CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato: - è generico, laddove prospetta una ricostruzione del fatto diversa da quella posta a base della decisione (l'imputato ha declinato false generalità, ha riferito di non avere con sé la patente di guida dimenticata a casa, è stato sottoposto a un controllo nella banca data in uso alle forze di polizia e solo "all'ennesima richiesta degli operanti" ha fornito la propria carta di identità); - è manifestamente infondato, poiché il reato di cui all'art. 495 cod. pen. si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale e non la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato non vale ad escluderne l'integrazione (Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Dell'Orno, Rv. 282650); - considerato che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche e la eccessiva severità della pena, è manifestamente infondato, poiché tocca punti della decisione su cui il giudice di merito gode di potere discrezionale, che, nella specie, ha esercitato fornendone adeguata motivazione (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec