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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07552/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto in ragione sia della circostanza che l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare era stato ingiustificato e di non breve durata, sia dei precedenti specifici a carico (una evasione del 2020 e un favoreggiamento personale del 2013) di tal che la condotta deve essere considerata "abituale", e dunque ostativa all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Rilevato che il ricorrente si limita a contestare che la durata dell'evasione si sia "protratta per un significativo lasso di tempo", ma non si confronta in alcun modo con la argomentazione del Giudice di appello, in merito alla abitualità della condotta, del tutto conforme al principio secondo cui in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (da ultimo, v.

Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 - 02).

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto in ragione sia della circostanza che l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare era stato ingiustificato e di non breve durata, sia dei precedenti specifici a carico (una evasione del 2020 e un favoreggiamento personale del 2013) di tal che la condotta deve essere considerata "abituale", e dunque ostativa all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che il ricorrente si limita a contestare che la durata dell'evasione si sia "protratta per un significativo lasso di tempo", ma non si confronta in alcun modo con la argomentazione del Giudice di appello, in merito alla abitualità della condotta, del tutto conforme al principio secondo cui in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (da ultimo, v. Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 - 02). Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 07552/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris