CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Fullé per il delitto di tentato furto;[OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo proposto, l’imputato censura lamotivazione della decisione impugnata in punto di diniego delle circostanzeRitenuto detto motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territorialeha ampiamente e congruamente argomentato in ordine all’insussistenza dielementi favorevoli da vagliare per attenuarne il trattamento sanzionatorio,traendo le mosse dai plurimi, recenti e numerosi precedenti specifici a caricodello stesso e osservando che la circostanza che si fosse consegnato alle forzedell’ordine senza alcuna azione violenta e minacciosa non può ex se esserevagliata positivamente perché, ove non si fosse comportato in tal modo, avrebbecommesso gravi reati ed era stato in ogni caso già bloccato dagli agenti, talchéla sua condotta non era espressiva di resipiscenza;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]