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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17717/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, pronunciata in data 8 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di una tessera carburante.

Considerato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; la doglianza, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (vedi pagg. 4 e 5 sul consapevole utilizzo da parte del ricorrente della tessera carburanti «per fini non lavorativi» e senza il previo consenso del legale rappresentante della società); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata esclusione di ufficio della contestata recidiva, è manifestamente infondato.

I giudici di merito, con motivazione condivisibile, hanno evidenziato la tardiva devoluzione di tale richiesta proposta con note scritte il giorno prima dell'udienza (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e la conseguente esclusione di una valutazione ex officio in sede di appello.

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013, Cogotti, Rv. 257752-01; Sez. 3, n. 25806 del 11/5/2022, Vitale, Rv. 283470- 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, pronunciata in data 8 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di una tessera carburante. Considerato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; la doglianza, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (vedi pagg. 4 e 5 sul consapevole utilizzo da parte del ricorrente della tessera carburanti «per fini non lavorativi» e senza il previo consenso del legale rappresentante della società); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata esclusione di ufficio della contestata recidiva, è manifestamente infondato. I giudici di merito, con motivazione condivisibile, hanno evidenziato la tardiva devoluzione di tale richiesta proposta con note scritte il giorno prima dell'udienza (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) e la conseguente esclusione di una valutazione ex officio in sede di appello. La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena (Sez. 2, n. 47025 del 3/10/2013, Cogotti, Rv. 257752-01; Sez. 3, n. 25806 del 11/5/2022, Vitale, Rv. 283470- 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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