Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:811
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 dicembre 2011 ?(
1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime d’assoggettamento della [OSCURATO:PERSONA] alla tassa professionale – Nozione di “aiuto” – Legittimo affidamento – Termine di prescrizione – Obbligo di motivazione – [OSCURATO:PERSONA] della certezza del diritto»
Nel procedimento C‑81/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 10 febbraio 2010,
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti S. Hautbourg, L. [OSCURATO:PERSONA] e L. Godfroid, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. E. [OSCURATO:PERSONA] e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Repubblica francese
, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore),
dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 marzo 2011,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 novembre 2009, cause riunite T‑427/04 e T‑17/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4315; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui esso ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione
in favore di [OSCURATO:PERSONA] (GU 2005, L 269, pag. 30; in prosieguo: la «decisione controversa»).
I fatti
2
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato il contesto normativo ed i fatti della controversia sottopostagli nei
seguenti termini:
«(…)
2. Assoggettamento della [OSCURATO:PERSONA] alla tassa professionale
Regime generale della tassa professionale
16 La tassa professionale è un’imposta locale sulle attività produttive la cui disciplina è determinata per legge e codificata
nel code général des impôts (codice generale delle imposte).
17 (…) la tassa professionale è dovuta ogni anno dalle persone fisiche e giuridiche che, al 1° gennaio, esercitino a titolo professionale
un’attività autonoma.
18 (…) la tassa professionale è determinata in funzione della capacità contributiva dei soggetti passivi, valutata secondo criteri
economici in relazione all’importanza delle attività da essi esercitate sul territorio dell’ente territoriale beneficiario.
19 Conseguentemente la tassa professionale è un’imposta le cui basi imponibili non sono costituite dall’utile ricavato tramite
l’attività dell’impresa, bensì, al momento dei fatti all’origine della presente controversia, da una frazione del valore dei
fattori di produzione – capitale e lavoro – impiegati dal contribuente in ciascun comune nel quale l’imposta viene liquidata.
20 (…) ai fini delle imposte liquidate per gli anni 1994‑2002, nel caso di persone giuridiche soggette all’imposta sulle società,
la base imponibile della tassa professionale comprendeva, da una parte, il valore locativo delle immobilizzazioni materiali
di cui il contribuente disponeva ai fini della sua attività professionale durante il periodo di riferimento e, dall’altra,
una frazione dei salari corrisposti durante il periodo di riferimento.
21 (…) il periodo di riferimento (…) è il penultimo anno precedente a quello dell’imposizione, qualora l’esercizio coincida con
l’anno civile, o, altrimenti, l’esercizio chiuso nel penultimo anno precedente a quello dell’imposizione.
22 (…) la tassa professionale viene liquidata in ciascun comune in cui il contribuente dispone di locali o di beni fondiari,
tenendo conto del valore locativo dei beni in esso situati o ad esso connessi e dei salari corrisposti al personale.
(…)
Norme applicabili alla [OSCURATO:PERSONA] dell’assoggettamento alle imposte di diritto comune
25 La legge [2 luglio 1990, n. 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni (JORF
8 luglio 1990, pag. 8069; in prosieguo: la «legge n. 90‑568»)], da cui risultano la creazione della [OSCURATO:PERSONA] (...) e
quella di [OSCURATO:PERSONA], prevede (...) disposizioni particolari in tema di fiscalità.
26 (…) fatte salve [talune] eccezioni (…), la [OSCURATO:PERSONA] è [in linea di principio] soggetta alle imposte e tasse (…) cui
sarebbero assoggettate imprese private che effettuino operazioni identiche.
Prelievo forfetario
27 (…) fino al 1° gennaio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere assoggettata soltanto alle imposte e tasse effettivamente sostenute
dallo Stato. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non era soggetta, in particolare, né all’imposta sulle società né alle imposte
locali, tra cui la tassa professionale. In cambio, per gli anni 1991‑1993, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare un contributo
determinato annualmente dalla legge finanziaria, entro il limite di un importo la cui base, al netto dell’attualizzazione,
era pari al saldo conseguito dal bilancio allegato delle telecomunicazioni per il 1989 (…).
Regime speciale d’imposizione
(…)
30 L’imposta [dovuta a titolo della tassa professionale], che ai fini del calcolo delle basi imponibili seguiva le norme generali
previste dal code général des impôts (…), era liquidata applicando un’aliquota media ponderata nazionale risultante dalle
aliquote deliberate l’anno precedente dall’insieme degli enti locali (…).
31 [OSCURATO:PERSONA] veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% a titolo di spese di gestione, vale a
dire un importo addizionale prelevato dallo Stato a compensazione degli oneri sostenuti degli uffici tributari per le attività
di formazione dei ruoli e di riscossione della tassa professionale per conto degli enti locali.
32 Il gettito dell’imposta doveva essere versato allo Stato, o, per la parte eccedente i tributi assolti per il 1994, adeguati
ogni anno alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, al Fondo nazionale di perequazione della tassa professionale
(…).
(…)
3. Procedimento amministrativo
35 In data 13 marzo 2001, l’Associazione degli enti locali per il ripristino della tassa professionale della [OSCURATO:PERSONA] e
di [OSCURATO:PERSONA] in base al diritto comune si è rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] presentando una denuncia, secondo la quale il regime speciale
d’imposizione costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La denunciante menzionava, in particolare,
la perdita di entrate risultante, per taluni comuni, dall’applicazione di un’aliquota media ponderata nazionale.
36 In seguito a detta denuncia, il 28 giugno 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare il procedimento preliminare di esame del
regime speciale d’imposizione e ha inviato alla Repubblica francese una richiesta di informazioni a tal riguardo.
37 Con lettera del 26 settembre 2001, la Repubblica francese ha risposto a tale richiesta di informazioni, affermando che il
regime speciale d’imposizione non costituiva un aiuto di Stato, poiché non procurava alcun vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] né
comportava alcuna perdita di risorse per lo Stato.
38 Il 30 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88,
n. 2, CE in relazione, segnatamente, all’esenzione dalla tassa professionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato dal
1991 al 1993 e al regime speciale d’imposizione (in prosieguo: la “decisione di avvio”). La decisione di avvio è stata notificata
alla Repubblica francese con lettera del 31 gennaio 2003. Su richiesta delle autorità francesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto,
il 7 marzo 2003, alla notifica di una versione corretta di tale decisione. Nella decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] stimava
il vantaggio procurato alla [OSCURATO:PERSONA] in circa 1 miliardo di franchi francesi (FRF) per anno dal 1994 (punti 73 e 74).
La decisione di avvio è stata pubblicata il 12 marzo 2003 (GU C 57, pag. 5).
(…)
4. Decisione impugnata
53 Il 19 e il 20 luglio 2004, in occasione della sua 1667ª riunione, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] ha approvato un
progetto di decisione che dichiarava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di un aiuto di Stato a causa del regime speciale
d’imposizione, durante il periodo 1994‑2002 (in prosieguo: l’“aiuto controverso”), ed ha delegato il membro incaricato della
concorrenza ad adottare, con il consenso del presidente, la versione definitiva della decisione in francese, lingua facente
fede, previa “revisione giuridico‑linguistica”.
54 Il 2 agosto 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa]. Quest’ultima è stata notificata alla Repubblica francese
il 3 agosto 2004. (…)
(…)
61 Nella decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato anzitutto che si poteva ritenere che il prelievo forfetario,
previsto (...) per il periodo che va dal 1991 al 1993, sostituisse la tassa professionale di regola dovuta per quegli stessi
anni. Pertanto, l’esenzione dalla tassa professionale durante tale periodo non costituiva un aiuto di Stato (punti 22‑33 e
53 [della decisione controversa]).
62 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, per contro, che il regime speciale d’imposizione applicabile dal 1994 al 2002 istituiva un aiuto
di Stato rappresentato dalla differenza tra l’imposizione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sopportare in forza del diritto
comune e l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale effettivamente posti a suo carico (in prosieguo: la “differenza
d’imposizione”). Tale aiuto nuovo, cui era stata illegittimamente data esecuzione in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, era,
inoltre, incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, esso doveva essere recuperato (punti 34‑53 della decisione [controversa]).
63 Per qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto
il seguente ragionamento.
64 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato per quali motivi a suo giudizio si doveva respingere l’argomento delle autorità
francesi secondo il quale il vantaggio constatato durante il periodo 1994‑2002 era più che compensato dall’importo del prelievo
forfetario al quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata assoggettata durante il periodo 1991‑1993 (punti 35‑41 della decisione [controversa]).
65 Per prima cosa, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la legge 90‑568 aveva istituito due regimi d’imposizione successivi e distinti:
da una parte, un regime di esenzione, applicabile dal 1991 al 1993, con sostituzione alle imposte di diritto comune, tra cui
la tassa professionale, di un prelievo forfetario; dall’altra, un regime speciale e derogatorio, che sfociava in un’imposizione
insufficiente in materia di tassa professionale, applicabile, originariamente, a decorrere dal 1994 e che è stato poi abolito
con l’imposizione liquidata per il 2003 (punti 36 e 38 della decisione [controversa]).
(…)
67 Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non poter ammettere la compensazione tra la differenza d’imposizione di cui
la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato dal 1994 al 2002 ed il prelievo forfetario pagato dal 1991 al 1993, il quale non era legato
alla tassa professionale né specificamente dalla legge 90‑568 né dalle sue modalità di calcolo (punto 38 della decisione [controversa]).
68 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il prelievo forfetario di cui trattasi fosse più simile al versamento di una partecipazione
ai risultati al proprietario del capitale che ad un’imposizione. Ciò considerato, solo a titolo eccezionale, la [OSCURATO:PERSONA]
poteva ammettere che tale prelievo compensasse l’esenzione totale dalla tassa professionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva
beneficiato dal 1991 al 1993. Un’applicazione regolare del diritto avrebbe potuto, all’opposto, indurre a ritenere che tale
esenzione costituisse un aiuto di Stato, il cui importo avrebbe dovuto essere sommato a quello della differenza d’imposizione
di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato a decorrere dal 1994 in virtù del regime speciale d’imposizione (punti 38 e 39 della
decisione [controversa]).
69 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il ragionamento secondo cui si doveva operare una compensazione tra i versamenti fatti
dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore dello Stato dal 1991 al 1993 e l’imposizione inferiore di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato
a decorrere dal 1994 presupporrebbe che si riqualificasse come credito d’imposta il surplus d’imposizione rispetto al diritto
comune posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] dal 1991 al 1993, il che non risulta dalla legge 90‑568. Tale giustificazione teorica
a posteriori non corrisponderebbe nemmeno all’applicazione normale del diritto fiscale francese, ma sarebbe unicamente volta
ad evitare il recupero dell’aiuto di Stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 40 della decisione [controversa]).
70 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la differenza d’imposizione costituiva un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA],
concesso mediante risorse che avrebbero dovuto integrare il bilancio dello Stato, e, pertanto, rappresentava un aiuto di Stato
(punto 42 della decisione [controversa]).
71 In terzo luogo, ai punti 43 e 44 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non poter prendere in considerazione,
in fase di adozione di una decisione che constata l’esistenza di un aiuto di Stato, l’argomento della Repubblica francese
secondo cui per determinare il vantaggio netto di cui ha beneficiato la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe necessario tenere conto della
riduzione delle basi dell’imposta sulle società che sarebbe derivata dal pagamento di somme maggiori a titolo di tassa professionale
(...).
72 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA], respingendo gli argomenti addotti dalla Repubblica francese secondo cui l’aiuto controverso
non poteva essere recuperato in ragione dell’applicazione delle norme di prescrizione previste dall’art. 15 del regolamento
[(CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1)], ha considerato
che l’aiuto controverso costituiva un aiuto nuovo e non un aiuto esistente (punto 45 [della decisione controversa]).
73 Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la scadenza del termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999
non aveva l’effetto di trasformare un aiuto nuovo in un aiuto esistente, ma solamente di escludere che la [OSCURATO:PERSONA] ordinasse
il recupero di aiuti concessi più di dieci anni prima del giorno in cui la prescrizione era maturata (punti 46‑48 della decisione
[controversa]).
74 [OSCURATO:PERSONA] ha poi affermato che la legge 90‑568 aveva instaurato un regime di aiuti e che l’eventuale prescrizione poteva
riguardare unicamente gli aiuti concessi nell’ambito di tale regime e non il regime stesso. Ai fini della prescrizione il
dies a quo sarebbe quindi il giorno in cui ciascun aiuto è stato effettivamente concesso alla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire,
ciascun anno, il giorno in cui la tassa professionale era dovuta (punto 49 della decisione [controversa]).
75 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla richiesta di informazioni inviata
alla Repubblica francese il 28 giugno 2001 (punto 50 della decisione [controversa]).
76 Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, giacché il primo aiuto individuato era stato concesso per il 1994, ovvero
meno di dieci anni prima del 28 giugno 2001, l’aiuto controverso doveva essere recuperato nella sua totalità (punto 51 della
decisione [controversa]).
77 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le autorità francesi non avevano addotto alcun argomento preciso a sostegno
della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune e che essa non ravvisava alcun fondamento giuridico sulla
base del quale esso potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune (punto 52 [della decisione controversa]).
78 Pertanto, al punto 53 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, da un lato, che il regime della tassa professionale
applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1991‑1993 non costituiva un aiuto di Stato e, dall’altro, che la differenza d’imposizione
di cui aveva beneficiato la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1994‑2002, in conseguenza del regime speciale d’imposizione, costituiva
un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e cui era stata data esecuzione illegalmente, il quale doveva, pertanto,
essere recuperato.
79 Tuttavia, l’importo esatto da recuperare non sarebbe stato determinabile a causa di informazioni divergenti fornite dalle
autorità francesi nel corso del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che l’aiuto da recuperare ammontasse
ad una somma – al netto degli interessi – compresa tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi (punti 54‑59 [della decisione controversa]).
80 Al punto 54 della decisione [controversa], la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato una relazione trasmessa al Parlamento francese dalla
direzione generale delle imposte nel novembre 2001, secondo cui “la normalizzazione immediata delle condizioni di imposizione
di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la tassa professionale avrebbe comportato per l’impresa, ad aliquota immutata, una maggiorazione
dell’imposizione fiscale pari a circa 198 milioni di EUR”.
81 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della stima del 15 maggio 2003, i cui risultati sono rappresentati sotto forma di tabella
al punto 54 della decisione [controversa]. Secondo le cifre comunicate dalla Repubblica francese, l’imposizione teorica complessiva
della [OSCURATO:PERSONA] secondo il diritto comune, per gli anni 1994‑2002, sarebbe stata di EUR 8,362 miliardi. L’imposizione
effettiva complessiva teorica a carico dell’impresa per questi stessi anni in forza del regime speciale d’imposizione sarebbe
stata di EUR 7,222 miliardi. La differenza d’imposizione di cui avrebbe beneficiato la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1994‑2002
sarebbe stata quindi pari a EUR 1,14 miliardi.
82 [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, rilevato che, con lettera del 29 gennaio 2004, le autorità francesi le avevano comunicato l’importo
dell’imposizione posta a carico della [OSCURATO:PERSONA], secondo il diritto comune, per il 2003 (EUR 773 milioni) e confermato
la correttezza della stima del 15 maggio 2003 (punto 55 della decisione [controversa]). Sarebbe stato solo durante le riunioni
che si sono tenute il 16 e il 23 giugno 2003 che le autorità francesi avrebbero contestato l’affidabilità di dette cifre (punti
56 e 57 della decisione [controversa]).
83 Il 5 luglio 2004, le autorità francesi avrebbero presentato una nuova stima. Quest’ultima giungerebbe a risultati differenti,
riprodotti sotto forma di tabella al punto 58 della decisione [controversa]. L’imposizione teorica complessiva della [OSCURATO:PERSONA] secondo il diritto comune, per gli anni 1994‑2002, sarebbe stata portata a EUR 8,02 miliardi. La differenza d’imposizione
di cui avrebbe beneficiato la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 1994‑2002 sarebbe stat[a] quindi di EUR 798 milioni.
84 [OSCURATO:PERSONA] luce delle informazioni contraddittorie comunicate dalla Repubblica francese nel corso del procedimento amministrativo,
la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso di non esser in grado di determinare l’importo da recuperare, ma che quest’ultimo era compreso
tra EUR 798 milioni e EUR 1,14 miliardi, oltre agli interessi. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’importo esatto da recuperare doveva
essere determinato dalle autorità francesi, conformemente al loro dovere di cooperazione leale, in fase di esecuzione della
decisione [controversa] (punti 59 e 60 della decisione [controversa]).
85 [OSCURATO:PERSONA] luce di tutto quanto precede, il dispositivo della decisione [controversa] ha il seguente tenore:
“Articolo 1
L’aiuto di Stato, concesso illegalmente dalla [Repubblica francese], in contrasto con l’articolo 88, paragrafo 3, (...) CE,
in favore di [OSCURATO:PERSONA] mediante il regime della tassa professionale applicabile a tale impresa nel periodo 1° gennaio 1994
– 31 dicembre 2002 (...) è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La [Repubblica francese] prende tutte le misure necessarie per recuperare da [OSCURATO:PERSONA] l’aiuto di cui all’articolo 1.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione
immediata ed effettiva della decisione.
3. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario
fino alla data del recupero.
(...)
Articolo 3
La [Repubblica francese] informa la [OSCURATO:PERSONA], entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, delle
misure che prevede di prendere e che ha già preso per conformarvisi. A tal fine la [Repubblica francese] deve utilizzare il
questionario allegato alla presente decisione.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione”.
86 Il 25 ottobre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per inadempimento diretto a far dichiarare alla Corte che, avendo
omesso di dare esecuzione, entro il termine impartito, alla decisione [controversa], la Repubblica francese era venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 di detta decisione, dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 10 CE.
87 Con sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑441/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8887), la Corte ha accolto il ricorso della
[OSCURATO:PERSONA]».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
3
Con i loro ricorsi di annullamento proposti dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, rispettivamente il 13 ottobre
2004 ed il 10 gennaio 2005, la Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] deducevano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente
dichiarato, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di un aiuto illegale e, dall’altro, che quest’ultimo doveva
essere oggetto di rimborso.
4
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente i motivi formulati dalla Repubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni delle parti
5
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire definitivamente sul merito, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
ed accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
6
La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire definitivamente sul merito, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte;
– accogliere le domande delle ricorrenti in primo grado;
– in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
7
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sull’impugnazione
8
A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi, vertenti, in primo luogo, sull’errore di diritto
commesso dal Tribunale nel qualificare il regime speciale d’imposizione come aiuto di Stato, quando invece l’esistenza di
un vantaggio in favore della [OSCURATO:PERSONA] dipendeva da fattori esterni a detto regime, in secondo luogo, sul travisamento
da parte del Tribunale della nozione di aiuto di Stato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di tenere conto del regime
fiscale globale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni 1991‑2002, in terzo luogo, sulla violazione del principio
della tutela del legittimo affidamento, in quarto luogo, sul difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento
al principio di prescrizione e, in quinto luogo, su un errore di diritto nonché su un’insufficienza di motivazione della suddetta
sentenza quanto al principio della certezza del diritto.
Sul primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nel qualificare il regime speciale d’imposizione
come aiuto di Stato, quando invece l’esistenza di un vantaggio in favore della [OSCURATO:PERSONA] dipendeva da fattori esterni
a detto regime
Argomenti delle parti
9
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’esistenza di un eventuale vantaggio finanziario a suo favore rispetto alla situazione di diritto
comune dipende da una serie di variabili, quali le differenti aliquote della tassa professionale nei comuni francesi nei quali
sono detenuti attivi imponibili, nonché l’ubicazione geografica di questi ultimi. Di conseguenza, il regime derogatorio applicabile
alla [OSCURATO:PERSONA] a partire dall’anno 1994 non sarebbe stato di per sé vantaggioso, di modo che tale elemento avrebbe dovuto
indurre il Tribunale ad escludere la qualifica di aiuto di Stato attribuita al regime fiscale di cui trattasi.
10
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha travisato la nozione di aiuto di Stato, dichiarando, al punto 323 della sentenza
impugnata, che l’esistenza di un eventuale vantaggio non dipendeva da caratteristiche intrinseche del regime fiscale in questione,
ma da fattori esterni al medesimo, i cui effetti sono rilevabili solamente a posteriori. Le ripercussioni favorevoli o sfavorevoli
derivanti da tali fattori non possono conferire carattere di aiuto ad una misura che, alla data della sua adozione, non possedeva
siffatto carattere.
11
La Repubblica francese sostiene che un regime d’imposizione derogatorio non è di per sé idoneo a costituire un aiuto di Stato.
Un simile regime, infatti, non procurerebbe necessariamente un vantaggio selettivo alle imprese interessate.
12
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo sia irricevibile, non essendo stato dedotto in primo grado.
13
Essa deduce altresì che il motivo è infondato. Infatti, il livello preciso di imposizione risultante dal regime derogatorio
non sarebbe stato determinabile in anticipo per ogni anno. Tuttavia, detto regime sarebbe stato idoneo a determinare un’imposizione
minore rispetto a quella derivante dall’applicazione del diritto comune in materia di tassa professionale.
14
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che è frequente che l’esame di un aiuto di Stato renda necessario prendere in considerazione eventi
posteriori alla misura esaminata, al fine di determinare se detto aiuto si sia concretizzato e di quantificarlo ai fini del
recupero del vantaggio conseguito.
Giudizio della Corte
15
Quanto all’irricevibilità del primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che tale motivo, che rientra nell’argomentazione
relativa all’esistenza di un aiuto di Stato, è stato presentato in primo grado, precisamente nell’ambito del primo e del secondo
motivo sollevati dinanzi al Tribunale.
16
Quanto alla fondatezza di tale motivo, da costante giurisprudenza emerge che il concetto di aiuto di Stato è più ampio di
quello di sovvenzione. Esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme,
alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in
senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenza 8 settembre 2011, cause riunite da C‑78/08
a C‑80/08, [OSCURATO:PERSONA] e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
17
Occorre altresì ricordare che la nozione di vantaggio inerente alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato riveste
carattere oggettivo, indipendente dalle motivazioni degli ideatori della misura di cui trattasi. La natura degli obiettivi
perseguiti tramite le misure statali e la loro giustificazione sono quindi prive di ogni rilievo ai fini della loro qualificazione
come aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi statali a seconda
della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza della Corte 13 febbraio 2003,
causa C‑409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1487, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
18
Per quanto riguarda il caso di specie, è necessario rilevare che il regime fiscale al quale la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta
nel corso del secondo periodo considerato, vale a dire durante gli anni 1994‑2002, rappresentava un’eccezione rispetto al
regime di diritto comune. In particolare, tale società ha beneficiato di un trattamento fiscale specifico a livello nazionale,
caratterizzato dal fatto che la tassa professionale era calcolata sulla base di un’aliquota media ponderata rispetto alle
varie aliquote applicabili nei diversi enti locali, mentre le aliquote alle quali erano soggette le altre imprese erano quelle
deliberate annualmente da detti enti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta ad un’aliquota unica della tassa professionale
nel luogo della sua sede principale, mentre le altre imprese erano tassate alle differenti aliquote deliberate dagli enti
locali sul cui territorio esse possedevano delle sedi. [OSCURATO:PERSONA] veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9%
anziché dell’8% applicabile alle altre imprese a titolo di spese di gestione.
19
Per quanto riguarda l’argomentazione dedotta nell’ambito della presente impugnazione, secondo la quale l’esame del regime
fiscale di cui trattasi da parte del Tribunale avrebbe dovuto tenere conto di un certo numero di elementi variabili e di fattori
esterni, occorre rilevare che sebbene, alla luce delle caratteristiche di detto regime, la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado
di determinare anticipatamente e per ogni esercizio fiscale il livello preciso di imposizione correlato al medesimo, è tuttavia
pacifico che il regime in parola poteva condurre, ed ha effettivamente condotto – come emerge dal punto 59 della decisione
controversa e dal punto 225 della sentenza impugnata – ad un’imposizione minore a carico della [OSCURATO:PERSONA] a titolo della
tassa professionale rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime di diritto comune della suddetta tassa.
20
Si deve inoltre sottolineare che, indipendentemente dalle aliquote della tassa professionale stabilite dagli enti locali,
la [OSCURATO:PERSONA] beneficiava, comunque, di un’aliquota ridotta a titolo di spese di gestione.
21
In tale contesto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 323 della sentenza impugnata, che l’accertamento dell’esistenza
di un aiuto dipendeva da un certo numero di «circostanze esterne» al regime speciale d’imposizione, quali la cadenza annuale
della tassa professionale ed il livello delle aliquote d’imposizione deliberate annualmente dagli enti locali sul cui territorio
la [OSCURATO:PERSONA] possedeva delle sedi.
22
Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese, simili circostanze non impediscono affatto
che il regime speciale d’imposizione possa, già al momento della sua adozione, essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, occorre distinguere tra, da un lato, l’adozione del regime di aiuto, nel caso in esame il
regime speciale d’imposizione, e, dall’altro, la concessione di aiuti annuali alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di detto regime,
il cui importo esatto dipendeva da determinati fattori esterni.
23
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, nel caso di specie ricorre una configurazione
mista nella quale l’esistenza di un vantaggio è dovuta, da una parte, ad un elemento fisso correlato al regime fiscale applicato
alla [OSCURATO:PERSONA], speciale rispetto al regime di diritto comune, e, dall’altra, ad un elemento variabile dipendente da
circostanze di fatto, vale a dire l’ubicazione di fabbricati o di terreni in enti locali diversi nonché l’aliquota d’imposizione
applicabile in tali enti.
24
Il suddetto regime speciale d’imposizione, a causa delle caratteristiche che lo contraddistinguono descritte al punto 18 della
presente sentenza, poteva condurre ad un’imposizione della [OSCURATO:PERSONA] inferiore a quella a cui quest’ultima sarebbe stata
assoggettata qualora le si fosse applicata la tassa professionale secondo il regime di diritto comune.
25
Il fatto che la citata società abbia effettivamente beneficiato di un’imposizione minore a titolo della tassa professionale
a partire dall’anno 1994 è direttamente correlato alle caratteristiche proprie del regime fiscale derogatorio che le è stato
applicato, anche se l’importo esatto degli aiuti annuali da essa percepiti sulla base di detto regime dipendeva da determinati
fattori esterni al medesimo.
26
Peraltro, dalla struttura della sentenza impugnata emerge che il punto 323 della stessa, che menziona le circostanze esterne
del regime speciale d’imposizione, si riferisce solamente agli aiuti annuali concessi alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del regime
medesimo. Tale punto rientra, infatti, nell’analisi del motivo vertente sulla prescrizione del potere della [OSCURATO:PERSONA] in
materia di recupero degli aiuti illegali. Orbene, la valutazione operata dal Tribunale nell’ambito di un simile motivo non
può che riferirsi ad aiuti effettivamente percepiti e, pertanto, può riguardare esclusivamente gli aiuti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato sulla base del regime speciale d’imposizione.
27
Da tali considerazioni deriva che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il regime speciale
d’imposizione concedeva un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, anche se l’importo esatto degli
aiuti corrisposti sulla base di tale regime doveva essere stabilito attraverso determinati fattori esterni a detto regime.
28
Pertanto, il primo motivo è infondato.
Sul secondo motivo, vertente sul travisamento da parte del Tribunale della nozione di aiuto di Stato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe omesso di tenere conto del regime fiscale globale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni 1991‑2002
29
Il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione comprende tre parti. Occorre esaminare, in
primo luogo, la seconda parte, che fa riferimento ad un’asserita erronea interpretazione della decisione controversa. In secondo
luogo, si esamineranno congiuntamente la prima e la terza parte di tale motivo, essendo queste strettamente collegate.
Sulla seconda parte, attinente ad un errore di diritto relativo all’erronea interpretazione della decisione controversa e
ad una sostituzione della motivazione compiuta dal Tribunale
– Argomenti delle parti
30
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione controversa, in quanto ha ritenuto che
la [OSCURATO:PERSONA] avesse considerato che l’aiuto controverso non era costituito dalle disposizioni fiscali speciali applicabili
alla suddetta società, ma dalla differenza d’imposizione rilevata annualmente tra gli importi posti a carico di quest’ultima
e la tassa professionale dovuta in applicazione del regime di diritto comune, così sostituendo la propria motivazione a quella
della suddetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che una simile interpretazione è contraria al dispositivo della
decisione controversa, secondo il quale l’aiuto controverso è costituito dal regime della tassa professionale applicabile
a tale società nel periodo 1° gennaio 1994‑31 dicembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata, quindi, non sulla cadenza annuale
della differenza d’imposizione constatata a partire dall’anno 1994, ma su altre ragioni di natura diversa.
31
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che l’interpretazione della decisione controversa compiuta dal Tribunale nella sentenza impugnata è
conforme al tenore letterale della decisione stessa. Essa precisa che non era necessario ribadire, nel dispositivo di detta
decisione, che la differenza d’imposizione determinava un vantaggio. Infatti, l’aiuto di cui ha beneficiato la [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalla sotto‑imposizione di quest’ultima a titolo della tassa professionale tra gli anni 1994 e 2002, è stato
concesso dal regime della tassa professionale applicabile a detta società in tale periodo.
– Giudizio della Corte
32
Occorre rilevare che il Tribunale, al punto 201 della sentenza impugnata, ha esaminato il passaggio della decisione controversa
secondo cui l’aiuto derivava dalla differenza d’imposizione data dalla differenza tra l’importo dei versamenti a titolo di
tassa professionale che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare se fosse stata soggetta all’imposta di diritto comune
e quanto è stato effettivamente posto a suo carico in forza del regime fiscale di cui trattasi. Il Tribunale ha verificato
la sussistenza di tale differenza d’imposizione ai punti 219‑225 di detta sentenza, senza che le sue affermazioni in tal senso
siano state contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA].
33
Quanto alla pretesa sostituzione della motivazione asseritamente operata dal Tribunale, è sufficiente rilevare che quest’ultimo,
nel sostituire la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], non è andato al di là del livello di sindacato giurisdizionale
richiesto, dato che la differenza d’imposizione in parola e la cadenza annuale della tassa professionale, così come prevista
dalle disposizioni del code général des impôts, costituiscono parte integrante dell’iter logico della [OSCURATO:PERSONA] sviluppato
nella decisione controversa.
34
Si deve, infatti, osservare che il punto 42 della decisione controversa enuncia che «la differenza tra la tassa professionale
effettivamente pagata [dalla [OSCURATO:PERSONA]] e quella che avrebbe dovuto essere pagata in virtù del diritto comune dal 1°
gennaio 1994 al 1° gennaio 2003 costituisce un aiuto di Stato, dal momento che rappresenta un vantaggio per [la [OSCURATO:PERSONA]]
concesso mediante risorse che altrimenti avrebbero integrato il bilancio dello Stato». Il punto 49 della medesima decisione
precisa che la tassa professionale era dovuta con cadenza annuale. Peraltro, la cadenza annuale della tassa professionale
è altresì messa in evidenza al punto 25 della decisione di avvio del procedimento, richiamato dal punto 15 della suddetta
decisione.
35
Di conseguenza, l’interpretazione alla quale è giunto il Tribunale, secondo cui l’aiuto controverso era costituito dalla differenza
d’imposizione data dall’applicazione di disposizioni che istituivano un regime derogatorio, è conforme al dispositivo della
decisione controversa, che qualifica il regime applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] tra gli anni 1994 e 2002 come aiuto incompatibile
con il mercato comune. Infatti, proprio grazie a tale regime derogatorio, la suddetta società non aveva versato gli importi
della tassa professionale che essa, di norma, avrebbe dovuto corrispondere ai sensi del regime fiscale di diritto comune.
36
La seconda parte del secondo motivo dev’essere pertanto respinta.
Sulla prima e sulla terza parte, vertenti sul travisamento da parte del Tribunale della nozione di aiuto di Stato, dal momento
che quest’ultimo non avrebbe proceduto ad un’analisi globale del regime fiscale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
37
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha violato l’obbligo di procedere ad un esame globale di tutte le disposizioni
previste dal regime derogatorio al regime comune. Per determinare l’esistenza di un vantaggio, il Tribunale avrebbe confrontato
gli oneri imposti dal regime derogatorio con il livello di imposizione che le sarebbe stato applicato se detta società fosse
stata assoggettata al regime fiscale di diritto comune. Esso avrebbe, tuttavia, limitato tale confronto al periodo compreso
tra il 1994 ed il 2002, senza prendere in considerazione l’onere fiscale che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto sopportare nel corso
degli anni 1991‑1993.
38
[OSCURATO:PERSONA] rileva che né la cadenza annuale dell’imposta né le differenze esistenti tra i due periodi d’imposta considerati
possono giustificare un’analisi parziale, limitata al regime fiscale applicabile a partire dall’anno 1994. Il Tribunale avrebbe
quindi, erroneamente, rifiutato di tenere conto del surplus d’imposizione che il prelievo forfetario ha rappresentato per
tale società nel corso degli anni 1991‑1993 rispetto al livello d’imposizione che essa avrebbe dovuto sopportare in caso di
assoggettamento al diritto comune della tassa professionale durante questi stessi anni. Anche ipotizzando che la cadenza annuale
della tassa professionale possa essere presa in considerazione nell’analisi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che,
per i primi esercizi rientranti nel regime fiscale derogatorio globale, vale a dire gli anni 1991‑1993, tale società aveva
subito un surplus d’imposizione.
39
[OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto basandosi, al punto 207 della sentenza
impugnata, sulla sentenza della Corte 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10901). Il Tribunale
avrebbe erroneamente ravvisato, sulla base di tale sentenza, un alleviamento degli oneri a favore della [OSCURATO:PERSONA] per
gli anni 1994‑2002, che non poteva essere compensato dall’esistenza di un onere specifico imposto alla medesima società a
titolo degli anni 1991‑1993.
40
Parimenti, la Repubblica francese deduce che il Tribunale ha travisato la nozione di vantaggio, avendo adottato un approccio
restrittivo del nesso che deve esistere tra un’esenzione ed un onere istituiti dal regime fiscale di cui trattasi. Il Tribunale
avrebbe dovuto analizzare complessivamente il regime derogatorio previsto dalla legge n. 90‑568, in particolare gli eventuali
vantaggi attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] da tale regime derogatorio e gli oneri esorbitanti dal diritto comune gravanti su
quest’ultima.
41
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è possibile «compensare» un aiuto invocando oneri di natura differente e privi di rapporto
con detto aiuto. Tale impossibilità riguarderebbe non solo la questione delle risorse statali, ma anche quella del vantaggio
concesso. Infatti, una perdita di risorse per lo Stato non potrebbe sottrarsi alla qualifica di aiuto in forza di una «compensazione»
con altre somme corrisposte allo Stato sulla base di altri obblighi. A causa dell’assenza di un nesso sufficiente tra il regime
di imposizione applicabile tra gli anni 1991 e 1993, da un lato, e quello in vigore a partire dall’anno 1994, dall’altro,
la teoria della compensazione, sottesa all’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe infondata.
– Giudizio della Corte
42
[OSCURATO:PERSONA] luce dell’argomentazione dedotta dalle parti, si deve esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel
dichiarare, al punto 218 della sentenza impugnata, che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di operare nella decisione
controversa una compensazione tra gli importi del prelievo forfetario versato dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1991 al 1993 e le differenze
d’imposizione risultanti dal regime speciale d’imposizione per gli anni 1994‑2002, al fine di valutare se tale società abbia
beneficiato di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
43
A tale riguardo, il Tribunale, pur ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esaminare una misura idonea a costituire un aiuto di
Stato, è legittimata a tenere conto di oneri specifici gravanti su un vantaggio, ha tuttavia dichiarato, al punto 207 della
sentenza impugnata, che una misura non può sottrarsi alla qualificazione come aiuto qualora il beneficiario della stessa sia
soggetto ad uno specifico onere distinto e senza alcuna relazione con l’aiuto in questione. Tale affermazione del Tribunale
si basa su un’interpretazione corretta dell’art. 87, n. 1, CE (v. sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 34), nonostante il fatto che esso abbia fatto riferimento, per errore, alla citata sentenza della Corte
15 dicembre 2005, Italia/[OSCURATO:PERSONA].
44
Il Tribunale non ha dunque commesso errori di diritto nel considerare, al punto 208 della sentenza impugnata, che la fondatezza
dell’argomento della Repubblica francese e della [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui l’imposizione eccessiva versata da quest’ultima
dal 1991 al 1993, a causa del prelievo forfetario al quale era soggetta, compensava la differenza d’imposizione di cui tale
società ha beneficiato dal 1994 al 2002 – dipende dall’analisi delle caratteristiche obiettive del prelievo forfetario applicabile
tra gli anni 1991 e 1993 e dalla circostanza che quest’ultimo possa essere considerato, o meno, come un onere inerente al
vantaggio che risultava per la [OSCURATO:PERSONA] dal suo assoggettamento al regime speciale d’imposizione a partire dall’anno
1994.
45
A tale riguardo, occorre rilevare che il prelievo applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] tra gli anni 1991 e 1993 era definito da
parametri distinti da quelli applicati a partire dall’anno 1994 nell’ambito del regime speciale d’imposizione. I due regimi
fiscali si basavano, infatti, su modelli giuridici e su parametri operativi diversi.
46
Come emerge, infatti, dal punto 17 della decisione controversa e dal punto 209 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA],
ai sensi del regime fiscale che le era applicabile tra gli anni 1991 e 1993, non era assoggettata a nessuna imposta o prelievo
oltre al prelievo forfetario. L’importo di quest’ultimo era definito non già secondo i parametri di determinazione dell’importo
della tassa professionale, bensì con riferimento all’utile versato allo Stato dall’ente nel 1989 e nel 1990. Peraltro, il
prelievo forfetario aveva carattere temporaneo.
47
Per contro, ai sensi del regime speciale d’imposizione applicabile a partire dall’anno 1994 per una durata indeterminata,
la [OSCURATO:PERSONA] era, in linea di principio, soggetta a tutte le imposte di diritto comune. Quest’ultima era tuttavia assoggettata
alla tassa professionale secondo modalità derogatorie rispetto al diritto comune, modalità costituenti il regime speciale
d’imposizione.
48
In tale contesto, il Tribunale ha potuto correttamente rilevare, al punto 213 della sentenza impugnata, che il prelievo forfetario
non deve essere considerato un onere inerente all’attuazione del regime speciale d’imposizione, ma piuttosto una modalità
d’imposizione particolare della [OSCURATO:PERSONA] istituita per gli anni precedenti al 1994. In ogni caso, come rilevato dal
Tribunale al punto 215 della sentenza impugnata, la sola circostanza che il prelievo forfetario e il regime speciale d’imposizione
siano stati istituiti entrambi con la legge n. 90‑568 non consente di concludere che l’assoggettamento della [OSCURATO:PERSONA]
a detto prelievo forfetario, dal 1991 al 1993, era correlato all’instaurazione del regime speciale d’imposizione per gli anni
successivi al 1994.
49
Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel concludere, al punto 218 della sentenza impugnata, che
giustamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di operare una compensazione tra, da una parte, gli importi del prelievo forfetario
versati dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1991 al 1993 e, dall’altra, le differenze d’imposizione risultanti dal regime speciale d’imposizione
istituito in favore di detta società per gli anni 1994‑2002.
50
Infine, anche assumendo come corretta la tesi secondo cui il regime fiscale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistito
in due periodi inscindibili, che avrebbero determinato il primo un’imposizione eccessiva ed il secondo una sotto‑imposizione,
è pacifico che la legge n. 90‑568 prevedeva, a partire dall’anno 1994, un regime speciale d’imposizione concepito per avere
durata indeterminata. Orbene, tale legge non conteneva alcun meccanismo che consentisse di operare un calcolo compensativo
tra gli importi dovuti a titolo del prelievo forfetario per il periodo 1991‑1993 e quelli dovuti, a partire dall’anno 1994,
a titolo del regime speciale d’imposizione. Essa non permetteva quindi di determinare il momento a partire dal quale l’imposizione
eccessiva derivante dal primo regime avrebbe dovuto essere compensata nell’ambito dell’applicazione del secondo regime. Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, la suddetta imposizione eccessiva avrebbe dovuto esaurire
i suoi effetti ad un determinato momento, il che implicava necessariamente la concessione di un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito del regime speciale d’imposizione.
51
La prima e la terza parte del secondo motivo non possono quindi essere accolte. Tale motivo va, pertanto, integralmente respinto.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
52
Il terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è suddiviso in due parti.
Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo alle circostanze che consentono di invocare
il principio della tutela del legittimo affidamento
– Argomenti delle parti
53
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, per quanto riguarda l’invocabilità del principio della tutela del legittimo affidamento, il
Tribunale ha erroneamente limitato la possibilità di prendere in considerazione talune circostanze eccezionali ai soli casi
in cui un aiuto sia stato notificato. Orbene, il fatto che, nel caso di specie, l’esistenza di un vantaggio potesse essere
individuata solamente a posteriori, in base all’evolversi di circostanze esterne al regime speciale d’imposizione, costituirebbe
una siffatta circostanza eccezionale.
54
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Tribunale non ha determinato né l’atto giuridico che avrebbe dovuto costituire oggetto
di notifica, né la data in cui questa sarebbe dovuta intervenire. Infatti, se il vantaggio corrispondeva ad una differenza
di imposizione rilevata ogni anno in chiusura di esercizio, sarebbe stato impossibile identificare un obbligo di previa notifica
del regime fiscale di cui trattasi.
55
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’intenzione del legislatore rientrava fra gli
elementi da esaminare per determinare se tale società poteva nutrire un legittimo affidamento sulla conformità della misura
fiscale di cui trattasi alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
56
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento
sulla legittimità di un aiuto solamente se questo è concesso nel rispetto del procedimento previsto dal Trattato CE.
57
Essa deduce che il regime speciale d’imposizione applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni 1994‑2002 era un regime
derogatorio, selettivo, imputabile allo Stato ed applicato ad un’impresa attiva in mercati aperti alla concorrenza ed agli
scambi tra Stati membri. Di conseguenza, le autorità nazionali avrebbero dovuto notificare il regime speciale della tassa
professionale applicabile a detta società prima della data in cui tale tassa è divenuta esigibile.
– Giudizio della Corte
58
Occorre rammentare, in via preliminare, che l’obbligo di notifica costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema
di controllo istituito dal Trattato nel settore degli aiuti di Stato. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri hanno
l’obbligo, da un lato, di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] ogni misura volta ad istituire o modificare un aiuto ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, e, dall’altro, di non attuare una tale misura, conformemente all’art. 88, n. 2, CE, fintantoché la suddetta istituzione
non abbia adottato una decisione definitiva su detta misura.
59
Di conseguenza, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti di Stato svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], le imprese
beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente
qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE e un operatore economico diligente
deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato
versato senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA], ed è pertanto illegale in forza dell’art. 88, n. 3, CE, il beneficiario dell’aiuto
non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso (sentenza della
Corte 11 novembre 2004, cause riunite C‑183/02 P e C‑187/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Álava/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10609,
punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata).
60
Inoltre, la Corte ha statuito che, quando un aiuto non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA], l’inerzia di questa nei confronti
di tale misura è irrilevante (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Histόrico de Álava/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52).
61
Nella controversia in esame, è pacifico che il regime fiscale di cui trattasi, istituito dalla legge n. 90‑568, non è stato
notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
62
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che non sussisteva un obbligo di notifica, poiché l’esistenza di un vantaggio non
era dimostrata, si deve sottolineare che né la pretesa complessità del regime fiscale in esame né la natura periodica della
misura di aiuto sono idonee a sottrarre lo Stato membro al suo obbligo di notifica, o a generare un qualsiasi legittimo affidamento
a favore della società beneficiaria dell’aiuto.
63
Quanto all’eventuale pertinenza di circostanze eccezionali idonee a ingenerare, nonostante le considerazioni esposte al punto
precedente, un legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto, è sufficiente rilevare che il Tribunale, nel valutare siffatte
circostanze in occasione dell’esame approfondito dei vari argomenti presentatigli a tale riguardo, al quale ha proceduto ai
punti 263‑269 della sentenza impugnata, non ha commesso alcun errore di diritto.
64
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 270 della sentenza impugnata, che la Repubblica francese
e la [OSCURATO:PERSONA] non avevano dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che consentissero loro di invocare il principio
della tutela del legittimo affidamento.
65
È necessario concludere che la prima parte del terzo motivo è infondata.
Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su un errore di diritto quanto alle conseguenze giuridiche derivanti da un’altra
decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato
– Argomenti delle parti
66
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente le conseguenze giuridiche derivanti dalla decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 8 febbraio 1995, relativa a [OSCURATO:PERSONA] (GU C 262, pag. 11; in prosieguo: la «decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA]»).
67
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la suddetta decisione costituiva un atto positivo idoneo a produrre effetti giuridici e a generare
un legittimo affidamento sulla conformità del regime fiscale di cui trattasi con le norme in materia di aiuti di Stato.
68
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, dal momento che il regime speciale d’imposizione costituiva una modalità di assoggettamento
alla tassa professionale derogatoria rispetto al diritto comune, esso era idoneo a concedere un vantaggio finanziario alla
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] luce delle caratteristiche di detto regime, la notifica sarebbe dovuta intervenire, al più tardi, prima
della data in cui è divenuto esigibile il versamento della tassa professionale posta a carico di tale società a titolo dell’anno
1994.
69
[OSCURATO:PERSONA] afferma che un altro procedimento di esame in materia di aiuti non può generare un legittimo affidamento a
favore della [OSCURATO:PERSONA] quanto al regime d’imposizione specifico di cui quest’ultima era beneficiaria.
– Giudizio della Corte
70
Come è stato rilevato ai punti 59 e 60 della presente sentenza, il beneficiario di un aiuto non può, in linea di principio,
invocare considerazioni attinenti al principio della tutela del legittimo affidamento qualora l’aiuto in parola non sia stato
notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
71
Quanto all’argomentazione vertente sulla decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che tale decisione non contiene
alcuna analisi riguardante il regime derogatorio della tassa professionale applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze,
il Tribunale non poteva che dichiarare, al punto 266 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto preso
posizione su tale regime speciale d’imposizione e, pertanto, non si era pronunciata sulla possibilità, o meno, di qualificarlo
come aiuto.
72
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto interpretare il contesto nel quale la decisione
relativa a [OSCURATO:PERSONA] era stata adottata come una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] sul regime fiscale di cui trattasi, si
deve rilevare che il Tribunale, senza commettere errori di diritto, ha respinto tale argomento ai punti 265‑269 della sentenza
impugnata.
73
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA] non conteneva alcun elemento
pertinente tale da generare un eventuale legittimo affidamento della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla legittimità del regime fiscale
di cui trattasi alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. La seconda parte del terzo motivo è quindi infondata.
74
[OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo deve essere integralmente respinto.
Sul quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante la risposta agli argomenti
relativi al principio di prescrizione
Argomenti delle parti
75
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che le autorità francesi hanno spiegato, nell’ambito del procedimento amministrativo, che l’eventuale
sotto‑imposizione durante gli anni 1994‑2002 non poteva, in ogni caso, essere recuperata, dato che il regime fiscale di cui
trattasi era stato istituito più di dieci anni or sono. Orbene, l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 prevederebbe che i poteri
della [OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero di un aiuto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.
76
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non si sia pronunciato sul principio di prescrizione così dedotto dinanzi ad esso.
Esso avrebbe invece sostituito, a tale riguardo, la propria motivazione a quella della decisione controversa. Inoltre, la
sentenza impugnata non individuerebbe l’atto giuridico vincolante costituente il dies a quo della prescrizione. L’atto da
cui decorrerebbe la prescrizione sarebbe la legge n. 90‑568.
77
La Repubblica francese osserva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il termine di prescrizione
dell’aiuto in esame non poteva iniziare a decorrere prima dell’anno 1994. Anche ammettendo che il regime d’imposizione derogatorio
costituisse un aiuto di Stato, il solo atto giuridico vincolante e identificabile al fine di determinare il dies a quo del
termine di prescrizione relativo alla misura di cui trattasi sarebbe la legge n. 90‑568, entrata in vigore il 2 luglio 1990.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di avviare il procedimento di esame preliminare del regime speciale d’imposizione della [OSCURATO:PERSONA] inviando alle autorità francesi una domanda di informazioni il 28 giugno 2001. Orbene, a tale data, il termine di
prescrizione relativo all’obbligo di recupero sarebbe stato scaduto.
78
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Tribunale era solamente tenuto a stabilire se l’aiuto concesso alla [OSCURATO:PERSONA] dal regime
speciale della tassa professionale in vigore dall’anno 1994 fosse prescritto o meno. Di conseguenza, la censura secondo cui
il Tribunale avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa non può essere accolta.
79
[OSCURATO:PERSONA] precisa che le norme di prescrizione in materia di aiuti di Stato riguardano il recupero di questi ultimi.
Orbene, sarebbe possibile recuperare un aiuto solamente nei casi in cui il suo importo è determinabile. Per quanto riguarda
il regime fiscale in esame, il vantaggio sarebbe stato dimostrabile solo su base annuale e a posteriori.
Giudizio della Corte
80
Quanto al principio di prescrizione, occorre ricordare che, a norma dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999, i poteri
della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Dal
n. 2 del medesimo articolo emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere solamente il giorno in cui l’aiuto illegale
viene concesso al beneficiario. Di conseguenza, l’elemento decisivo ai fini della determinazione del termine di prescrizione
di cui al citato art. 15 è quello della concessione effettiva dell’aiuto.
81
Dal suddetto art. 15, n. 2, emerge che tale disposizione, per fissare il dies a quo del termine di prescrizione, fa riferimento
alla concessione dell’aiuto al beneficiario e non alla data di adozione di un regime di aiuti.
82
A tale riguardo, occorre sottolineare che la determinazione della data di concessione di un aiuto può variare in funzione
della natura dell’aiuto di cui trattasi. Così, nell’ipotesi di un regime pluriennale consistente in versamenti o nella concessione
periodica di vantaggi, la data di adozione di un atto costituente la base giuridica dell’aiuto e quella in cui le imprese
percepiranno effettivamente il beneficio dell’aiuto medesimo possono essere separate da un lasso di tempo considerevole. In
tal caso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, l’aiuto deve considerarsi concesso al beneficiario solamente alla
data in cui esso è stato effettivamente erogato a quest’ultimo.
83
Va ricordato, a tale riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 49 della decisione controversa, ha precisato che il termine di
prescrizione iniziava a decorrere ogni anno alla data in cui era dovuto il versamento della tassa professionale da parte della
[OSCURATO:PERSONA].
84
Infatti, come risulta dal punto 320 della sentenza impugnata, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere ad ogni concessione
effettiva, eventualmente annuale, del vantaggio, di modo che il computo del termine di prescrizione può dipendere dalla maniera
in cui il vantaggio è identificato.
85
Nel caso di specie, dal momento che l’accertamento dell’esistenza dell’aiuto doveva essere compiuto sulla base delle diverse
aliquote applicabili in ciascun comune sul cui territorio erano situate le sedi della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, al punto
323 della sentenza impugnata, ha effettuato un’analisi della cadenza annuale della tassa professionale e delle conseguenze
che ne derivavano.
86
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 324 della sentenza impugnata, che, a causa della cadenza
annuale della tassa professionale, l’aiuto controverso non poteva considerarsi concesso prima del 1994, dato che è allora
che sono stati adottati gli atti giuridicamente vincolanti i quali hanno consentito, per la prima volta, di constatare l’esistenza
di una differenza d’imposizione.
87
Inoltre, l’approccio utilizzato dal Tribunale è confermato dalla formulazione dell’art. 15, n. 1, del regolamento n. 659/1999,
da cui emerge che sono i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero dell’aiuto ad essere soggetti ad un termine di prescrizione.
88
Quanto, infine, all’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione relativo al principio di prescrizione,
risulta da una costante giurisprudenza che quest’ultimo non è tenuto a fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente
e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a
condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi
ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo sindacato (v., segnatamente, sentenza
21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725, punto 72, e 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331, punto 46).
89
A tale riguardo, si deve osservare che il Tribunale, ai punti 323 e 324 della sentenza impugnata, ha esplicitato la propria
valutazione delle caratteristiche del regime della tassa professionale per concludere, al punto 325 di detta sentenza, che
il termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non era scaduto il 28 giugno 2001, giorno in
cui una richiesta d’informazioni è stata inviata alla Repubblica francese.
90
Ciò premesso, occorre dichiarare che il Tribunale si è adeguatamente pronunciato sugli argomenti relativi al principio di
prescrizione dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e non ha violato i requisiti di motivazione derivanti dalla giurisprudenza richiamata
al punto 88 della presente sentenza.
91
[OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni, il quarto motivo non può essere accolto.
Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto e su un difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte riguardante
gli argomenti relativi ad una violazione del principio della certezza del diritto
92
Il quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione è suddiviso in due parti.
Argomenti delle parti
– Sulla prima parte del quinto motivo, vertente sull’assenza di motivazione e sull’errore di diritto a causa dell’impossibilità
di stabilire l’importo da recuperare dell’aiuto
93
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non si sia pronunciato sull’argomento secondo cui, quando la [OSCURATO:PERSONA] esamina
un vantaggio il cui importo effettivo è impossibile da stabilire, essa non può ordinare il recupero di un simile vantaggio.
94
Essa ne deduce che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto, dato che l’eventuale importo da recuperare
continua ad essere ipotetico e la quantificazione dell’aiuto recuperabile non può fondarsi su stime approssimative.
– Sulla seconda parte del quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione e sull’errore di diritto nella valutazione dei
metodi di approssimazione dell’importo dell’aiuto
95
[OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 297 e 305 della sentenza
impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente stabilire una forbice relativa all’importo dell’aiuto da recuperare sulla
base di approssimazioni fornite dalle autorità francesi e che, pertanto, non poteva ravvisarsi una violazione del principio
della certezza del diritto.
96
[OSCURATO:PERSONA] osserva che le stime in questione non sarebbero state trasmesse dalle autorità francesi allo scopo di determinare
la consistenza effettiva di una differenza di imposizione nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2002. Tali calcoli sarebbero
stati presentati al fine di dimostrare che l’eventuale sotto‑imposizione della società nel corso di detto periodo era compensata
dal suo eccesso d’imposizione durante i primi anni del regime fiscale derogatorio, vale a dire gli anni 1991‑1993.
97
Nella sua replica alle due parti del quinto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nelle sue valutazioni relative al principio
della certezza del diritto, il Tribunale si è limitato a trarre le conseguenze derivanti da vari elementi indicati nella sentenza
della Corte 18 ottobre 2007, causa C‑441/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8887).
98
[OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non
può fondatamente sostenere che, per il solo fatto che l’importo dell’aiuto di cui trattasi doveva essere precisato ai fini
della sua restituzione, sarebbe stato violato il principio della certezza del diritto.
Giudizio della Corte
99
Tenuto conto della loro connessione, occorre esaminare congiuntamente le due parti del quinto motivo.
100
A tale riguardo, si deve ricordare che il principio della certezza del diritto, che fa parte dei principi generali del diritto
dell’Unione, esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati
possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (v., in tal senso,
sentenze 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑569, punto 20; 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I‑4405, punto 79, nonché 18 novembre 2008, causa C‑158/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8507,
punto 67).
101
Quanto all’argomentazione presentata a sostegno del quinto motivo, si deve osservare che il Tribunale, al punto 301 della
sentenza impugnata, ha ricordato che, sulla base delle stime effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], l’importo dell’aiuto doveva essere
compreso tra EUR 798 milioni ed EUR 1,14 miliardi. Poiché tali cifre costituivano la forbice all’interno della quale doveva
essere determinato l’importo definitivo, il Tribunale ha dichiarato, facendo segnatamente riferimento ai punti 31‑40 della
citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che la decisione controversa conteneva le indicazioni adeguate a consentire la determinazione,
senza eccessive difficoltà, di detto importo.
102
Inoltre, va ricordato che la Corte, al punto 29 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che nessuna norma
di diritto dell’Unione impone che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile
con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
contenga elementi che permettano al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessive, tale importo (v., altresì,
sentenze 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8717, punto 25, e 12 maggio 2005, causa C‑415/03,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3875, punto 39).
103
Così, il Tribunale, ai punti 302 e 303 della sentenza impugnata, ha precisato che la suddetta forbice era stata determinata
sulla base delle stime fornite dalle autorità francesi nel corso del procedimento amministrativo e che, non essendo tale Stato
membro stato in grado di procedere ad un calcolo esatto del vantaggio di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato a titolo
del regime fiscale di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a fondarsi sui dati così comunicati.
104
In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 305 della sentenza impugnata, che la decisione controversa
non violava il principio della certezza del diritto.
105
Da tali considerazioni deriva che né la Repubblica francese né la [OSCURATO:PERSONA] possono invocare il suddetto principio al
fine di ostacolare la restituzione di un aiuto illegale (v. sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11137, punto 104).
106
Pertanto, il Tribunale ha legittimamente dichiarato che la decisione controversa non è viziata da illegittimità per essersi
limitata a menzionare una forbice indicativa con riferimento all’importo dell’aiuto da recuperare.
107
Peraltro, dai punti 301‑305 della sentenza impugnata emerge che quest’ultima non è viziata da un difetto di motivazione neppure
per quanto riguarda la valutazione del motivo vertente su una violazione del principio della certezza del diritto, quale sollevato
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese.
108
Il quinto motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione non può essere accolto e, pertanto, quest’ultima
va integralmente respinta.
Sulle spese
109
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA]
ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. La Repubblica francese sopporterà
le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
3)
La Repubblica francese sopporta le proprie spese.
Firme
1
? Lingua processuale: il francese