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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38254/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 28 settembre 2020, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 5 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., disapplicata la contestata recidiva, nella misura di anni uno di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione lo stesso Antidormi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi di impugnazione, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla mancata considerazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

3. Osserva, sul punto, il Collegio che il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919) — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, debba limitare la sva cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai CU. i motivi non rinunciati; e secondordon è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 28 settembre 2020, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 5 giugno 2020, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., disapplicata la contestata recidiva, nella misura di anni uno di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione lo stesso Antidormi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi di impugnazione, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla mancata considerazione di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Osserva, sul punto, il Collegio che il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919) — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, debba limitare la sva cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai CU. i motivi non rinunciati; e secondordon è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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