CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata, chiedeva il dissequestro e la restituzione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via Bach, n. 4, descritto in catasto al foglio 20, particella 1557, che era stato oggetto di provvedimento di sequestro e confisca emesso, ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 e 416-bis, settimo comma, cod. pen., nei confronti del figlio dell'istante, [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza del fatto che costui era stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione camorristica, riciclaggio reimpiego e interposizione fittizia nella titolarità di beni e valori. [OSCURATO:PERSONA] affermava che l'immobile era di sua proprietà, perché il contratto in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] risultava averlo acquistato era soggettivamente simulato e, in realtà, proprio [OSCURATO:PERSONA] era stata la vera acquirente del bene. 2. Con ordinanza datata 11 maggio 2022, la Corte d'appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, ritenendo non provata la situazione giuridica vantata, poiché l'immobile risultava formalmente intestato al figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e non era stata prodotta alcuna evidenza che potesse suffragare l'ipotesi prospettata, ovvero che l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] integrasse un negozio simulato e che [OSCURATO:PERSONA] fosse la reale acquirente e proprietaria del bene. Il giudice dell'esecuzione riteneva irrilevante che l'istante avesse contratto un mutuo al fine di pagare l'esecuzione di lavori edilizi eseguiti sull'immobile. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e procedurale, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 e seguenti cod. proc. pen. e 12-sexies legge n. 356 del 1992. La difesa sostiene che il provvedimento sia contrario ai dati documentali, dai quali dovrebbe evincersi che l'intestazione del bene confiscato in capo a [OSCURATO:PERSONA] è fittizia, poiché in realtà il bene sarebbe appartenente a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare e valutare la documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare che il bene oggetto del provvedimento ablatorio era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso, riguardanti rispettivamente violazione di legge e vizi di motivazione, sono manifestamente infondati, quindi inammissibili. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi la legittima titolarità di un bene confiscato, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Sez. 6, sentenza n. 37025 del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento della Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, ora impugnato, risulta rispettoso dei principi che regolano la materia e spiega congruamente che [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito gli elementi dimostrativi della tesi che propugna, secondo la quale il bene confiscato sarebbe di proprietà della stessa, in quanto reale acquirente del bene, mentre il figlio [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe acquistato solo apparentemente, in virtù di un accordo simulatorio. L'approdo cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione risulta sorretto da adeguata motivazione, dalla quale emergono le ragioni in base alle quali è stato ritenuto, per un verso, che non sia stata fornita la prova di quanto sostenuto dalla ricorrente, ed è stato affermato, per altro verso, che sussistono tutti gli elementi per ritenere che il vero acquirente del bene sia stato proprio il soggetto che ne risultava proprietario, cioè [OSCURATO:PERSONA]. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen