CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cui 05SB4OX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2021 del Tribunale di Como visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere este or [OSCURATO:PERSONA],5i ente [OSCURATO:PERSONA] da DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]