CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N.A.S. s. p . a . – [OSCURATO:PARTITA_IVA] / c.f. 8 0 2 08 450587 - in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notarCastellini del 24.2.2016, elettivamente domiciliatain Roma, alla v ia in Arcione , n. 7 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro D’[OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:SOCIETA] e CURATORE del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 3275– 10 . 4 /1 8 . 5 . 201 7 della Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 3.10.2007 l’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’ “A.N.A.S.” [OSCURATO:SOCIETA] che aveva su incarico della convenuta provveduto al collaudo statico – in corso d’opera e definitivo – delle opere in cemento armato e in cemento armato precompresso nell’ambito dei lavori di costruzione della strada di collegamento tra l’autostrada Salerno –[OSCURATO:PERSONA] e la s.s. n. 585 (cfr. ricorso, pag. 16). [OSCURATO:SOCIETA] che il suo compenso era rimasto insoluto. Chiedeva condannarsi la convenuta a pagargli la somma di euro 45.309,71, oltre c.p.a. e i.v.a. ed al netto della r.a., con gli interessi dal 16.4.2007 ovvero della diversa data ritenuta di giustizia(cfr. ricorso, pag. 16). 2.Si costituiva l’ “A.N.A.S.” [OSCURATO:SOCIETA], pregiudizialmente, con riferimento alle attività svolte dall’attore in epoca antecedente al 26.7.1995, per la declaratoria del difetto di giurisdizione dell’adito G.O., siccome munito di giurisdizione il G.A.(cfr. ricorso, pag. 16). [OSCURATO:SOCIETA], nel merito, per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Si costituiva, chiamata in causa dalla convenuta, la “COTEA – [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 4.Con sentenza n . 2 233 /201 1 i l Tribunale di Roma accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava la convenuta a pagare all’attore la somma di euro 45.309,71, oltre accessori di legge ed interessi legali. 5.Proponeva appello l’ “A.N.A.S.” [OSCURATO:SOCIETA] l’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio. [OSCURATO:SOCIETA] la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.(incorporante la “COTEA –[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.).6.L’ “A.N.A.S.” attendeva alla riassunzione del giudizio interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] costituiva l’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio. Non si costituiva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 7.Con sentenza n. 3275/2017 la Corted’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziavala corte , in ordine al primo motivo d’appello, che era senz’altro munita di giurisdizione. Evidenziavasegnatamente che il diritto al compenso doveva essere valutato alla data del 4.5.2006, dì in cui la prestazione professionale si era conclusa con l’emissione del certificato di collaudo definitivo; che a tal ultima data l’ “A.N.A.S.” si era già trasformata in ente pubblico economico, cosicché, “non trattandosi più di Amministrazione dello Stato”(così sentenza d’appello, pag. 7), al momento della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado non si prospettava la giurisdizione del G.A. Evidenziavala corte che era senz’altro inammissibile il terzo motivo d’appello. Evidenziava invero che il terzo motivo non si conformava ai requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis(cfr. sentenz a d’appello, pag. 10 ) . Evidenziava segnatamente che l’appellante si era limitata adaddurre l’ “ error in iudicando” nella parte in cui il tribunale aveva reputato applicabili le tariffe degli ingegneri e non invece i parametri stabiliti nelle deleghe di collaudo n. 127 del 4.3.1991 e n. 1862 del 16.2.1993, ma non aveva indicato il diverso ammontare del compenso spettante all’appellato sulla scorta delle medesime deleghe né aveva indicato in base a quale computo l’importo di euro 45.309,71 sarebbe stato da reputar errato per eccesso(cfr. sentenza d’appello, pag. 11 ) . 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’“A.N.A.S.” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]Antonio non ha svolto difese. Parimenti non ha svolto difese il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 9.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1 della legge n. 432 del 4.7.1994 e dell’art. 10, 2° co., del d.lgs. n. 143 del 26.2.1994; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la sussistenza della giurisdizione del G.O. pur con ri ferime nto alle prestazioni rese dall’ingegner D’Antonio antecedentemente alla trasformazione dell’ “A.N.A.S.” in ente pubblico economico(cfr. memoria, pag. 10). Deduce che le pronunce di questa Corte n. 12884/2010 e n. 1832/2011, citate dalla corte d’appello, non sono riferibili al caso de quo(cfr. ricorso, pag. 22). Deduce in particolare che il diritto al compenso è sorto al momento del perfezionamento dell’accordo intercorso tra le parti, ossia in data 16.2.1993, con la delega n. 1862 (cfr. ricorso, pag. 2 3 ) , sicché per l’attività di collaudo svolta antecedentemente al 26.7.1995, dì della sua trasformazione in ente pubblico economico, sarebbe stata da dichiarar e la giurisdizione del G.A. (cfr.ricorso, pag. 23; cfr. memoria, pag. 10); che tantosi sarebbe dovuto dichiarare giusta il disposto dell’art. 1 della legge n. 432/1994, secondo cui le controversie di lavoro del personale degli enti pubblici economici sono devolute alla giurisdizione del G.A. anche se promosse successivamente alla trasformazione in “E.P.E.”, qualora si riferiscano al periodo lavorativo anteriore (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce per altro verso, in ordine al rilievo di inammissibilità del primo motivo d’appello, che alla stregua dei pattuiti criteri di liquidazione del compenso, contemplanti unicamente il rimborso delle diarie e delle spese, sarebbe stato onere della controparte specificare e documentare, mercé allegazione delle cosiddette “pezze d’appoggio”,“il rimborso di quanto sostenuto” (c osì ricorso, pag. 25). 11.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 12. Si premette che la Corte di Roma, allorché non ha inteso dar seguito al primo motivo d’appello, con il quale si era,a censura del primo dictum, reiterato il difetto di giurisdizione del G . O ., ha ulteriormente puntualizzato – puntualizzazione ancorché successiva nondimeno destinata a rivestire valenza pregiudiziale rispetto al passaggio motivazionale svolto in precedenza (e che dapprima si è riferito)in ordine allo stesso motivo d’appello -che il primo motivo di gravameera altresì inammissibile, siccome l’appellante né aveva specificato, conformemente al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ., le attività svolte in epoca antecedente alla sua trasformazione in ente pubblico economico dall’ingegner D’Antonio néaveva indicato il margine di riduzione del compenso correlato alla addotta giurisdizione del G.A.(cfr. sentenza d’appello, pag. 8 ) .13.Ebbene il surriferito passaggio motivazionale, integrante evidentemente in parte quaun’autonoma “ratio decidendi”, non è stato con riferimento al primo profilo specificamente censurato. Ben vero, questa Corte spiega che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). Più esattamente, non è bastevole ai fini della compiuta censura di siffatta autonoma “ratio” che l’ “A.N.A.S.” abbia addotto che non le era stato possibile indicare il margine di decurtazione del compenso correlato al parziale difetto di giurisdizione, giacché controparte non aveva provveduto a specificare e documentare, mercé allegazione delle “pezze d’appoggio”, quanto dovutogli per diarie maturate e spese sostenute(cfr. ricorso, pag. 25; cfr. memoria, pag. 11). Infatti, la ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso addurre di aver provveduto, contrariamente all’affermazionedella corte di merito, a specificare con il primo motivo d’appello -specificazione cui certo ben avrebbe potuto attender e ai fini delprefigurato parziale difetto di giurisdizione – pur le singole attività espletate dall’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio in epoca antecedenteal 26.7.1995. 14. In questo quadro l’incompiuta formulazione della censura si connota propriamente come tale alla luce dell’indicazione di cui alla pronuncia(ben vero, richiamata dalla stessa ricorrente: cfr. ricorso, pag. 24) n. 1624 del 27.1.2005 delle sezioni unite di questa Corte(secondo cui, in materia di impiego pubblico privatizzato, tenuto conto del discrimine temporale fissato, con riferimento alla data del 30 giugno 1998, per il passaggio delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice ordinario, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali, tenuto conto della circostanza che il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione deve individuarsi nello svolgimento della prestazione lavorativa durante l’unità di tempo assuntaa base di tale periodicità, con il conseguente rifluire di ogni questione attinente all’entità di tale compenso in una questione attinente alla fase del rapporto di lavoro in cui si colloca la cadenza periodica di riferimento). 15. In questo quadro, segnato - si ribadisce - dall’incompiuta formulazione della censura afferente alla “ratio” mercé la quale il motivo d’appello attinente alla giurisdizione è stato reputato inammissibile, non esplica, inoltre , diretta valenza la puntualizzazione operata da questa Corte con l’ordinanza n. 13456 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (richiamata in memoria – pag. 9 - dalla ricorrente, in una fattispecie che parimenti ha opposto l’ “A.N.A.S.” al l’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio), puntualizzazione secondo cui, in tema di appalti pubblici, ilmomento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile in tema di diritto al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell’incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 cod.civ., come integrata da eventuali normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento.Invero,alla vicenda definita da questa Corte con l’ordinanza summenzionata è rimasta estranea qualsivoglia pregiudiziale questio ne in materia di giurisdizione (nella vicenda di cui alla cita ta ordinanza “con unico articolato motivo la difesa erariale per [OSCURATO:SOCIETA]. [aveva dedotto] violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss. R.D. n. 350/1895, dell'art. 210 d.P.R. n. 554 del 1999 e dell'art. 2230 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”; più esattamente l’ “[OSCURATO:SOCIETA]. aveva negato il compenso in quanto, al conferimento della delega al collaudo, il 22 maggio 1991, essa sì rilevante ai fini della compensabilità dell'attività svolta —di contro a quanto ritenuto nel giudizio di merito —, l'ingegner D'Antonio era ancora in servizio e risultava applicabile allo stesso la disciplina che, anteriore al 6 marzo 1994, data di entrata in vigore della legge n. 109 del 1994 di previsione di un incentivo economico per gli incarichi di collaudo, stabiliva, solamente, la liquidazione di diarie e spese viaggio). Si soggiunge che pur alle vicende definite – con il rigetto del ricorso dell’ “A.N.A.S.” -dalla sezione lavoro di questa Corte con l e ordinanz e n. 7316/2023, n. 8192/2023, n. 7307/2023, n. 7690/2023 e n. 7316/2023 (richiamat e in memoria – pag. 9 - dalla ricorrente) è rim a sta estranea qualsivoglia pregiudiziale questione in materia di giurisdizione. 16.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del (previgente)art. 342 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362, 1366, 1367, 2233 e 2697 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce, per un verso, che la corte d’appello e prima ancora il tribunale non hanno tenuto conto, in violazione dei principi di ermeneutica contrattuale, che il compenso spettante all’ingegner D’Antonio è da determinare non già in base alle tariffe professionali bensì conformemente a quanto indicato e concordemente pattuito nella delega di collaudo n. 1862/1993, delega a sua volta integrativa della precedente delega di collaudo n. 127/1991, nella delega successiva espressamente richiamata (cfr. ricorso, pag. 27) ; che invero l’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio, all’epoca dipendente “A.N.A.S.”, era stato incaricato di sostituire altro membro della commissione affidataria del collaudo, destinatario a sua volta della delega n. 127/1991 (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce segnatamente che l’accettazione da parte dell’ingegner D’Antonio della delega di collaudo giustifica l’operatività dei criteri di pagamento nella medesima delega indicati (cfr. ricorso, pagg. 29 –30). Deduce, per altro verso, che la corte d’appello ed ancor prima il tribunale hanno erroneamente assoggettato il rapporto alla disciplina di cui all’art. 210 del d.P.R. n. 554/1991, articolo che per i compensi spettanti ai collaudatori estranei all’organico della stazione appaltante rimanda alle tariffe degli ingegneri e degli architetti (cfr. ricorso, pagg. 27- 28 ) . Deduce segnatamente che siffatta disposizione regolamentare è inapplicabile nella specie, siccome successiva al conferimento dell’incarico di collaudo all’ingegner D’Antonio (cfr. ricorso, pag. 28). Deduce quindi,in questo quadro, che ha errato la Corte di Roma ad opinare per il difetto di specificità del terzo motivo d’appello. 17.Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. 18.Il secondo m ezzo di impugnazione è evidentemente volto a censurare l’affermazione di genericità edi aspecificità del terzo motivo d’appello operata, a mente dell’art. 342 co. proc. civ., dalla corte distrettuale.19. Ebbene, q uesta Corte spiega che i l principio di “ autosufficienza ” del ricorso per cassazione -che rinviene la propria ragion d ’ essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. p roc . c iv ., conseguente alla mancata declaratoria[nella specie, alla declaratoria] di nullità dell ’ atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte [nella specie, formulati da essa ricorrente già appellante]; invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di “autosufficienza”di esso (cfr. Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29495; Cass. sez. lav. (ord.) 4.2.2022, n. 3616; Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”; Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22880 . Vedasi anche Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato c he il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del28 ottobre 2021 -non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure). 20.Su tale scorta si evidenzia nella specie che la ricorrente non ha per nulla provveduto, così come avrebbe dovuto in ossequio alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1°co. dell’art. 366 cod. proc. civ., onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, a riprodurre più o meno testualmente ilterzo motivo d ell’appello esperito innanzi alla Corte di Roma (in particolare non soccorrono né le pagg. 2 –15del ricorso , ove è riprodotto il testo della sentenza d’appello in questa sede impugnata, né le ulteriori prospettazionidel ricorso e segnatamente il tenore del secondo motivo). 21.Si impone un’ulteriore notazione. È fuor di dubbio che i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d’opera intellettuale sono dettati dall’art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l’accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali; cosicché il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass.(ord.) 29.12.2011, n. 29837; Cass. 23.5.2000, n. 6732). 22.E tuttavia non può non rimarcarsi che il ricorso ed in particolare il secon do motivo difettano di specificità ed “autosufficienza” pur con riferimento ad un ulterioreprofilo.Più esattamente non è stata fornit a rappresentazione specifica ed “autosufficiente” propriamente dell’atto di accettazione, da parte dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA]Antonio, del criterio di determinazione del compenso di cui alle deleghe di collaudo n. 127/1991 e n. 1682/1993, sì che possa postularsi che il compenso sia stato pattiziamente determinato ovvero che si fosse “in presenza di un diverso e preciso accordo” (così ricorso, pag. 28; così memoria, pag. 14. Cfr. Cass. sez. un. n. 8950/2022. Già il primo giudice aveva disatteso “le deduzioni di parte convenuta circa la determinazione convenzionale del compenso dei collaudatori, atteso (…) che nulla si prevede in quella sede sul compenso dei collaudatori (…) ”: così sentenza d’appello, pag. 2). 23.In questi termini è innegabilmente vano pur il rilievo finale veicolato dal mezzo in disamina, per certi versi sovrapponibile a quello veicolato infine dal primo mezzo (a censura della ritenuta inammissibilità del primo motivo d’appello). Ossia il rilievo secondo cui essa s.p.a. ricorrente in nessun modo avrebbe potuto determinare il quantumdel compenso spettante all’ingegner D’Antonio sulla scorta del criterio indicato nella delega di collaudo, siccome sarebbe stato onere della controparte richiedere e documentare le spese sostenute (cfr. ricorso, pag. 33). 24. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese di lite va assunta. Invero, si è anticipato che [OSCURATO:PERSONA]Antonio ed il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.non hanno svolto difese. 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, “A.N.A.S.” s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica