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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44983/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MORCHID Ossama ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Vercelli, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi generici, oltre che non scanditi da un necessario confronto con le ragioni della decisione censurata, esposte al contrario in maniera congrua, logica e non contraddittoria dai giudici del gravame (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui presupposti di applicabilità dell'art. 56, comma 3, cod. pen., sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535, in cui si è precisato che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa, proprio in fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria; sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer, Rv. 271435, in cui si è precisato che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento; sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Natalizio, Rv. 272677; sul diniego delle generiche e relativo onere motivazionale, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente D E Pos TATA [OSCURATO:PERSONA] enia 5 rrao [OSCURATO:PERSONA] L I \ 2 25 N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione MORCHID Ossama ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Vercelli, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di tentato furto aggravato (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi generici, oltre che non scanditi da un necessario confronto con le ragioni della decisione censurata, esposte al contrario in maniera congrua, logica e non contraddittoria dai giudici del gravame (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui presupposti di applicabilità dell'art. 56, comma 3, cod. pen., sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535, in cui si è precisato che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa, proprio in fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria; sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, Mayer, Rv. 271435, in cui si è precisato che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento; sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, Natalizio, Rv. 272677; sul diniego delle generiche e relativo onere motivazionale, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente D E Pos TATA [OSCURATO:PERSONA] enia 5 rrao [OSCURATO:PERSONA] L I \ 2 25 N
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