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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42046/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata, porto d'arma e furto aggravato per cui, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta altresì la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicandogli altresì le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale;

2. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta di concordato formulata dalle parti con la rinuncia dell'imputato, presente, ai motivi di appello sulla responsabilità, ha ritenuto la continuazione tra l'episodio oggetto del processo e i reati già giudicati con sentenza del 4.2.2020 della medesima Corte di Appello reggina, applicando, per questi ultimi, un aumento di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa sulla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa inflitta in primo grado così pervenendo alla pena complessiva di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa per tutti i fatti ritenuti in continuazione;

3. ricorrono in cassazione, con due distinti ricorsi, i difensori del Cilione lamentando, rispettivamente: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge: rileva l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel calcolo della pena da aumentare per la continuazione riconosciuta con i fatti giudicati con la precedente sentenza; segnala che la pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa è stata aumentata di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa per i reati di cui alla sentenza del 4.2.2020 avendo la Corte spiegato che tale aumento era da intendersi così determinato a séguito della riduzione per la scelta del rito; rileva, tuttavia, che la pena detentiva comminata con la sentenza precedente era di anni 3 di reclusione aumentata sino ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e ridotta ad anni 3 per la scelta del rito; sottolinea che l'errore sopra indicato è certamente suscettibile di essere denunziato e rilevato in sede di legittimità; 3.1.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: segnala come la motivazione sia carente ove la Corte non ha motivato circa l'entità dell'aumento di anni 1 e mesi 4 di reclusione come invece avrebbe dovuto alla luce della entità dell'aumento operato sulla pena-base e che non lo esonerava dal dare conto dei criteri utilizzati e delle ragioni della sua decisione; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 599bis e 130 cod. proc. pen.: rileva, in termini non dissimili a quanto esposto nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. lana, che la pena detentiva irrogata nel precedente giudizio era pari ad anni 3 di reclusione risultando perciò errata la affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata; rileva che si tratta di errore immediatamente percepibile ed emendabile attraverso il ricorso per cassazione anche nei confronti di sentenza resa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen.; 3.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen.: rileva il difetto di motivazione sull'entità dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla pena base;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità dei ricorsi; ribaditi i limiti di ricorribilità in cassazione rispetto alle sentenze rese ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. segnala l'irrilevanza dell'erroneo riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 4.2.2020 e, per altro verso, come l'obbligo di motivazione sia congruamente assolto dando conto delle ragioni per l'accoglimento dell'accordo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Quanto al presunto errore in cui sarebbe caduta la Corte di Appello nel calcolare l'aumento di pena per la condanna inflitta con la sentenza del 4.2.2000, è sufficiente, infatti, far riferimento alla motivazione della sentenza impugnata per avere contezza che il riferimento operato a pag. 4, terzo capoverso, non è alla pena irrogata al Cilione con la sentenza del 4.2.2020 ma all'aumento operato sulla condanna oggetto del giudizio di appello in relazione a quella del 4.2.2020 e che è stato determinato in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa in piena conformità al concordato; il dato letterale è assolutamente chiaro e milita in tal senso avendo i giudici reggini individuato la pena "così determinata: aumento di anni 1 mesi 4 di reclusione Euro 500 di multa per i reati di cui alla sentenza 4.2.2020 (pena già così ridotta per la scelta del rito da quella originaria di anni 1 mesi 6 di Euro 500 per la rapina, aumentata di mesi 6 ed Euro 250 per il furto) ..."; anche la indicazione contenuta tra parentesi, infatti, non è riferita alla pena inflitta con la sentenza, ma alla entità dell'aumento che, correttamente, era stato ridotto di un terzo per la scelta del rito, con la conseguenza per cui anni 2 di reclusione ed Euro 750 Euro di multa, con la riduzione "secca" di un terzo, divengono anni 1 e mesi 4 ed Euro 500 di multa che, sommati alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa inflitta per i fatti per cui si procede, corrisponde alla pena complessiva concordata dalle parti nella misura di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa.

Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comnna quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non essendo ravvisabile ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili è ricorsi e condanna ifricorrent2a1 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 24.9.2021 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata, porto d'arma e furto aggravato per cui, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta altresì la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicandogli altresì le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; 2. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la richiesta di concordato formulata dalle parti con la rinuncia dell'imputato, presente, ai motivi di appello sulla responsabilità, ha ritenuto la continuazione tra l'episodio oggetto del processo e i reati già giudicati con sentenza del 4.2.2020 della medesima Corte di Appello reggina, applicando, per questi ultimi, un aumento di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa sulla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa inflitta in primo grado così pervenendo alla pena complessiva di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa per tutti i fatti ritenuti in continuazione; 3. ricorrono in cassazione, con due distinti ricorsi, i difensori del Cilione lamentando, rispettivamente: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge: rileva l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel calcolo della pena da aumentare per la continuazione riconosciuta con i fatti giudicati con la precedente sentenza; segnala che la pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa è stata aumentata di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa per i reati di cui alla sentenza del 4.2.2020 avendo la Corte spiegato che tale aumento era da intendersi così determinato a séguito della riduzione per la scelta del rito; rileva, tuttavia, che la pena detentiva comminata con la sentenza precedente era di anni 3 di reclusione aumentata sino ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e ridotta ad anni 3 per la scelta del rito; sottolinea che l'errore sopra indicato è certamente suscettibile di essere denunziato e rilevato in sede di legittimità; 3.1.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 133 cod. proc. pen. e vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: segnala come la motivazione sia carente ove la Corte non ha motivato circa l'entità dell'aumento di anni 1 e mesi 4 di reclusione come invece avrebbe dovuto alla luce della entità dell'aumento operato sulla pena-base e che non lo esonerava dal dare conto dei criteri utilizzati e delle ragioni della sua decisione; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 599bis e 130 cod. proc. pen.: rileva, in termini non dissimili a quanto esposto nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. lana, che la pena detentiva irrogata nel precedente giudizio era pari ad anni 3 di reclusione risultando perciò errata la affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata; rileva che si tratta di errore immediatamente percepibile ed emendabile attraverso il ricorso per cassazione anche nei confronti di sentenza resa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen.; 3.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen.: rileva il difetto di motivazione sull'entità dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla pena base; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità dei ricorsi; ribaditi i limiti di ricorribilità in cassazione rispetto alle sentenze rese ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. segnala l'irrilevanza dell'erroneo riferimento alla pena inflitta con la sentenza del 4.2.2020 e, per altro verso, come l'obbligo di motivazione sia congruamente assolto dando conto delle ragioni per l'accoglimento dell'accordo. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Quanto al presunto errore in cui sarebbe caduta la Corte di Appello nel calcolare l'aumento di pena per la condanna inflitta con la sentenza del 4.2.2000, è sufficiente, infatti, far riferimento alla motivazione della sentenza impugnata per avere contezza che il riferimento operato a pag. 4, terzo capoverso, non è alla pena irrogata al Cilione con la sentenza del 4.2.2020 ma all'aumento operato sulla condanna oggetto del giudizio di appello in relazione a quella del 4.2.2020 e che è stato determinato in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa in piena conformità al concordato; il dato letterale è assolutamente chiaro e milita in tal senso avendo i giudici reggini individuato la pena "così determinata: aumento di anni 1 mesi 4 di reclusione Euro 500 di multa per i reati di cui alla sentenza 4.2.2020 (pena già così ridotta per la scelta del rito da quella originaria di anni 1 mesi 6 di Euro 500 per la rapina, aumentata di mesi 6 ed Euro 250 per il furto) ..."; anche la indicazione contenuta tra parentesi, infatti, non è riferita alla pena inflitta con la sentenza, ma alla entità dell'aumento che, correttamente, era stato ridotto di un terzo per la scelta del rito, con la conseguenza per cui anni 2 di reclusione ed Euro 750 Euro di multa, con la riduzione "secca" di un terzo, divengono anni 1 e mesi 4 ed Euro 500 di multa che, sommati alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa inflitta per i fatti per cui si procede, corrisponde alla pena complessiva concordata dalle parti nella misura di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comnna quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non essendo ravvisabile ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili è ricorsi e condanna ifricorrent2a1 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24.9.2021 -
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