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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 12183/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: CASTAGNA Linda, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 19/5/2021 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giovanbattista, n. a Milano il 17/2/1951; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le note aggiunte in data 3 febbraio 2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, come da conclusioni scritte depositate in udienza, in uno alla nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, ricordando che in caso diverso, ai sensi del novellato art. 573, comma 1 bis cod. proc. pen., il Collegio avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi alla competente sezione civile della Cassazione per il prosieguo, senza quindi pronunziare annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, rigettando l'appello della parte civile ed il ricorso per cassazione (convertito in appello) proposto dal Pubblico ministero, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 19 dicembre 2017, che aveva assolto l'imputato dai reati di estorsione, consumata e tentata, posti in continuazione (così modificata, nel corso del giudizio di primo grado, l'originaria contestazione del delitto di usura), consistente nell'avere avviato ad esecuzione, con precetto in data 12 febbraio 2010 e conseguente pignoramento, il decreto ingiuntivo esecutivo, emesso il 23 maggio 2005 anche nei confronti della odierna parte civile e da questa tardivamente opposto; tanto nella consapevolezza della "ingiustizia" sostanziale del profitto perseguito e del danno provocato, in quanto nel giudizio di cognizione conseguente alla tempestiva opposizione, proposta da altri debitori al provvedimento monitorio esecutivo, era rimasta accertata la sproporzione della clausola penale attivata dal creditore; inoltre, in separato giudizio, il Tribunale di Verona, con ordinanza n. 73/2015, dichiarava (con provvedimento non definitivo, poi ribaltato in appello) che [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva al creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 2036 del 23 maggio 2005.

2. Avverso detta sentenza la parte civile ha proposto ricorso (ai soli effetti civili, ex art. 573, comma 1, 576, comma 1, primo periodo, seconda ipotesi, cod. proc. pen.) con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, articolando in tre punti i motivi di doglianza:

2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, in relazione alla fattispecie incriminatrice, art. 629 cod. pen.), attesa la evidente ingiustizia della pretesa patrimoniale agita in giudizio ed avviata ad esecuzione con la notifica del precetto (clausola penale apposta al contratto di locazione di azienda, avente ad oggetto l'attività commerciale di bar sita in Verona alla piazza Simoni 13, di entità macroscopicamente sproporzionata, come tale riconosciuta nel giudizio civile di cognizione promosso dagli altri contraenti con la tempestiva opposizione al provvedimento monitorio adottato dal giudice civile su ricorso dell'imputato);

2.2. il medesimo vizio viene dedotto anche in riferimento alla omessa diversa qualificazione (usura per sproporzione, di cui all'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen.) del fatto contestato come estorsione, avendo chiaramente errato la Corte nell'escludere che la condotta in fatto contestata potesse qualificarsi anche come usura, attesa la evidente sproporzione della entità della clausola penale pattuita ed attivata col decreto ingiuntivo posto in esecuzione rispetto alla entità del danno da omesso o ritardato pagamento degli oneri derivanti dal contratto di locazione commerciale.

2.3. Vizi esiziali nella motivazione della sentenza impugnata quanto alla decisione assunta nel merito, dovendo ritenersi viceversa provati il tentativo ed il perfezionamento (quanto alle somme già ingiustamente percepite) del reato di estorsione; ricorre, infatti, la minaccia nell'intimare e prospettare la messa in esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente dal debitore; si è realizzato (in parte) e si pretende, comunque, di realizzare, attraverso il pignoramento, un profitto ingiusto, atteso che l'entità della clausola era macroscopicamente sproporzionata rispetto al "valore" dell'inadempimento; ricorre altresì il corrispondente danno della Castagna, costretta a subire azione esecutiva per un debito inesistente o comunque immensamente più ridotto di quanto ipotizzato dal creditore.

In ragione di questi motivi la parte civile ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

2.4. Con nota del 3 febbraio 2023, la parte civile accompagnava il deposito di un documento pervenuto alla ricorrente con il quale l'imputato insisteva nel minacciare l'integrale pretesa esecutiva di quanto oggetto di precetto.

3. All'udienza del 14 febbraio 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio decideva come da dispositivo in ragione delle seguenti argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

1.1. Quanto ad astratto interesse della parte civile alla impugnazione, in presenza della conformità "verticale" delle due pronunce assolutorie di merito, il vigente codice di rito (art. 576 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte) esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero, ma non esclude che, fuori dai casi di inammissibilità della impugnazione, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi (oggi necessariamente nella sede civile, anche in fase rescindente) il giudizio sui fatti posti a base della decisione di proscioglimento, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito (Corte cost. sent. n. 182/2021) e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima anche in fase di impugnazione.

Va, tuttavia, precisato che la suddetta impugnazione, sebbene7-) presupponga l'accertamento del fatto illecito produttivo di danno, quale logico presupposto -della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non. potrà comunque condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato (Sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Rv. 283739; Sez. 2, n. 11808 del 2022, Rv. 283377).

Si può, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due distinti profili di responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.), può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto di imputazione, ritenendolo sussistente e causalmente riconducibile alla condotta del soggetto prosciolto in sede penale.

1.2. Ciò posto in tema di astratto interesse alla impugnazione della parte civile, tuttavia, certamente infondati, in forma manifesta ed in misura palese, sono tutti i motivi di ricorso.

2. La giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, è costante nel riconoscere che "Le pretese giudiziali, o comunque quelle di cui venga prospettato l'azionamento in giudizio, possono costituire strumento di consumazione del delitto di estorsione solo se siano dirette a conseguire vantaggi strutturalmente estranei ai rapporti giuridici sui quali l'azione viene innestata.

In pratica, la pretesa giudiziale e/o il procedimento strumentale alla sua attuazione devono essere indirizzati verso scopi estranei al rapporto dedotto nella lite, in modo da rendersi strumenti di attribuzione di un profitto in alcun modo riferibile alla causa petendi ostentata in giudizio.

Si verifica allora una deviazione degli ordinari strumenti di tutela giudiziale, che vengono posti obliquamente a servizio di pretese che non sono semplicemente infondate, bensì vietate o comunque non munite di azione in sede giudiziale.

L'infondatezza della pretesa, anche quando sia consapevole e assecondata da un comportamento processuale temerario, non basta a determinare la fattispecie estorsiva, che altrimenti si dovrebbe configurare in una buona percentuale dell'intera litigiosità civile; occorre invece che l'obiettivo prefissato dall'agente sia esplicitamente vietato dall'ordinamento giuridico, così da potersi qualificare ingiusto - ai sensi dell'art. 629 c.p., per il profitto che l'agente ne ritrarrebbe" (Sez. 2, n. 5241 del 17/1/2007, n.m.).

In altri termini, la minaccia - ancorché non penalmente apprezzabile quando è legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico - diventa contra ius e, quindi, sussumibile nel paradigma del delitto di estorsione, quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per ottenere scopi in concreto non consentiti o risultati giuridicamente non dovuti, o per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia realizzando, quindi, un profitto "ingiusto" perché indebito e coartato (Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Rv. 23844; Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; conf. n. 17754/2013 Rv. 256219; n. 119/2009 Rv. 246306; n. 36942/2003 Rv. 227317; n. 39903/2004 Rv. 230139; n. 12444/1990 Rv. 214407; n. 3380/1992 Rv. 189680).

2.1. Nella fattispecie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la vicenda processuale rientrasse in una fisiologica dinamica processuale (decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente dal debitore e dunque divenuto irretrattabile, su cui si è innestato l'avvio della procedura esecutiva avviata con la notifica del precetto e l'esecuzione del pignoramento) in cui l'azione aveva fondamento contrattuale (stipula in forma pubblica alla presenza delle parti e del commercialista della parte conduttrice), le cui clausole erano state espressamente approvate dalle parti: di conseguenza appare del tutto irrilevante, nella sede penale, l'esito del giudizio civile attivato per effetto della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli altri debitori, proprio perché la pretesa dell'imputato -fondata sulla emissione di un decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente- non solo non era finalizzata ad ottenere fini vietati dall'ordinamento giuridico, ma certamente non era sorretta da dolo di estorsione o di "scrocchio".

2.2. Quanto alla sollecitata (con il terzo motivo di gravame speso nel merito) differente qualificazione del fatto in termini di usura invece che di estorsione, la Corte territoriale attentamente rileva che, più di una differente qualificazione del fatto, si sarebbe trattato (per la differente morfologia delle condotte) del riconoscimento di un fatto diverso, con la conseguente necessaria restituzione degli atti al pubblico ministero per il rinnovato esercizio dell'azione penale.

In ogni caso, argomenta ancora la Corte di Venezia, per riconoscere l'ipotesi di usura occorrerebbe comunque "sganciare il precetto dal decreto ingiuntivo e dalle ragioni del credito, che riguarda non controprestazioni ma sanzioni civili", il che, anche a parere di questo Collegio, vale a collocare il fatto ipotizzato fuori dal "tipo" descritto ed incriminato al comma terzo dell'art. 644 cod. pen., trattandosi di vicende debitorie che si sono sviluppate fuori dal "recinto" del sinallagma e che, per l'appunto, riguardano l'entità della sanzione civile pattuita consensualmente.

2.3. Il terzo motivo di ricorso -peraltro meramente reiterativo delle medesime questioni di fatto già ampiamente dibattute in entrambi i gradi di merito e decise in modo conforme, disattendendo, in modo incensurabile, tutte le doglianze dedotte dalla parte civile- è del pari inammissibile, giacché tende, al fine, ad accreditare un principio che contrasta con l'ermeneusi costante di questa Corte, in quanto la pretesa a base contrattuale azionata non è certamente qualificabile contra ius qualora l'agente, avvalendosi peraltro di mezzi processuali previsti e disciplinati dall'ordinamento, li utilizzi per conseguire un diritto riconosciuto dalla giurisdizione e, dunque non per guadagnare vantaggi strutturalmente estranei al rapporto giuridico controverso o comunque non dovuti nell'"an" o nel "quantum" o perché finalizzati, strumentalmente, ad ottenere scopi diversi e non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto e tutelato - e, al fine, per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 34242 del 11/7/2018, Rv. 273542; Sez. 2, n. 9948 del 23/1/2020, Rv. 279211; Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Rv. 253844).

3. Alla riconosciuta inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: CASTAGNA Linda, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 19/5/2021 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giovanbattista, n. a Milano il 17/2/1951; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le note aggiunte in data 3 febbraio 2023; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, come da conclusioni scritte depositate in udienza, in uno alla nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, ricordando che in caso diverso, ai sensi del novellato art. 573, comma 1 bis cod. proc. pen., il Collegio avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi alla competente sezione civile della Cassazione per il prosieguo, senza quindi pronunziare annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, rigettando l'appello della parte civile ed il ricorso per cassazione (convertito in appello) proposto dal Pubblico ministero, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 19 dicembre 2017, che aveva assolto l'imputato dai reati di estorsione, consumata e tentata, posti in continuazione (così modificata, nel corso del giudizio di primo grado, l'originaria contestazione del delitto di usura), consistente nell'avere avviato ad esecuzione, con precetto in data 12 febbraio 2010 e conseguente pignoramento, il decreto ingiuntivo esecutivo, emesso il 23 maggio 2005 anche nei confronti della odierna parte civile e da questa tardivamente opposto; tanto nella consapevolezza della "ingiustizia" sostanziale del profitto perseguito e del danno provocato, in quanto nel giudizio di cognizione conseguente alla tempestiva opposizione, proposta da altri debitori al provvedimento monitorio esecutivo, era rimasta accertata la sproporzione della clausola penale attivata dal creditore; inoltre, in separato giudizio, il Tribunale di Verona, con ordinanza n. 73/2015, dichiarava (con provvedimento non definitivo, poi ribaltato in appello) che [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva al creditore in forza del decreto ingiuntivo n. 2036 del 23 maggio 2005. 2. Avverso detta sentenza la parte civile ha proposto ricorso (ai soli effetti civili, ex art. 573, comma 1, 576, comma 1, primo periodo, seconda ipotesi, cod. proc. pen.) con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, articolando in tre punti i motivi di doglianza: 2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, in relazione alla fattispecie incriminatrice, art. 629 cod. pen.), attesa la evidente ingiustizia della pretesa patrimoniale agita in giudizio ed avviata ad esecuzione con la notifica del precetto (clausola penale apposta al contratto di locazione di azienda, avente ad oggetto l'attività commerciale di bar sita in Verona alla piazza Simoni 13, di entità macroscopicamente sproporzionata, come tale riconosciuta nel giudizio civile di cognizione promosso dagli altri contraenti con la tempestiva opposizione al provvedimento monitorio adottato dal giudice civile su ricorso dell'imputato); 2.2. il medesimo vizio viene dedotto anche in riferimento alla omessa diversa qualificazione (usura per sproporzione, di cui all'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen.) del fatto contestato come estorsione, avendo chiaramente errato la Corte nell'escludere che la condotta in fatto contestata potesse qualificarsi anche come usura, attesa la evidente sproporzione della entità della clausola penale pattuita ed attivata col decreto ingiuntivo posto in esecuzione rispetto alla entità del danno da omesso o ritardato pagamento degli oneri derivanti dal contratto di locazione commerciale. 2.3. Vizi esiziali nella motivazione della sentenza impugnata quanto alla decisione assunta nel merito, dovendo ritenersi viceversa provati il tentativo ed il perfezionamento (quanto alle somme già ingiustamente percepite) del reato di estorsione; ricorre, infatti, la minaccia nell'intimare e prospettare la messa in esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente dal debitore; si è realizzato (in parte) e si pretende, comunque, di realizzare, attraverso il pignoramento, un profitto ingiusto, atteso che l'entità della clausola era macroscopicamente sproporzionata rispetto al "valore" dell'inadempimento; ricorre altresì il corrispondente danno della Castagna, costretta a subire azione esecutiva per un debito inesistente o comunque immensamente più ridotto di quanto ipotizzato dal creditore. In ragione di questi motivi la parte civile ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2.4. Con nota del 3 febbraio 2023, la parte civile accompagnava il deposito di un documento pervenuto alla ricorrente con il quale l'imputato insisteva nel minacciare l'integrale pretesa esecutiva di quanto oggetto di precetto. 3. All'udienza del 14 febbraio 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio decideva come da dispositivo in ragione delle seguenti argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 1.1. Quanto ad astratto interesse della parte civile alla impugnazione, in presenza della conformità "verticale" delle due pronunce assolutorie di merito, il vigente codice di rito (art. 576 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte) esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero, ma non esclude che, fuori dai casi di inammissibilità della impugnazione, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi (oggi necessariamente nella sede civile, anche in fase rescindente) il giudizio sui fatti posti a base della decisione di proscioglimento, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito (Corte cost. sent. n. 182/2021) e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima anche in fase di impugnazione. Va, tuttavia, precisato che la suddetta impugnazione, sebbene7-) presupponga l'accertamento del fatto illecito produttivo di danno, quale logico presupposto -della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non. potrà comunque condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato (Sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Rv. 283739; Sez. 2, n. 11808 del 2022, Rv. 283377). Si può, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due distinti profili di responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.), può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto di imputazione, ritenendolo sussistente e causalmente riconducibile alla condotta del soggetto prosciolto in sede penale. 1.2. Ciò posto in tema di astratto interesse alla impugnazione della parte civile, tuttavia, certamente infondati, in forma manifesta ed in misura palese, sono tutti i motivi di ricorso. 2. La giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, è costante nel riconoscere che "Le pretese giudiziali, o comunque quelle di cui venga prospettato l'azionamento in giudizio, possono costituire strumento di consumazione del delitto di estorsione solo se siano dirette a conseguire vantaggi strutturalmente estranei ai rapporti giuridici sui quali l'azione viene innestata. In pratica, la pretesa giudiziale e/o il procedimento strumentale alla sua attuazione devono essere indirizzati verso scopi estranei al rapporto dedotto nella lite, in modo da rendersi strumenti di attribuzione di un profitto in alcun modo riferibile alla causa petendi ostentata in giudizio. Si verifica allora una deviazione degli ordinari strumenti di tutela giudiziale, che vengono posti obliquamente a servizio di pretese che non sono semplicemente infondate, bensì vietate o comunque non munite di azione in sede giudiziale. L'infondatezza della pretesa, anche quando sia consapevole e assecondata da un comportamento processuale temerario, non basta a determinare la fattispecie estorsiva, che altrimenti si dovrebbe configurare in una buona percentuale dell'intera litigiosità civile; occorre invece che l'obiettivo prefissato dall'agente sia esplicitamente vietato dall'ordinamento giuridico, così da potersi qualificare ingiusto - ai sensi dell'art. 629 c.p., per il profitto che l'agente ne ritrarrebbe" (Sez. 2, n. 5241 del 17/1/2007, n.m.). In altri termini, la minaccia - ancorché non penalmente apprezzabile quando è legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico - diventa contra ius e, quindi, sussumibile nel paradigma del delitto di estorsione, quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per ottenere scopi in concreto non consentiti o risultati giuridicamente non dovuti, o per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia realizzando, quindi, un profitto "ingiusto" perché indebito e coartato (Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Rv. 23844; Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; conf. n. 17754/2013 Rv. 256219; n. 119/2009 Rv. 246306; n. 36942/2003 Rv. 227317; n. 39903/2004 Rv. 230139; n. 12444/1990 Rv. 214407; n. 3380/1992 Rv. 189680). 2.1. Nella fattispecie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la vicenda processuale rientrasse in una fisiologica dinamica processuale (decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente dal debitore e dunque divenuto irretrattabile, su cui si è innestato l'avvio della procedura esecutiva avviata con la notifica del precetto e l'esecuzione del pignoramento) in cui l'azione aveva fondamento contrattuale (stipula in forma pubblica alla presenza delle parti e del commercialista della parte conduttrice), le cui clausole erano state espressamente approvate dalle parti: di conseguenza appare del tutto irrilevante, nella sede penale, l'esito del giudizio civile attivato per effetto della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli altri debitori, proprio perché la pretesa dell'imputato -fondata sulla emissione di un decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente- non solo non era finalizzata ad ottenere fini vietati dall'ordinamento giuridico, ma certamente non era sorretta da dolo di estorsione o di "scrocchio". 2.2. Quanto alla sollecitata (con il terzo motivo di gravame speso nel merito) differente qualificazione del fatto in termini di usura invece che di estorsione, la Corte territoriale attentamente rileva che, più di una differente qualificazione del fatto, si sarebbe trattato (per la differente morfologia delle condotte) del riconoscimento di un fatto diverso, con la conseguente necessaria restituzione degli atti al pubblico ministero per il rinnovato esercizio dell'azione penale. In ogni caso, argomenta ancora la Corte di Venezia, per riconoscere l'ipotesi di usura occorrerebbe comunque "sganciare il precetto dal decreto ingiuntivo e dalle ragioni del credito, che riguarda non controprestazioni ma sanzioni civili", il che, anche a parere di questo Collegio, vale a collocare il fatto ipotizzato fuori dal "tipo" descritto ed incriminato al comma terzo dell'art. 644 cod. pen., trattandosi di vicende debitorie che si sono sviluppate fuori dal "recinto" del sinallagma e che, per l'appunto, riguardano l'entità della sanzione civile pattuita consensualmente. 2.3. Il terzo motivo di ricorso -peraltro meramente reiterativo delle medesime questioni di fatto già ampiamente dibattute in entrambi i gradi di merito e decise in modo conforme, disattendendo, in modo incensurabile, tutte le doglianze dedotte dalla parte civile- è del pari inammissibile, giacché tende, al fine, ad accreditare un principio che contrasta con l'ermeneusi costante di questa Corte, in quanto la pretesa a base contrattuale azionata non è certamente qualificabile contra ius qualora l'agente, avvalendosi peraltro di mezzi processuali previsti e disciplinati dall'ordinamento, li utilizzi per conseguire un diritto riconosciuto dalla giurisdizione e, dunque non per guadagnare vantaggi strutturalmente estranei al rapporto giuridico controverso o comunque non dovuti nell'"an" o nel "quantum" o perché finalizzati, strumentalmente, ad ottenere scopi diversi e non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto e tutelato - e, al fine, per realizzare un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 34242 del 11/7/2018, Rv. 273542; Sez. 2, n. 9948 del 23/1/2020, Rv. 279211; Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Rv. 253844). 3. Alla riconosciuta inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l
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