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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44985/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.

Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, per il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o rigettarsi il medesimo; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 5 T.U.

Stup.).

2. Essa viene impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari che denuncia la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in merito alla operata riqualificazione giuridica del fatto.

Il Tribunale, infatti, a fronte di una contestazione che ascriveva il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4 T.U.

Stup., ha ritenuto di qualificare il fatto ai sensi del comma 5 del citato articolo; ma ciò ha fatto con motivazione apparente, perché priva dei requisiti minimi di coerenza e di plausibilità e peraltro caratterizzato da contraddizioni logiche evidenti.

La ritenuta 'scarsa e rudimentale organizzazione dell'attività delittuosa' urta con la disponibilità di due cellulari e di 3.610 euro; l'esclusione dell'inserimento dell'imputato in un complesso sistema delittuoso non si confronta con il fatto che questi è gravato da recidiva specifica e infraquinquennale.

Con un secondo motivo lamenta la erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la decisione del Tribunale è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione con specifico riferimento alla quantità di droga in questione, utili al confezionamento di 2.972 dosi di hashish e di 29 dosi di cocaina.

Il dato ponderale è stato eluso dal Tribunale.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza anche il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando il vizio di motivazione in ordine alla pena applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile.

In primo luogo, va escluso che una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere fatta oggetto di ricorso per violazione di legge concretizzata dalla totale assenza di motivazione (intesa come comprensiva della ipotesi di motivazione apparente).

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'orientamento che riteneva ammissibile, alla stregua di tale disposizione, il ricorso per cassazione per l'ipotesi di violazione di legge concretata dalla mancanza o apparenza della motivazione, non è stato ritenuto fondato da Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che denuncia tale peculiare ipotesi di violazione di legge solo con riferimento alle statuizioni estranee al patto.

Merita quindi di essere esaminato unicamente il motivo con il quale si lamenta la qualificazione giuridica del fatto.

Per quanto lo stesso ricorrente rammenti che in considerazione del rito prescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), l'argomentazione espone chiaramente valutazioni degli elementi fattuali.

D'altro canto, la fattispecie in parola è caratterizzata da una struttura elastica che difficilmente rende evidente, nei termini pretesi per il caso della sentenza di patteggiamento, l'erroneità della qualificazione giuridica.

Non a caso il ricorrente mostra di ritenere che il dato ponderale (e la diversità di tipologia delle sostanze rinvenute) dia di per sé evidenza di quella erroneità, non considerando adeguatamente la prescrizione interpretativa (che pure rammenta) impartita dalle Sezioni Unite, per la quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076).

La stessa prospettazione di una erronea valutazione da parte del giudice del grado di complessità della organizzazione dell'attività delittuosa alla stregua della non condivisa considerazione del possesso di bilancini di precisione, della considerevole somma di denaro e dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], attesta il superamento del limite entro il quale può essere prospettata la errata qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento.

2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Sono già stati rammentati i limiti imposti al ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti esula da quei limiti.

Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Foggia; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, per il [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o rigettarsi il medesimo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 5 T.U. Stup.). 2. Essa viene impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari che denuncia la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in merito alla operata riqualificazione giuridica del fatto. Il Tribunale, infatti, a fronte di una contestazione che ascriveva il reato di cui all'art. 73, co. 1 e 4 T.U. Stup., ha ritenuto di qualificare il fatto ai sensi del comma 5 del citato articolo; ma ciò ha fatto con motivazione apparente, perché priva dei requisiti minimi di coerenza e di plausibilità e peraltro caratterizzato da contraddizioni logiche evidenti. La ritenuta 'scarsa e rudimentale organizzazione dell'attività delittuosa' urta con la disponibilità di due cellulari e di 3.610 euro; l'esclusione dell'inserimento dell'imputato in un complesso sistema delittuoso non si confronta con il fatto che questi è gravato da recidiva specifica e infraquinquennale. Con un secondo motivo lamenta la erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la decisione del Tribunale è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione con specifico riferimento alla quantità di droga in questione, utili al confezionamento di 2.972 dosi di hashish e di 29 dosi di cocaina. Il dato ponderale è stato eluso dal Tribunale. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza anche il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando il vizio di motivazione in ordine alla pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile. In primo luogo, va escluso che una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. possa essere fatta oggetto di ricorso per violazione di legge concretizzata dalla totale assenza di motivazione (intesa come comprensiva della ipotesi di motivazione apparente). Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'orientamento che riteneva ammissibile, alla stregua di tale disposizione, il ricorso per cassazione per l'ipotesi di violazione di legge concretata dalla mancanza o apparenza della motivazione, non è stato ritenuto fondato da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione che denuncia tale peculiare ipotesi di violazione di legge solo con riferimento alle statuizioni estranee al patto. Merita quindi di essere esaminato unicamente il motivo con il quale si lamenta la qualificazione giuridica del fatto. Per quanto lo stesso ricorrente rammenti che in considerazione del rito prescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), l'argomentazione espone chiaramente valutazioni degli elementi fattuali. D'altro canto, la fattispecie in parola è caratterizzata da una struttura elastica che difficilmente rende evidente, nei termini pretesi per il caso della sentenza di patteggiamento, l'erroneità della qualificazione giuridica. Non a caso il ricorrente mostra di ritenere che il dato ponderale (e la diversità di tipologia delle sostanze rinvenute) dia di per sé evidenza di quella erroneità, non considerando adeguatamente la prescrizione interpretativa (che pure rammenta) impartita dalle Sezioni Unite, per la quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076). La stessa prospettazione di una erronea valutazione da parte del giudice del grado di complessità della organizzazione dell'attività delittuosa alla stregua della non condivisa considerazione del possesso di bilancini di precisione, della considerevole somma di denaro e dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], attesta il superamento del limite entro il quale può essere prospettata la errata qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento. 2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Sono già stati rammentati i limiti imposti al ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti esula da quei limiti. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
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