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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22186/2026

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he XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato ex tuncla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, lamentando la mancata valutazionedella subordinata istanza di detenzione domiciliare; rilevato che il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse,avendo il condannatoterminato l'espiazione della pena cui era legata la misura alternativa revocata, fatto cheriverbera sul presente ricorso;considerato, invero, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronunciaadottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla basedell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata;ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza edella attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato nonsolo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U,11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv.202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976);rilevato pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, a dettadeclaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse alladecisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causanon imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione per espiazione della pena,non configura un’ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna delricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria afavore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv.282549; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225);ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato ex tuncla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, lamentando la mancata valutazionedella subordinata istanza di detenzione domiciliare; rilevato che il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse,avendo il condannatoterminato l'espiazione della pena cui era legata la misura alternativa revocata, fatto cheriverbera sul presente ricorso;considerato, invero, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronunciaadottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla basedell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata;ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza edella attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato nonsolo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U,11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv.202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976);rilevato pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e, a dettadeclaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse alladecisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, derivante da causanon imputabile al ricorrente, come la successiva scarcerazione per espiazione della pena,non configura un’ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna delricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria afavore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv.282549; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225);ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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