse stato inserito in nome dell'imputata che l'aveva riscosso. Va al proposito ricordato che la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il soggetto che propone l'impugnazione ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, determina, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità dell'impugnazione stesso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) secondo un principio che, più volte affermato in relazione al ricorso in cassazione, risulta applicabile anche in relazione all'atto d'appello in quanto regolato sul punto dalle medesime norme. 3. Del tutto priva di fondamento l'ulteriore censura in ordine al rito seguito in quanto il difetto di specificità dei motivi consente di dichiarare "de plano" l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 08/01/2019 Rv. 275606 — 01).4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2021 Il C