Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02309/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catania, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catania, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'interessato ha dedotto, con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen., per vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. avendo la Corte di appello dedotto la genericità dei motivi contenuti nell'atto di appello.

Deduce il ricorrente che tale atto contiene specifiche censure relative: alla carenza probatoria in ordine alla sussistenza del reato contestato; all'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato.

2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 4

I. 110/75 avendo la Corte di appello, con la declaratoria di inammissibilità, impedito l'esame nel merito delle censure relative alla configurabilità del reato contestato, violando i principi consolidati in materia di "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere.

Deduce il ricorrente che l'atto di appello solleva specifiche questioni relative alla mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza di giustificato motivo, alle modalità del controllo e dell'accertamento, alla valutazione delle circostanze concrete del fatto.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Deduce il ricorrente che la sentenza di primo grado non presenta una motivazione particolarmente articolata che richieda censure di corrispondente specificità, rendendo manifestamente illogica la dichiarazione di inammissibilità.

2.4. Con un quarto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa riprendendo sostanzialmente quanto rilevato già nel primo motivo.

Deduce il ricorrente che l'atto di appello contenga censure chiaramente identificabili e meritevoli di esame nel merito.

2.5. Con un quinto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per questioni relative alla prescrizione del reato.

Deduce il ricorrente il decorso di oltre sette anni dalla commissione del fatto, essendo la data del commesso reato quella del 10 agosto 2017.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il giudizio di legittimità ha il compito di verificare se la decisione del giudice d'appello ha bene applicato norme sostanziali o processuali espressamente sanzionate e se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune da vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorato in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità.

Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è la sentenza.

La normativa che indica i contenuti (ed i limiti) della cognizione del giudice di legittimità si ravvisa nella norma di cui all'art. 609 comma 1 cod. proc. pen., ovvero i "motivi" proposti (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (dep. 21/03/2014) Rv. 259456).

2.1. La Corte di cassazione ha anche ribadito che, quando delibera l'inammissibilità dell'appello, il giudice del secondo grado di merito deve dar conto specifico della sussistenza, nel caso concreto, e quindi confrontandosi puntualmente con quel determinato atto di impugnazione, di una delle ragioni indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. 3.

Nel caso che ci occupa, la lettura dell'atto di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 3/6/2020 depone in tal senso avendo il ricorrente, nel suddetto atto di appello, dedotto motivi assolutamente generici e aspecifici in quanto limitatosi a dedurre la carenza probatoria e l'eccessività della pena inflitta senza esplicitare le ragioni in fatto e in diritto fondanti tali doglianze.

3.1. Il ricorso contrasta tali deduzioni con argomentazioni altrettanto generiche e prive di un reale contenuto confutativo, richiamando imprecisati elementi favorevoli.

4. Quanto al quinto motivo di appello, va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata (Sez. 6, Sentenza n. 45763 del 13/09/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 274152 - 01).

4.1. La riscontrata inammissibilità dell'appello ìe anche del ricorso che deduce motivi manifestamente infondati per le ragioni già esposte, non consente di rilevare le cause di estinzione del reato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catania, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Catania, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'interessato ha dedotto, con l'atto di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cinque motivi. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen., per vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. avendo la Corte di appello dedotto la genericità dei motivi contenuti nell'atto di appello. Deduce il ricorrente che tale atto contiene specifiche censure relative: alla carenza probatoria in ordine alla sussistenza del reato contestato; all'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 4 I. 110/75 avendo la Corte di appello, con la declaratoria di inammissibilità, impedito l'esame nel merito delle censure relative alla configurabilità del reato contestato, violando i principi consolidati in materia di "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti ad offendere. Deduce il ricorrente che l'atto di appello solleva specifiche questioni relative alla mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza di giustificato motivo, alle modalità del controllo e dell'accertamento, alla valutazione delle circostanze concrete del fatto. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce il ricorrente che la sentenza di primo grado non presenta una motivazione particolarmente articolata che richieda censure di corrispondente specificità, rendendo manifestamente illogica la dichiarazione di inammissibilità. 2.4. Con un quarto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa riprendendo sostanzialmente quanto rilevato già nel primo motivo. Deduce il ricorrente che l'atto di appello contenga censure chiaramente identificabili e meritevoli di esame nel merito. 2.5. Con un quinto motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per questioni relative alla prescrizione del reato. Deduce il ricorrente il decorso di oltre sette anni dalla commissione del fatto, essendo la data del commesso reato quella del 10 agosto 2017. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il giudizio di legittimità ha il compito di verificare se la decisione del giudice d'appello ha bene applicato norme sostanziali o processuali espressamente sanzionate e se è stata argomentata con una motivazione non apparente o inesistente su aspetti determinanti per la deliberazione e, altresì, immune da vizi di contraddittorietà, interna o con specifici atti probatori determinanti (considerati esistenti quando così non è o ignorato in realtà erano presenti), e di "manifesta" illogicità. Tale caratteristica della cognizione del giudice di legittimità fonda l'assunto comune, secondo il quale nel processo di legittimità "imputata" è la sentenza. La normativa che indica i contenuti (ed i limiti) della cognizione del giudice di legittimità si ravvisa nella norma di cui all'art. 609 comma 1 cod. proc. pen., ovvero i "motivi" proposti (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014 (dep. 21/03/2014) Rv. 259456). 2.1. La Corte di cassazione ha anche ribadito che, quando delibera l'inammissibilità dell'appello, il giudice del secondo grado di merito deve dar conto specifico della sussistenza, nel caso concreto, e quindi confrontandosi puntualmente con quel determinato atto di impugnazione, di una delle ragioni indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. 3. Nel caso che ci occupa, la lettura dell'atto di appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 3/6/2020 depone in tal senso avendo il ricorrente, nel suddetto atto di appello, dedotto motivi assolutamente generici e aspecifici in quanto limitatosi a dedurre la carenza probatoria e l'eccessività della pena inflitta senza esplicitare le ragioni in fatto e in diritto fondanti tali doglianze. 3.1. Il ricorso contrasta tali deduzioni con argomentazioni altrettanto generiche e prive di un reale contenuto confutativo, richiamando imprecisati elementi favorevoli. 4. Quanto al quinto motivo di appello, va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata (Sez. 6, Sentenza n. 45763 del 13/09/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 274152 - 01). 4.1. La riscontrata inammissibilità dell'appello ìe anche del ricorso che deduce motivi manifestamente infondati per le ragioni già esposte, non consente di rilevare le cause di estinzione del reato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 02309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris