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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34202/2026

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o a CATANIA il 19/05/1993 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6422/2026) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto (carenza di elemento soggettivo) risulta manifestamente infondato e riceve congrua e adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto - con argomentazione non manifestamente illogica — la sussistenza della coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari nel caso di persona che, in due distinte occasioni, nel corso della medesima giornata, è fuoriuscito dall'alloggio presso cui era ristretto, per recarsi in altro alloggio nel medesimo stabile ove si trovava altra persona (anch'egli sottoposto ad arresti domiciliari; v. sentenza impugnata, pag. 2-3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CATANIA il 19/05/1993 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6422/2026) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto (carenza di elemento soggettivo) risulta manifestamente infondato e riceve congrua e adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto - con argomentazione non manifestamente illogica — la sussistenza della coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari nel caso di persona che, in due distinte occasioni, nel corso della medesima giornata, è fuoriuscito dall'alloggio presso cui era ristretto, per recarsi in altro alloggio nel medesimo stabile ove si trovava altra persona (anch'egli sottoposto ad arresti domiciliari; v. sentenza impugnata, pag. 2-3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34202/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris